Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di cessazione, COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 4 giugno 2021 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica, con la quale l’imputato COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 496 e 385 cod. pen., previa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, ne ha ridetermiNOME la pena riducendola, confermando nel resto.
L’accusa attiene alle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di un controllo di polizia durante il quale, alla richiesta RAGIONE_SOCIALE sue generalità, le rifer falsamente e al reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo proposto è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla normativa in tema di astensione del giudice che procede.
In particolare, nel caso di specie la Corte di appello ha pronunciato la sentenza nonostante il medesimo collegio avesse pronunziato ordinanza di aggravamento della misura cautelare applicata in diverso procedimento.
Ciò in violazione dell’art. 36 comma primo cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE pronunzie della Corte costituzionale che hanno stabilito la incompatibilità a decidere del giudice che si è pronunziato sulla misura cautelare.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Con riferimento all’art. 496 cod. pen. va evidenziato che il COGNOME dopo avere fornito la indicazione di un falso cognome, si è immediatamente corretto e pentito. Il fatto appare, dunque, di minima rilevanza e la Corte di appello avrebbe di ufficio potuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità richiamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte in tema di astensione del giudice che procede, in presenza di situazioni di incompatibilità derivanti da precedenti decisioni dallo stesso emesse.
Questa Corte ha, con orientamento costante e consolidato, chiarito che l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 – 01).
Conseguentemente, qualora il ricorrente avesse ravvisato una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di incompatibilità di cui all’art.34 cod. proc. pen., come ampliate dai numerosi interventi della Corte costituzionale, avrebbe potuto ricorrere all’istituto dell ricusazione come discipliNOME nel nostro ordinamento.
1.1. Il motivo risulta peraltro aspecifico atteso che si limita a richiamare alcune RAGIONE_SOCIALE ipotesi di incompatibilità del giudice che si sia precedentemente pronunziato sul fatto oggetto di giudizio – ipotesi necessariamente tassative e per questo oggetto di numerose sentenze della Consulta rispetto alla originaria formulazione dell’art. 34 cod. proc. pen. – senza espressamente individuare nel
caso di specie quali RAGIONE_SOCIALE molteplici cause di astensione si fosse eventualmente verificata, operando un generico richiamo ad una ordinanza – emessa dal medesimo collegio- di aggravamento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari in diverso procedimento a seguito dei fatti per cui si procede, senza sufficientemente circostanziare la vicenda medesima.
Generico si presenta anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione ex officio della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il delitto di false generalità di cui all’art. 496 cod. pen.
Questa Corte ha affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 comma secondo cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160).
Al riguardo il ricorso, nel limitarsi a valorizzare una presunta resipiscenza dell’imputato (pentitosi immediatamente dopo l’avere decliNOME false generalità), non indica i presupposti legali per il riconoscimento da ravvisarsi nel caso di specie a fronte della motivazione della sentenza impugnata che qualifica espressamente i reati “di non minimale disvalore” (p.4), operando una esplicita esclusione della causa di non punibilità invocata.
Peraltro, la condotta contestata, essendo stata posta in essere in occasione della evasione dagli arresti domiciliari, rivela la particolare intensità dell’elemento soggettivo, incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023
Il Consi
Il Presidente