Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio AVV_NOTAIO, con ordinanza del 22 dicembre 2023, dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME GU fronte alla quale era in corso di celebrazione il giudizio abbreviato, avanza COGNOME NOME NOME NOME dell’art. 34 cod. proc. pen., in quanto il medesimo giud aveva svolto le funzioni di GIP, applicando la misura della custodia cautelar carcere nei confronti del coimputato COGNOME NOME.
Riteneva la Corte d’appello che non ricorresse alcuna ipotesi di incompatibii essendo il COGNOME, al momento della emissione della misura, imputato n medesimo procedimento in corso di celebrazione con il rito abbreviato. L’ordinanz cautelare, infatti, era stata emessa in sede di rinnovazione a seguito di declar di incompetenza del GIP del Tribunale di Napoli in ordine ai medesimi fatti-reato i quali era già in corso di celebrazione, davanti alla AVV_NOTAIO, il proce rito abbreviato (precisamente individuato con il n.NUMERO_DOCUMENTO RGNR). Di fatto, dunque, provvedimento era stato emesso non già in veste di GIP, come risultava formalmente, ma quale GUP.
Ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME deducendo violazione dell’art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen e rappresentando che invece, nel medesi procedimento ( ossia il n.NUMERO_DOCUMENTO) il giudice COGNOME era stato designato a esercitare le funzioni di GUP, celebrando l’udienza preliminare ed ammettendo gl imputati al rito alternativo, nonché le funzioni di GIP, applicando la misura custodia cautelare in carcere nei confronti del COGNOME. Sussistevano quin presupposti per l’applicazione dell’art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen, in qua giudice, esprimendosi sui gravi indizi di colpevolezza del predetto COGNOME, a effettivamente svolto una valutazione non meramente formale della regiudicanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento n. NUMERO_DOCUMENTO incardinato nelle forma del rito abbreviato dinanzi al AVV_NOTAIO Tribunale d AVV_NOTAIO, lamenta la circostanza che il medesimo giudice abbia la qualifica di GIP con l’emissione dell’ordinanza cautelare n. 39/2023 nei con coimputato COGNOME NOME, per gli stessi fatti per i quali egli é imputato 10) dell’imputazione (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309). Ne trae la conseg nel momento in cui avrebbe dovuto decidere il giudizio abbreviato, aveva già v i medesimi fatti, quanto a gravità indiziarla, in sede cautelare, così pregi
decisione che sarebbe stata chiamata ad assumere nel giudizio abbreviato. Rileva a riguardo come sia stato il medesimo giudice ad evidenziare che i fatti di cui all’ordinanza cautelare del Gip di Napoli siano i medesimi di quelli per i quali ella stava provvedendo in sede di abbreviato ai capi 9) e 10).
Si assume che la Corte di merito, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione proposta, avrebbe dovuto ritenere la situazione di incompatibilità invocata come prevista dall’art. 34 cod.proc.pen. a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale con sentenza del 24.4.1996 n. 131 e con sentenza del 20 maggio 1996 n. 155 e come sancita dall’art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen.
Tale prospettazione é infondata.
L’ art. 34 cod.proc.pen., è previsto dal legislatore a garanzia dell’imparzialità del giudice, la cui mancanza è posta a fondamento dell’incompatibilità dello stesso a svolgere funzioni giudiziarie in un dato procedimento. Tale principio, tuttavia, non si estende indiscriminatamente a qualsiasi valutazione in precedenza compiuta, trovando applicazione soltanto nei casi in cui il giudice si sia pronunciato nel medesimo procedimento o in altri vedenti sulla medesima regiudicanda.
Ed invero l’art. 34 cod.proc.pen., pur nella versione risultante dalle numerose pronunce “additive” d’illegittimità costituzionale nel corso degli anni intervenute, non prevede l’incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un fatto simile a quello nuovamente sub iudice, nemmeno laddove siano state decise questioni giuridiche riproponibili nel processo in corso, né il caso integra un’ipotesi di ricusazione riconducibile all’art. 37 comma 1, lett. b), come pure inciso da pronunce di parziale illegittimità costituzionale. Ed invero, ai fini dell’applicazione delle disposizioni de quibus, ciò che rileva, come con chiarezza emerge dalla stessa giurisprudenza costituzionale evocata in ricorso, è l’aver svolto funzioni giurisdizionali concernenti l’identica regiudicanda, intesa come il medesimo fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità penale dell’imputato sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri soggetti (cfr., in particolare, Corte Cost., sent. n. 371 del 2/11/1996; Corte Cost.,sentenza n. 241 del 17.6.1999; Corte Cost., sentenza n. 283 del 14.7.2000).
Ciò considerato, va altresì ribadito che le disposizioni che prevedono le cause d’incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272845). Non ne è pertanto consentita l’applicazione analogica al di fuori dei casi da esse considerati, tra i quali, appunto, non rientra l’ipotesi qui dedotta dal ricorrente.
L’incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso ogget valutazione non “formale” ma “contenutistica” sulla medesima regiudicanda; ne de che l’identità dell’oggetto del giudizio non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato a al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell’imputazione fa necessar riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei con le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico.
Ciò che è necessario valutare a tal fine è se, a fronte della naturalistica uni fattispecie, siano o meno individuabili condotte scindibili l’una dall’altra, tal oggetto di autonome valutazioni da parte del giudice procedente.
10.A tal fine, occorrerà procedere caso per caso, tenendo conto dell’atteggi singole fattispecie e valutando se l’attività compiuta nel separato procedimento dell’altro o degli altri concorrenti, possa determinare un pregiudizio alla sua i (cfr., C. cost. n. 308/1997, secondo cui, le situazioni che danno luogo alla as ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito consenta, previa verifica in concreto dell’eventuale effetto pregiudicante, d operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti «im pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercita giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una si di incompatibilità nel successivo procedimento penale).
Ebbene, nel caso in esame, costituisce un prius logico rispetto a successive valu rilevare che la posizione dello COGNOME è quella di concorrente nel reati di cu 73 d.p.r. n. 309 del 1990, contestati anche al COGNOME, ma che la sua co titolo di concorso morale o materiale, é scindibile da quella contestata al Br non avendo peraltro il ricorrente neanche allegato elementi comuni, di talch meno il presupposto dell’identità della regiudicanda fondante l’invocata ricusaz
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle sp giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10.4.2024