Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a PONTE il 27/03/1964
avverso il decreto del 16/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, con decreto in data 16 settembre 2024 respingeva l’opposizione presentata nell’ interesse di NOME COGNOME avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato in data 15 novembre 2023 l’istanza della medesima volta ad ottenere il differimento dello sgombero dell’immobile sito in Benevento e sottoposto a sequestro nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di NOME, marito della medesima COGNOME.
Avverso detto decreto proponeva ricorso l’interessata tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli art. 40 co. 2 D.Igs. 159/2011 e 25 e 47 R.D. 267/1942 e 34 cod. proc. pen.
In particolare, la ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla medesima persona fisica che ha funto da giudice delegato prima – e da presidente de collegio che ha rigettato la prima opposizione – poi.
Ciò renderebbe il decreto radicalmente nullo per violazione degli artt. 6 CEDU e 34 cod. proc. pen., ovvero dell’art. 25 RD 267/1942 e, in generale, perché contrario al principio di diritto sancito dall’art. 6 CEDU ad un giudice terzo e imparziale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 8 CEDU.
Il provvedimento impugnato ha determinato una ingerenza nella vita familiare degli interessati senza uno scopo legittimo e in maniera comunque sproporzional:a a detto scopo.
L’ordinanza di sgombero non sarebbe tesa al ripristino di una situazione di legalità, poiché nessuna illegalità è mai stata accertata.
Consentire alla COGNOME di continuare ad abitare l’immobile non si pone in contrasto con le eventuali finalità di conservazione dell’immobile fino alla sua ablazione da parte dello Stato.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 II primo motivo è infondato.
E’ principio costante, ribadito da questa Corte, infatti, che in materia di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” non è incompatibile a pronunciarsi sull’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto,
cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento. (Sez. 1, Sentenza n. 18872 del 17/03/2016 Rv. 267021)
Più di recente, nel medesimo senso si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimenl:o opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde ia decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017 Rv. 270959)
Dunque, è evidente come non vi sia stata alcuna violazione né dell’art. 34 cod. proc. pen., né del diritto ad un giudice terzo e imparziale.
Il richiamo fatto dal ricorrente all’art. 25 RD 267/1942 è inconferente, in quanto l’ad 40 D. Lgs. 159/2011 fa espresso richiamo solo all’art. 47 R.D. 267/1942 al solo fine, peraltro, di individuare i provvedimenti adottabili del giudic:e delegato alle gestione dei beni sequestrati, e non all’ad 25 medesimo R.D., che vieta al giudice delegato di trattare i giudizi che abbia autorizzato, ovvero di fare parte del collego investito de reclamo avverso i propri atti; la procedura di adozione dei provvedimenti da parte del giudice delegato di cui all’art. 40 D.Igis. 159/2011 è disciplinata senza alcun ulteriore richiamo ad altre norme del R. D. 267/1942.
A conferma della inesistenza di alcuna preclusione circa la composizione del collegio, si è affermato che nel procedimento di prevenzione, dopo le modifiche introdotte dalla I. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte a ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale in composizione collegiale, che provvede “de plano”, e, avverso tale decisione, è ammessa opposizione al medesimo tribunale sempre in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione. (Sez. 5, Ordinanza n. 10105 del 21/02/2024 Rv. 286109)
1.2 Il secondo motivo è infondato.
La motivazione dell’impugnato decreto prende le mosse dalla situazione concreta escludendo che l’immobile oggetto di sgombero – di proprietà di una società estera con sede nelle Isole Vergini Britanniche – fosse il domicilio della
istante, che risultava vivere e risiedere altrove e che non aveva titolo alcuno per occuparlo.
Rileva il Tribunale, poi, l’assenza di una necessità abitativa in capo alla Fusco, non altrimenti fronteggiabile e, quanto all’art. 8 CEDU, rileva altresì come non sussista un diritto assoluto all’abitazione, ma come i diritti richiamati debbano essere contemperati con gli interessi indicati al comma 2 del medesimo articolo.
Circa il principio di proporzionalità, invocato anche dal ricorrente, è stato affermato, per quanto in tema di reati edilizi, che l’Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l’unic:a abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, COGNOME e COGNOME c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. (Sez. 3, Sentenza n. 21198 del 15/02/2023 Rv. 284627).
Nel caso in esame la istante non ha allegato elementi che provino uno stato di indigenza, ovvero la impossibilità di fronteggiare altrimenti l’esigenza abitativa e dunque l’impugnato provvedimento correttamente non ha rinvenuto alcun diritto soggettivo in capo al ricorrente da contrapporre e con il quale bilanciare l’esigenza di sottrarre alla disponibilità del titolare un bene ragionevolmente acquisito con i proventi di attività illecite.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Presidente