Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7076 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7076 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME PAZIENZA NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME AMOROSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in XXXXXXX il NOME
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025, e depositata il 25 settembre 2025, il Tribunale di Catania, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere, applicata il 9 febbraio 2024.
La misura cautelare della custodia in carcere Ł stata disposta nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 609bis e 609ter , n. 5, cod. pen., per la condotta di violenza sessuale in danno di persona minore di anni diciotto.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alla violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.
Preliminarmente si rappresenta che, nel procedimento a carico dell’attuale ricorrente, il medesimo giudice persona fisica, il dott. COGNOME, in servizio al Tribunale di Siracusa: 1) dapprima, in qualità di Giudice per le indagini preliminari, ha emesso l’ordinanza di convalida del fermo nonchØ disposto e condotto l’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza della persona offesa; 2) poi, Ł stato designato quale presidente del Collegio del Tribunale che procede per il giudizio di merito, ma, all’udienza del 7 febbraio 2025, ha dichiarato di astenersi, ed Ł stato sostituito 3) quindi, nonostante ciò, in data 30 maggio 2025, ha a sua volta sostituito il presidente del Collegio, impedito per ragioni istituzionali, ed ha concorso a deliberare ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura
cautelare, redigendone le motivazioni.
Si deduce, sulla base di queste premesse fattuali, che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa il 30 maggio 2025 Ł nulla e che tale invalidità non Ł superabile sulla base dei rilievi del Tribunale adito in sede di appello, esposti nell’ordinanza impugnata, secondo cui l’esistenza di una causa di incompatibilità prevista dall’art. 34 cod. proc. pen., ove non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione nØ tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non determina la nullità del provvedimento. Si osserva che il dott. COGNOME era consapevole della situazione di incompatibilità in cui versava, e che la difesa non avrebbe potuto dedurre l’incompatibilità con istanza di ricusazione, poichØ aveva presentato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti ad un Collegio diversamente composto ed ha avuta conoscenza della partecipazione del predetto magistrato alla deliberazione solo a seguito della notifica dell’ordinanza.
Il ricorrente ha depositato memoria, a firma dell’AVV_NOTAIO, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso, anche in replica alla memoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Le censure deducono esclusivamente la nullità dell’ordinanza impugnata, per l’incompatibilità di uno dei componenti del Tribunale che ha emesso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.
Innanzitutto, una prima ragione, da sola autonoma e sufficiente ad escludere l’ammissibilità delle censure, attiene alla preclusione della deducibilità dell’incompatibilità del giudice quale causa di nullità della sua decisione.
Invero, come già rilevato dall’ordinanza impugnata, l’incompatibilità del giudice persona fisica non dà mai luogo a nullità, ma deve essere fatta valere mediante ricusazione. Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui l’esistenza di una causa di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento adottato, in quanto non incide sui requisiti di capacità del giudice, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione, che deve essere fatto valere con la procedura prevista dagli artt. 37 e ss. cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 – 01, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464 – 01, nonchØ, tra le tantissime altre, da ultimo, Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025, A.).
NØ questo principio trova deroga nel caso in cui, come nella specie, l’interessato a far rilevare l’incompatibilità sia venuto a conoscenza della partecipazione del giudice ritenuto incompatibile all’adozione del provvedimento solo dopo il deposito di quest’ultimo. Si Ł infatti osservato che l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 – 01).
Una seconda ragione, anch’essa autonoma e sufficiente ad escludere l’ammissibilità delle censure, attiene alla insussistenza della incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo in fase di indagini a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzione dello stesso nella fase del giudizio.
Invero, la decisione sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nella fase del giudizio costituisce provvedimento privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, anche solo a livello di predelibazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 20/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.