Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del Tribunale di Trento lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023 il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 7 luglio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con la quale gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione a una contestazione di reato associativo ex art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/90 (commesso quale partecipante al complesso e organizzato sodalizio criminoso volto all’acquisto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti); nonché in relazione ai reati-fine indicati ai capi da Cl a C6 (per il capo C7 il ricorrente è stat già giudicato in altro e separato processo e condannato, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Trento, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2023) e al capo C10 dell’incolpazione provvisoria (relativi a una serie di episodi di violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 309/90).
Avverso tale sentenza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1 Con un primo motivo lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. con conseguente lesione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, derivante dal fatto che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata da un collegio composto da due magistrati che si erano già occupati del medesimo fatto-reato in altro giudizio.
In particolare si deduce che la Dott. COGNOME, presidente del Collegio di riesame, aveva già condannato il ricorrente per il reato-fine sub capo C7) con sentenza n. 92/22 del 22/2/2022 allegata al ricorso; inoltre, altro membro del collegio, il Dott. COGNOME, in quello stesso procedimento, era stato componente del collegio chiamato a decidere sull’appello cautelare proposto dall’indagato.
2.2 Con un secondo motivo denuncia l’assenza di motivazione in ordine al rilievo di nullità dell’ordinanza applicativa della misura, conseguente al mancato rispetto dei requisiti stabiliti dall’art. 292, secondo comma, lettere c) e c-bis), cod. proc. pen.; in particolare eccepisce la completa assenza di motivazione rispetto alle doglianze sollevate in sede di riesame, in punto di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari.
L’ordinanza applicativa della misura risulterebbe generica, e perciò nulla, perché non differenzierebbe le posizioni dei singoli indagati, limitandosi a offrire una scarna motivazione cumulativa.
2.3 Con il terzo, e ultimo, motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 274, primo comma, lettera c), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha genericamente confermato la misura cautelare, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi che evidenziavano lo stato detentivo
dell’indagato (detenuto continuativamente dal settembre del 2021), nonché l’assenza di perduranti legami con l’associazione criminale di riferimento.
Entrambi tali aspetti sarebbero idonei a far venire meno l’attualità e la concretezza del periculum libertatis.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza del primo motivo, poiché le questioni concernenti l’incompatibilità del giudice possono essere proposte esclusivamente mediante l’istituto della ricusazione; la genericità del secondo motivo, che risulta altresì precluso perché coperto dal giudicato cautelare non essendo stato sollevato in fase di riesame; l’inammissibilità del terzo motivo che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione nella ricostruzione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, va preliminarmente ricordato che le questioni concernenti l’incompatibilità del giudice possono essere proposte esclusivamente mediante l’istituto della ricusazione.
L’incompatibilità di un componente del collegio, non rilevata dal giudice né dedotta dal difensore, che non risulta averla eccepita né aver proposto tempestiva istanza di ricusazione, non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, primo comma, lettera a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 – 01; Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 282136 – 01).
Nel merito, poi, va comunque osservato che i componenti del collegio avevano già giudicato l’imputato, ma per altro fatto di reato, che non viene in rilievo nel caso di specie.
La misura cautelare in esame è stata infatti disposta in relazione ad altri e diversi fatti di reato rispetto a quello indicato sub C7), per il quale il ricorrente è stato condannato in un separato giudizio, sicché, essendo diverso il fatto storico per il quale si procede, non si può discorrere di incompatibilità del giudice.
È, infatti, la materialità del fatto storico a costituire lo spartiacq dell’incompatibilità del giudice: questa Corte ha in proposito recentemente ribadito che “la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell’ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all’esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art.
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37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell’identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell’imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale” (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, COGNOME, Rv. 275347; v. anche Sez. 3, n. 387 del 08/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283917 – 01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l’incompatibilità e la ricusabilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un reato analogo e deciso identiche questioni giuridiche, sulla base del rilievo che non può configurarsi, in assenza dell’identità del fatto storico da giudicare, alcuna compromissione del principio dell’imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale).
Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla assenza di motivazione in ordine alla violazione dell’art. 292, secondo comma, lettere c) e c -bis), cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato.
In primo luogo, il ricorrente, nel censurare l’omessa motivazione del Tribunale del riesame circa le censure sollevate ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen., in riferimento all’ordinanza applicativa della misura cautelare, non circostanzia la propria richiesta, la quale risulta quindi generica e priva di specificità, non emergendo su quali punti specifici il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare.
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, infatti, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez., n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 – 01).
Il ricorrente, però, si limita a richiamare un passo dell’ordinanza applicativa della misura, affermandone la genericità, che deriverebbe da un’indebita commistione fra le numerose posizioni di più indagati, le quali sono esaminate con una motivazione unitaria che non terrebbe conto né dei ruoli attribuiti a ciascun indagato, né delle loro condizioni personali, sociali ed economiche.
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Il giudizio negativo sulla personalità degli indagati, e dunque sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è, però, stato correttamente formulato sulla base della molteplicità dei reati contestati, nonché dalle particolari modalità di commissione degli stessi (l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ricostruisce il complesso fenomeno criminoso dando conto dei volumi di stupefacenti trattati, delle disponibilità finanziarie e delle modalità operative, da cui sono state desunte la professionalità mostrata nell’attività illecita e lo spessore criminale dei sodali; essi, inoltre, percependo tutto il reddito- o gran parte di esso – dagli illeciti, erano nella posizione di reiterare le loro condotte, rendendo concreto e attuale il pericolo di recidiva). Il Giudice per le indagini preliminari ha, dunque, legittimamente valorizzato tale complesso fenomeno criminale, ritenuto comune a tutti gli indagati, senza prendere in considerazione ulteriori e diversi parametri più strettamente individualizzanti.
La motivazione del provvedimento applicativo della misura risulta dunque adeguata e corretta, pur se in una visione cumulativa, non essendo necessario, per ognuno degli indagati, ripetere in modo puramente formalistico le ragioni oggettive per le quali il fatto è da ritenersi di gravità tale da costituire l’ind presuntivo e prognostico dell’esistenza di un rischio di recidiva per ciascuno di essi (Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355 – 01).
Va, inoltre, ricordata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi richiamati, di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. che il ricorrente non ha affatto considerato.
Nel caso di specie, infatti, la misura cautelare è stata adottata anche per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, che è compreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. sicché, e a fronte di tale presunzione relativa, l’onere probatorio grava sulla difesa che è chiamata a offrire la prova idonea a superarla, allegando elementi dai quali risulti che non sussistano le esigenze cautelari.
Va, inoltre, osservato che il ricorrente non ha offerto né l’indicazione di alcun elemento realmente individualizzante, di cui il Tribunale non abbia tenuto conto; né la prova contraria idonea a vincere la ricordata presunzione ex art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.
Il ricorrente avrebbe dovuto raffrontare criticamente la richiesta avanzata dal Pubblico ministero con l’ordinanza applicativa della misura cautelare, evidenziando la mancata valutazione autonoma da parte del giudice della cautela degli elementi indicati, ex art. 292, secondo comma, lettere c) e c-bis), cod. proc. pen., opponendo elementi tali da giustificare una logica ricostruzione alternativa sul piano delle diverse valutazioni in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari.
4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si limita a eccepire la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata laddove ha genericamente confermato la misura cautelare, sulla base della complessa organizzazione criminale di cui l’indagato era partecipe, nonché la sussistenza del pericolo di recidiva, fondato sulla professionalità del reo, desunta dal notevole livello del contesto criminoso di riferimento, sulla quale non ha inciso in modo apprezzabile il trascorrere del tempo rispetto all’ultimo episodio criminoso.
Il ricorrente evidenzia altresì l’assenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, che emergerebbe: dallo stato detentivo dell’indagato (detenuto in carcere dal 28 settembre 2021 e con fine-pena fissato il 27 settembre 2025); dall’assenza di ulteriori contatti con gli altri sodali; nonché dallo scioglimento dell’associazione di riferimento che non risulterebbe più attualmente operativa.
Le doglianze rappresentate dal ricorrente appaiono generiche e meramente rivalutative del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.
Appare necessario ribadire, allora, che alla Corte di cassazione non è attribuito alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’att impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104 – 01).
L’indagato si è limitato a eccepire genericamente un difetto di motivazione, senza però criticare specificamente le ragioni poste alla base del provvedimento, e, soprattutto, non ha contrapposto una ricostruzione alternativa logica tale da poter confutare il ragionamento assunto dal Tribunale del riesame, limitandosi a eccepire alcuni elementi di fatto, tra l’altro neppure documentati o circostanziati (come si desume dalla mera affermazione che postula lo scioglimento dell’associazione di riferimento, senza dedurre le ragioni o le circostanze che hanno portato a tale evento).
Al contrario, la motivazione del provvedimento impugnato, a fronte anche della scelta della misura applicata, cioè l’obbligo di dimora, appare congrua e non manifestamente illogica nella parte in cui ritiene concreto e attuale il pericolo di recidiva specifica, deducendolo, in modo logico, sia dall’inquietante contesto
criminoso, sia dalle qualità soggettive del reo che, per i quantitativi di sostanze stupefacenti trattati, la continuità dell’operato e le modalità operative dello stesso, non poteva che essere stato individuato, nell’ambiente criminale di riferimento, come soggetto affidabile e professionale.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 22/2/2024