Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42454 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42454 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Castrovillari, giudicando sull’appello proposto dalla imputata COGNOME NOME avverso la sentenza del Giudice di pace che l’aveva condannata ai sensi dell’art. 590, cod. pen. per avere, alla guida di un’autovettura, per colpa generica e in violazione dell’art. 141, codice strada, cagionato al pedone COGNOME NOME le lesioni meglio descritte in imputazione, avendo omesso di regolare la velocità del mezzo e così attinto la citata persona offesa / intenta ad attraversare l’intersezione di una rotatoria a circa dieci metri dall’attraversamento pedonale, ha confermato la sentenza appellata.
2. Il giudice del gravame ha preliminarmente esaminato, ritenendola infondata, l’eccezione con la quale la difesa aveva opposto la incompatibilità del primo giudice a giudicare per avere, in altra sede, accolto l’opposizione RAGIONE_SOCIALE persona offesa avverso l’accertamento di violazione amministrativa elevata – in occasione del sinistro per cui è processo – dalla Polizia municipale: la decisione era stata resa quale giudice civile, senza che in quella sede ci fosse stato alcun pronunciamento sulla responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE COGNOME in ordine alle lesioni patite dalla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’incidente verificatosi. In altri termini, quel giudice ha escluso sussistere una ipotesi d astensione GLYPH normativamente GLYPH prevista, GLYPH il GLYPH prospettato GLYPH pregiudizio derivando dall’avere il giudice conosciuto incidentalmente alcuni dati sulla dinamica del sinistro.
Quanto alla penale responsabilità, poi, il Tribunale ha premesso che l’unica prova pienamente affidabile per ricostruire la dinamica dei ri fatti i rilievi fotografici riproduttivi dello scenario dell’in stante l’assenza di testi oculari e la scarsa credibilità del riferito d persona offesa su alcune circostanze, tra le quali la presenza di un attraversamento pedonale a circa dieci metri di distanza dal punto d’impatto (la donna avendone sostenuto l’assenza). Dalle foto acquisite, quel giudice ha ritenuto di poter confermare che l’COGNOME aveva attraversato la strada a ridosso RAGIONE_SOCIALE rotatoria impegnata dalla COGNOME a velocità non adeguata, avendo avuto la possibilità di scorgere il pedone sulla propria traiettoria ed evitare l’impatto, nonostante l condotta certamente imprudente RAGIONE_SOCIALE persona offesa, tale però da non interrompere il nesso causale tra quella ascritta all’imputata e l’evento. La COGNOME, infatti, era stata in condizioni di frenare o effettuare una
sterzata, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE distanza tra il punto di uscita dal rotatoria e quello dell’impatto, pari alla lunghezza dello spartitraff triangolare che separa le vetture che entrano nella rotatoria da quelle che ne escono, tra le quali, per l’appunto, quella condotta dall’imputata, tenuto conto delle condizioni specifiche RAGIONE_SOCIALE guida.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge processuale prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, quant alla rilevata incompatibilità del giudice di primo grado, ricollegata giudizio civile nel quale la stessa persona fisica aveva deciso l’opposizione alla sanzione relativa al verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione amministrativa a carico RAGIONE_SOCIALE persona offesa COGNOME in occasione del sinistro per cui è processo, richiamando gli arresti del giudice delle leggi sulla ricostruzione degli istituti d astensione/ricusazione e la stretta correlazione di essi con la tutela del principio del giusto processo, del quale l’imparzialità e la neutralità d giudice costituiscono aspetti tra i più rilevanti.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta penale responsabilità dell’imputata, contestando la valutazione del compendio probatorio, dallo stesso giudice d’appello depurato dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persona offesa, ritenute non credibili, avendo il giudice del gravame formulato solo un giudizio di verosimiglianza dei fatti, inidoneo a supportare la decisione, in presenza dell’accertato concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE persona offesa.
Con il terzo motivo, infine, ha dedotto vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, sempre con riferimento alla affermata responsabilità dell’imputata, rilevando che, in maniera contraddittoria e illogica, il Tribunale aveva da un lato, affermato che la vittima era scarsamente attendibile e che la stessa, nell’occorso, aveva tenuto un comportamento negligente e imprudente; dall’altro, addebitato in via esclusiva alla COGNOME la causazione dell’incidente.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputata ha depositato motivi aggiunti, con allegati, sviluppando il primo tema e affermando che l’intero processo sarebbe stato condizionato dal comportamento del primo giudice, esponendo la vicenda che ha riguardato la sua omessa astensione, sino
all’esposto al RAGIONE_SOCIALE, a dimostrazione dell’esistenza di una situazione di grave inimicizia tra il difensore e giudice di primo grado, insistendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza.
La difesa RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE NOME ha depositato conclusioni, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata / con condanna dell’imputata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, come da nota allegata.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione del giudice d’appello è del tutto coerente con i principi consolidati affermati da questa Corte di legittimità, anche all stregua degli arresti del giudice delle leggi succedutesi sul tema specifico. Premesso, intanto, che l’art. 37, cod. proc. pen., non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle “gravi ragioni convenienza” previste quale mera causa di astensione dall’art. 36, comma primo, lett. h) stesso codice, la norma è stata ritenuta coerente con i parametri di cui agli artt. 3, 24 e 111, Cost., poiché tale differenziazione è finalizzata attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione ricollegando la ricusazione ai soli casi di un oggettivo deficit di imparzialità giudice e relegando invece le “gravi ragioni personali” – aventi connotati di indeterminatezza – alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione RAGIONE_SOCIALE propria imparzialità da parte dello stesso giudicante (sez. 6, n. 44436 del 4/10/2022, Pa/amara, Rv. 284151-02). Le norme che prevedono le cause di ricusazione, infatti, sono eccezionali e, come tali, di stret interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto d diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, deve ribadirsi che la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, in quanto l’ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., riguarda solo le interrelazioni tra il giudice e le parti private (sez. 27977 del 15/6/2021, Costanzíno, Rv. 281682-02; sez. 2, n. 43884 del
7/10/2014, Gombac, Rv.260856). Ne discende, quale logico corollario, che l’omessa previsione di una ipotesi di ricusazione del giudice – oltre che nel caso di grave inimicizia tra quest’ultimo (od un suo prossimo congiunto) ed una parte privata – anche nell’ipotesi di grave inimicizia tra il giudice (od un prossimo congiunto) ed il difensore, è disposizione coerente con i principi del giusto processo, comprendendosi la differenza tra le due diverse situazioni, ove si pensi al contenuto intenso e grave del rapporto di ostilità tra giudice e part direttamente costitutiva di serio pericolo per la serenità del giudizio (c l’interessato può rimuovere attivando le procedure all’uopo previste), rispetto alla diversa e meno preoccupante possibilità di interferenze dannose derivabili da analogo rapporto con il difensore (sez. 1, n. 974 del 14/2/1995, COGNOME, Rv. 204337-01, in cui è stata ritenuta manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 comma primo lett. d) e 37 del codice d procedura penale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 Cost.; sez. 3, n. 27711 de 13/5/2010, Cocola, Rv. 247918-01, in cui, ritenuta analogamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale, si è ribadito che è il solo rappor di ostilità tra giudice e parte privata a costituire serio ed univoco pericolo per serenità ed imparzialità del giudice).
Pertanto, una volta ricondotta la situazione concreta in tale cornice normativa, in applicazione dei richiamati principi, non può che ribadirsi come l’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all’art. 36, comma primo, lett. h), co proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporti una nullità generale ed assoluta RAGIONE_SOCIALE sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (sez. 2, n. 19292 del 15/1/2015, NOME, Rv. 263518-01; sez. 1, n. 30033 del 11/9/2020, Bilancia, Rv. 279732-01).
Le argomentazioni difensive non introducono elementi di valutazione che inducano a discostarsi da tali consolidati principi, ai quali lo stesso giudi d’appello si è correttamente attenuto nel respingere la relativa eccezione, avendo il deducente fatto riferimento a supposte ragioni di inimicizia tra i giudice e il difensore, come tali valutabili solo quali ragioni di convenienza d parte dello stesso giudice.
3. I restanti motivi non sono deducibili in sede di legittimità.
È necessario premettere che il ricorso per cassazione avverso le sentenze d’appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è limitato ai vizi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606, cod. proc. pen 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.), con esclusione, dunque, di censure che aggrediscano l’impianto motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza, a meno che le stesse ne denuncino la mera apparenza o l’omissione, vizi che, come tali, rientrerebbero
nella ipotesi di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 25080 del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, in cui si è precisato che, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE norma che impone l’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione nei provvedimenti giurisdizionali).
Tale principio risulta ett nteabi4ip nella formulazione del terzo motivo di ricorso, ma anche nel secondo, nonostante l’espresso richiamo al vizio di violazione di legge. Infatti, la difesa ha introdotto argomenti con i quali inteso prospettare una errata valutazione degli elementi fattuali ed evidenziare i connotati congetturali del ragionamento esplicativo, impostazione che costituisce l’impianto tipico di una denuncia di incongruità, manifesta illogicità contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, avendo valorizzato i rilievi fotografici difetto di altre prove rilevanti, stante la non credibilità del riferito RAGIONE_SOCIALE p offesa e l’assenza di testimoni oculari. Tale ragionamento si traduce in un dissenso rispetto alle giustificazioni rinvenibili nella sentenza impugnata formulato anche attraverso l’aperta contestazione del giudizio di rilevanza/irrilevanza di specifici elementi probatori.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non avendo la nota conclusionale depositata nel suo interesse, a causa RAGIONE_SOCIALE genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME Benedictis, cit., Rv. 222264).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile.
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Il Presidente
NOME COGNOME
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Deciso in Roma il 4 ottobre 2023
Consigliere estensore
NOME COGNOME