Incompatibilità Carceraria: La Cassazione Censura la Motivazione Apodittica
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, affronta un tema cruciale nel diritto dell’esecuzione penale: la valutazione dell’incompatibilità carceraria per motivi di salute. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il giudice non può limitarsi a ratificare una relazione sanitaria proveniente dall’istituto di pena, ma deve fornire una motivazione autonoma e concreta. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il caso: la valutazione delle condizioni di salute del detenuto
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato le cui condizioni di salute erano state ritenute compatibili con il regime detentivo dal giudice di sorveglianza. Questa decisione si fondava esclusivamente sulle conclusioni di una relazione sanitaria trasmessa dal carcere. Il giudice aveva accolto tale relazione definendola ‘qualificata e imparziale rispetto agli interessi in gioco’, senza però aggiungere alcuna argomentazione a sostegno di tale valutazione. In sostanza, la decisione si basava su un atto di fede nei confronti della perizia medica carceraria, senza un’analisi critica e indipendente.
La Valutazione della Cassazione sull’Incompatibilità Carceraria
La Corte di Cassazione ha censurato duramente questo approccio. I giudici supremi hanno definito la motivazione del provvedimento impugnato come ‘apodittica’. Questo termine indica un’affermazione presentata come verità auto-evidente, che non necessita di dimostrazione, ma che in realtà è priva di un solido apparato argomentativo. Affermare che una relazione è ‘qualificata’ non è una motivazione, ma una mera etichetta priva di contenuto se non supportata da elementi concreti.
La Corte ha ricordato che il giudice, nel suo ruolo di ‘peritus peritorum’ (perito dei periti), ha il dovere di vagliare criticamente ogni elemento probatorio, incluse le perizie tecniche. Non può abdicare al proprio ruolo di decisore, delegando di fatto il giudizio a un consulente, per quanto qualificato possa essere.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’obbligo del giudice di condurre un’indagine approfondita e autonoma. Secondo la Suprema Corte, per giudicare la compatibilità tra il regime detentivo e lo stato di salute del condannato, il magistrato deve accertare due aspetti fondamentali:
1. La tutela della salute: Verificare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all’interno dell’istituto di pena o in specifici centri clinici penitenziari.
2. La finalità rieducativa della pena: Assicurarsi che la detenzione non assuma un carattere inumano e degradante e che sia compatibile con il principio costituzionale della rieducazione del condannato.
Limitarsi a recepire passivamente una relazione sanitaria, senza confrontarla con le doglianze della difesa e senza esplicitare le ragioni per cui la si ritiene attendibile, svuota la funzione giurisdizionale del suo significato. La motivazione deve essere effettiva, non apparente, e deve dar conto del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione.
Le Conclusioni
La sentenza in commento rafforza un principio di garanzia fondamentale per i diritti dei detenuti. La valutazione sull’incompatibilità carceraria non è un mero atto burocratico, ma un giudizio complesso che incide sulla dignità e sulla salute della persona. Il giudice non può essere un semplice ‘passacarte’ di relazioni mediche, ma deve agire come un garante effettivo dei diritti, fornendo motivazioni complete e trasparenti. Questa decisione impone ai magistrati di sorveglianza un onere motivazionale rafforzato, costringendoli a un esame critico e dettagliato di ogni singolo caso, per assicurare che la pena non si trasformi mai in un trattamento contrario al senso di umanità.
Un giudice può decidere sulla compatibilità delle condizioni di salute di un detenuto basandosi solo sulla relazione medica del carcere?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non può limitarsi ad accettare passivamente la relazione sanitaria. Deve svolgere una valutazione autonoma, critica e fornire una giustificazione propria e non apparente.
Cosa significa che una motivazione è ‘apodittica’?
Significa che è un’affermazione presentata come evidente e indiscutibile, ma che in realtà è priva di una vera e propria argomentazione o giustificazione a suo sostegno. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a definire la relazione ‘qualificata e imparziale’ senza spiegarne il perché.
Qual è il dovere del giudice nel valutare l’incompatibilità con il regime carcerario?
Il giudice ha il dovere di accertare concretamente se le condizioni del condannato possano essere adeguatamente tutelate in carcere o in centri clinici penitenziari e se la detenzione sia compatibile con le finalità rieducative della pena, evitando trattamenti inumani e degradanti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29421 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1820/2025 CC – 22/05/2025
R.G.N. 11540/2025
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione «Ł tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essere adeguatamente preservate all’interno dell’istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento
La conclusione nel senso che le condizioni di salute del condannato sarebbero complessivamente compatibili con il regime carcerario, infatti, si fonda sulla sola considerazione che la prospettazione contenuta nella relazione sanitaria trasmessa dal carcere di Lanciano sarebbe da accogliere in quanto ‘ qualificata e imparziale rispetto agli interessi in gioco ‘ e tale argomento, in assenza di qualsivoglia giustificazione, se non la mera affermazione che il collegio ritiene di accoglierla ‘ nella sua funzione di peritus peritorum ‘, Ł apodittico.