Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51165 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN DONACI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Lecce, sull’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di omicidio commesso con un fucile da caccia TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO illecitamente portato e aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti, rigettava la dedotta incompatibilità delle c:ondizioni di salut dell’imputato con la detenzione in carcere all’esito di un’indagine peritale. In particolare, il Tribunale ravvisava eccezionali esigenze cautelari anche per la rilevata assenza di revisione critica del fatto commesso e per l’ossessiva preoccupazione serbata per la condotta della figlia e le relative ricadute sulla vita del nipote, che sono alla base della causale dell’omicidio.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero dell’avvocato, affidandosi ad un unico motivo, qui enunciato ai sensi dell’art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione di legge, del diritto alla salute e della presunzione di innocenza, nonché il vizio della motivazione per non avere il Tribunale considerato che la protrazione della detenzione è un fattore di aggravamento delle condizioni di salute dell’imputato assumendo che la nuova consulenza di parte non sia stata valutata, così come la relazione del personale sanitario del 13 aprile 2022 ove si riferisce di condizioni cliniche mediocri e si indica l’opportunità del ricovero in SAI, così smentendo che i servizi sanitari disponibili presso la Casa circondariale di Lecce siano sufficienti; sulle esigenze cautelari eccezionali sarebbe erroneo e illogico rimarcare il mancato ripensamento in chi si è sempre dichiarato innocente.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso risulta infondato pertanto meritevole di una pronuncia di rigetto.
Il Tribunale del riesame ha esamiNOME tutte le valutazioni tecniche sulla salute dell’imputato presenti in atti: la perizia del dott. COGNOME che ha ritenuto l struttura detentiva adeguata al trattamento sanitario ritenuto necessario e ha subordiNOME il giudizio all’esecuzione del trattamento terapeutico, mentre la successiva consulenza di parte del dott. COGNOME ha verificato un aggravamento delle condizioni di salute, oltre alla relazione del RAGIONE_SOCIALE che il 13 aprile 2022 aveva optato per un ricovero in SAI (servizio di assistenza intensificato).
Il provvedimento, diversamente da quanto lamentato in ricorso, contiene una motivazione logica e congrua della decisione, spiegando perché si è ritenuto di privilegiare le conclusioni della perizia del dott. COGNOME rispetto a quella del dott COGNOME. Si è, infatti, sottolineato la non contraddittorietà tra le due e la concreta somministrazione delle terapie presso la struttura carceraria. Va anche considerata la richiesta di trasferimento del detenuto presso il carcere di Bari, dotato di SAI, così come indicato nella relazione del 13 aprile 2022 (si rileva in atti l’avvenuta ricollocazione dell’indagato). Va considerato, peraltro, come neanche dal ricorso emergano elementi utili da cui poter desumere un’incompatibilità tra le condizioni di salute dell’imputato e la sua detenzione in carcere.
2.1. Sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il Tribunale del riesame riportandosi anche alla precedente decisione del 14/12/2021, ha correttamente rilevato l’assenza di elementi sopravvenuti valutabili al fine di considerare una resipiscenza dell’imputato rispetto alle condotte criminose che, quindi, non consente una rivalutazione in concreto di tali esigenze cautelari, senza che abbia alcun rilievo l’affermata l’omessa considerazione della documentazione sanitaria.
Dalle considerazioni ora esposte deriva H rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/01/2023