Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27077 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Banco BPM s.p.a.
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione formulata avverso il rigetto della richiesta di ammissione allo stato passivo, avanzata dal Banco BPM s.p.a., nell’ambito della procedimento di prevenzione nel quale veniva disposta la confisca dell’immobile, formalmente intestato a Salvatori COGNOME, ma ritenuto nella disponibilità del marito NOME COGNOME, destinatario della misura di prevenzione personale e reale.
Il Tribunale perveniva al rigetto evidenziando come la ricorrente non si fosse attenuta, con la dovuta diligenza impostale dall’attività svolta, all’obbligo di verificare l’effettiva capacità reddituale della Salvatori in ordine al mutuo ipotecario richiesto, in tal modo consentendo che, attraverso l’erogazione del prestito e la successiva restituzione dei ratei di mutuo, si realizzasse una condotta di riciclaggio di proventi illeciti.
Nell’interesse della ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione.
La ricorrente, dopo aver ripercorso l’iter che conduceva all’erogazione del mutuo, ha sottolineato l’erronea esclusione dell’incolpevole affidamento sulla liceità del finanziamento evidenziando che:
la pericolosità del proposto era circoscritta fino al 2018, mentre il mutuo veniva concesso nel 2020;
la COGNOME, all’epoca di stipula del contratto, era incensurata;
sussistevano i presupposti per la concessione del credito, posto che la RAGIONE_SOCIALE percepiva un reddito mensile pari a €2.171,95 , ampiamente idoneo a garantire il pagamento delle rate di mutuo, il cui importo mensile era pari a €475,84;
sia la misura di prevenzione nei confronti di COGNOME che la condanna del predetto e della COGNOME per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. erano intervenute solo nel 2022.
A fronte di tali dati di fatto, la ricorrente censura il giudizio di inadeguatezza delle verifiche compiute all’atto della stipula del mutuo, sottolineando come il Tribunale non avrebbe concretamente indicato quali ulteriori verifiche l’istituto avrebbe dovuto compiere e, soprattutto, il nesso causale tra l’insufficiente istruttoria e la colpevole sottovalutazione del rischio di impiego illecito dell strumento finanziario concesso.
Il ricorso è stato trattato nelle forme di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La tesi difensiva si fonda essenzialmente su quattro argomenti, individuati nel fatto che la mutuataria è soggetto diverso dal destinatario della misura di
prevenzione, che gli elementi di “sospetto” sono emersi in epoca successiva rispetto alla stipula del mutuo, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza non avrebbe causalmente inciso sull’inconsapevole affidamento del creditore e, in ogni caso, difetterebbe la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita.
2.1. La giurisprudenza ha enucleato i principi fondamentali cui attenersi nell’applicazione dell’art. 52, lett.b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, individuando i due presupposti che condizionano la tutela dei diritti di terzi su beni oggetto di confisca di prevenzione.
Al fine di escludere l’ammissione allo stato passivo di un credito assistito da ipoteca sorto anteriormente al sequestro, il giudice è tenuto, in primo luogo, a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all’attività illecita d soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, sempre che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (ex multis Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, banca Ifis s.p.a., Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Rv. 272232).
L’esclusione del credito si fonda, pertanto, su un requisito oggettivo, consistente nell’accertata sussistenza di un vincolo di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del proposto o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpieg
In caso di esito positivo della verifica del nesso di strumentalità qualificata che ha dunque carattere logicamente pregiudiziale ed eventualmente esaustivo qualora invece l’esito sia negativo – viene in rilievo il requisito soggettiv concernente la verifica dell’assenza di buona fede e dell’incolpevole affidamento del creditore sulla base degli elementi addotti da quest’ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108; Sez.6, n. 36690 del 30/6/2015, Banca MPS, Rv. 265606). Verifica che, in base ai parametri indicati nel terzo comma del citato art. 52 del d. Igs. n. d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, va effettuata tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, al sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
2.2. Prendendo le mosse dall’accertamento della strumentalità del credito, si evidenzia come il Tribunale abbia fornito un’adeguata motivazione volta a dimostrare come la stipula del mutuo, pur destinata all’acquisto di un’abitazione, si poneva in rapporto strumentale rispetto ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio commessi dalla ricorrente e dal marito.
Lo schema giuridico è corretto, nella misura in cui si è ritenuto che la stipula del mutuo rappresenta presupposto per occultare la provenienza illecita dei
proventi con i quali veniva adempiuto il pagamento delle rate mensili.
2.3. La questione dirimente, pertanto, verte sull’accertamento della buona fede del terzo e l’incolpevole affidamento.
I requisiti sopra indicati si differenziano in quanto la buona fede sussiste nel caso di estraneità del terzo all’attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, mentre il suo affidamento incolpevole attiene alla insussistenza di una rinnproverabilità di tipo colposo che, in quanto tale, richiede l’adempimento dell’obbligo di informazione imposto dal caso concreto (Sez.3, n. 24067 del 9/5/2024, Dovalue, Rv. 286556-02).
Il colpevole affidamento sussiste, pertanto, quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un’oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l’eventuale difetto di diligenza nell’erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi s.p.a., Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264655).
Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisato come non sia sufficiente, ai fini di ritenere la rimproverabilità colposa del terzo, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, RAGIONE_SOCIALE per le Imprese RAGIONE_SOCIALE.p.a., Rv. 279024).
Quanto detto comporta che, una volta accertata la violazione delle regole di diligenza, secondo il modello professionale cui appartiene il terzo, per l’erogazione del mutuo, occorrerà la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore e tale accertamento deve essere ancor più pregnante nel caso in cui l’erogazione del credito avvenga nei confronti di persona diversa dal proposto e sia garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato (Sez.5, n. 21011 dell’8/3/2024, Unicredi spa, Rv.286456).
2.4. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue l’infondatezza del ricorso.
Il Tribunale, infatti, ha evidenziato la violazione delle procedure operative interne per l’erogazione del finanziamento, nonché l’incidenza delle stesse rispetto alla finalità preventiva.
Nella motivazione, infatti, si individuano specifiche carenze nell’adeguata verifica del cliente, nell’accertamento della composizione del nucleo familiare e,
più in generale, dell’effettiva capacità patrimoniale di far fronte alle obbligazioni nascenti dal mutuo, individuando anche come una corretta profilazione del contraente avrebbe fatto emergere concreti elementi di dubbio circa la legittimità delle disponibilità patrimoniali impiegate.
In ordine all’accertamento dell’effettiva capacità reddituale della mutuataria, il Tribunale evidenzia come la stessa avrebbe presentato due CUD (riferiti al 2013 e al 2017), omettendo di depositare copia della dichiarazione dei redditi, aggiungendo che iove fosse stata richiesta quest’ultima documentazione, l’istituto creditizio avrebbe potuto verificare che la mutuataria, per il periodo 2015/2019, aveva presentato la dichiarazione dei redditi nel solo anno 2020 dichiarando un reddito esiguo.
Peraltro, pur sulla base del reddito risultante dal modello CUD (pari a circa €2000 mensili), l’istituto, ove si fosse premurato di acquisire lo stato di famiglia, avrebbe accertato che la COGNOME era madre di cinque figli, il che riduceva notevolmente il reddito suscettibile di essere impiegato per il rimborso del mutuo.
A ciò si aggiunga che la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto i bonifici emessi dalla società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei canoni dell’abitazione locata e che, a seguito dell’erogazione del mutuo, veniva dalla predetta acquistata. Quest’ultimo elemento è stato ritenuto particolarmente allarmante dal Tribunale, nella misura in cui dimostrava l’evidente disponibilità di somme di denaro proveniente da una società in assenza di qualsivoglia rapporto giuridico idoneo a giustificare tali esborsi.
In buona sostanza, il Tribunale ha sottolineato carenze dell’accertamento del profilo reddituale della Salvatori che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, erano idonee a far sorgere il legittimo dubbio circa la provenienza delle somme che la stessa avrebbe impiegato per il pagamento dei ratei di mutuo, in tal modo facendo venir meno il presupposto dell’incolpevole affidamento cui l’art. 52, lett.b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159subordina la tutela del diritto di credito del terzo.
Il dato essenziale per escludere l’incolpevole affidamento, pertanto, è stato correttamente individuato nella contemporanea assenza di adeguate fonti di reddito e, al contempo, dall’accertata messa a disposizione di denaro, in favore della RAGIONE_SOCIALE, da parte di una società apparentemente non legata a quest’ultima da alcun rapporto.
2.5. L’elemento maggiormente suggestivo evocato dalla ricorrente attiene al fatto che, da un lato, la mutuataria è soggetto diverso dal destinatario della confisca di prevenzione e, al contempo, tutti gli elementi indicativi della pericolosità sociale del predetto, come pure del coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE
9
nelle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio si sarebbero manifestat
4 in poca successiva (2022) rispetto all’erogazione del mutuo.
L’argomento non è dirimente.
Invero, allorchè la giurisprudenza ha delineato la nozione di “incolpevole affidamento”, indicando anche l’esigenza di dimostrare il rispetto della diligenza
professionale richiesta nella verifica dell’affidabilità del debitore, non ha in alcun modo subordinato tali valutazioni alla verifica dell’esistenza di indizi di reità o,
quanto meno, di pericolosità sociale del debitore o di soggetti al medesimo collegati.
In buona sostanza, ciò che si richiede al terzo creditore non è certamente una verifica in ordine al coinvolgimento del predetto in attività penalmente illecite o
sintomatiche di pericolosità sociale, essendo sufficiente la sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità
del debitore, da intendersi quale rischio concreto di un impiego illecito delle somme conseguite.
Si tratta di un presupposto che, evidentemente, è di più agevole dimostrazione nel caso in cui, al momento dell’erogazione del mutuo, vi siano già accertamenti giudiziali rilevanti ai fini della valutazione in esame.
Tuttavia, la priorità temporale tra l’accertamento di fatti rilevanti in sede penale o di prevenzione non costituisce il presupposto per la valutazione dell’incolpevole affidamento che, per le ragioni anzidette, deve escludersi anche in presenza di meri elementi indizianti, pervenuti nella sfera di conoscenza del creditore e che, in base alla tipologia professionale dell’attività svolta, sono indicativi del rischio dell’utilizzo illecito del denaro messo a disposizione del mutuatario.
3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 giugno 2025
Ti
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