Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BORGOSESIA il 24/08/1964
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto
di cui all’art. 640 cod. pen., trattandosi di un mero inadempimento civilistico, non
è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di
merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove è indicata, con congrui e non illogici argomenti, la sussistenza dei singoli elementi del delitto
ascritto all’odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della
recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare,
le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi
esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.