Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1511 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Rilevato che COGNOME NOME, che ha anche presentato memoria, condannato per il reato di cui all’art. 6 I. 401 del 1989, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in ordine alla condot incitazione all’aggressione di partecipazione agli scontri (primo motivo) nonché violazion legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione del daspo (secondo motivo);
considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, s riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, pos sentenza impugnata ha evidenziato che, dalle informative di p.g. del 21.03.2016 e 25.03.2016, si evincono gli estremi fattuali del coinvolgimento del ricorrente dai quali risulta che eg partecipato agli scontri tra tifoserie posto che, anche l’incitazione all’aggressione costitu comportamento significativo dell’integrazione della partecipazione, attesa, peraltro, l’i tendenza del soggetto alla violenza di gruppo in occasione RAGIONE_SOCIALE manifestazioni sportive;
osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vaglia disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica con il ricorso, posto che è legittimo il daspo del AVV_NOTAIO rispetto a fatti che il giudic ha considerato di particolare tenuità, stante l’autonomia dei giudizi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore del RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.