Incidente Stradale e Stato di Ebbrezza: Quando una Semplice Uscita di Strada Diventa un’Aggravante?
La guida in stato di ebbrezza è una delle violazioni più gravi del Codice della Strada. Ma cosa succede se, oltre a essere ubriachi, si provoca un incidente stradale? La legge prevede un inasprimento della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che per configurare tale aggravante non sono necessari danni a persone o cose, ma è sufficiente una qualsiasi turbativa alla circolazione, come una semplice uscita fuori strada.
I Fatti del Caso
Il protagonista della vicenda è un conducente condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza. La sua pena, un anno di arresto e 3.000 euro di ammenda, era stata aggravata perché, secondo i giudici, aveva causato un incidente stradale. Nello specifico, l’uomo aveva perso il controllo del suo autocarro, uscendo dalla carreggiata e finendo con il mezzo adagiato su un fianco in una cunetta.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l’aggravante non dovesse essere applicata. La sua tesi era che l’uscita di strada non aveva causato danni a persone o cose, né aveva creato alcun intralcio alla circolazione stradale. Si trattava, a suo dire, di un evento isolato senza conseguenze per terzi.
L’aggravante per incidente stradale: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: per integrare la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, è sufficiente che il veicolo urti un ostacolo o fuoriesca dalla sede stradale.
Il concetto di ‘incidente’ è ampio e non richiede necessariamente la constatazione di danni materiali o lesioni. È sufficiente che si verifichi una qualsiasi “turbativa del traffico, purché significativa, potenzialmente idonea a determinare danni”.
Le motivazioni della decisione
I giudici di legittimità hanno spiegato che la decisione della Corte d’Appello era corretta e ben motivata. Quest’ultima aveva infatti sottolineato come la natura del mezzo coinvolto (un autocarro) e le modalità dell’uscita di strada (il veicolo ribaltato su un fianco nella cunetta) rappresentassero in concreto una “seria turbativa alla circolazione stradale”. Tale situazione, di per sé, evidenziava un’obiettiva pericolosità della guida, sufficiente a far scattare l’aggravante.
La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze che confermano questa interpretazione, specificando che la norma prevista per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) è pienamente sovrapponibile a quella per la guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.) per quanto riguarda la definizione di incidente stradale.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso. Per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada, non è necessario dimostrare un danno effettivo a persone o cose. Un’uscita di strada, anche autonoma, che alteri la normale fluidità del traffico o che semplicemente crei una situazione di potenziale pericolo, è sufficiente a configurare un incidente stradale. La conseguenza è stata la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘incidente stradale’ ai fini dell’aggravante per guida in stato di ebbrezza?
Per ‘incidente stradale’ si intende non solo uno scontro con altri veicoli, ma anche l’urto contro un ostacolo o la semplice fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, a condizione che ciò determini una turbativa significativa per la circolazione.
Per applicare l’aggravante dell’incidente stradale è necessario che ci siano feriti o danni materiali?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessaria la constatazione di danni a persone o cose. È sufficiente che l’evento, come un’uscita di strada, sia potenzialmente idoneo a determinare danni, creando una situazione di pericolo o di intralcio.
Un’uscita di strada autonoma, senza coinvolgere altri, può essere considerata un incidente stradale aggravato?
Sì. Se l’uscita di strada, per le modalità in cui avviene e per il tipo di veicolo, rappresenta una concreta e seria turbativa alla circolazione, integra la nozione di incidente stradale e fa scattare l’aumento di pena previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì emessa in data 27 settembre 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 bis C.d.S..
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell’art.186 C.d.S. pur in presenza di una uscita fuori strada che non aveva determinato danni a persone o cose o comunque creato intralcio alla circolazione stradale
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, risultando argomentato in fatto e in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale n tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell’art. 187, comma primo bis, a quella di cui all’art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza Sez. 4, n.36777 del 2 luglio 2015, COGNOME, Rv.264419; n.27, PG/Granelli, Rv.275872)211 del 21 maggio 2019). Il giudice distrettuale ha comunque dato conto, con motivazione logica che si sottrae al sindacato di legittimità che la natura del mezzo coinvolto (autocarro) e le modalità di fuoriuscita dalla sede stradale (con il mezzo adagiato su un fianco nella cunetta) avevano in concreto rappresentato una seria turbativa alla circolazione stradale e posto in risalto una obiettiva pericolosità della guida del mezzo da parte del suo conducente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2014