Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG. in persona del Sostituto Procuratore NOME
PASSAFIUME,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 13 settembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi con cui NOME era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 187, commi 1 e 1 bis, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (capo a) e in ordine al reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. b) e 186 comma 2 bis d.lgs n. 285/1992 (capo b), entrambi commessi GLYPH in Massalengo il 22 marzo 2019 alla pena di mesi nove di arresto e euro 3000 di ammenda.
COGNOME era stato ritenuto responsabile per avere condotto l’autovettura VW Golf in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e cocaina, nonché in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 1,00 gli ) e per avere provocato, in tali circostanze, un incidente, consistito nel ribaltamento dell’auto sulla strada provinciale SP 187 e nella fuoriuscita dalla sede stradale.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle analisi tossicologiche cui l’imputato era stato sottoposto in Ospedale, in assenza dell’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il difensore ricorda che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari all’interno della struttura sanitaria, deve sempre essere preceduto dall’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. nelle ipotesi in cui l’accertamento sia stato richiesto dalla polizia giudiziaria e non nell’ambito di un protocollo medico terapeutico. Nel caso di specie il prelievo ematico era stato effettuato, non già nell’ambito di un protocollo per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di polizia giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS Il difensore osserva che nel caso di specie si era verificata una fuoriuscita dalla sede stradale che non poteva essere qualificata come incidente, il quale presuppone invece lo scontro fisico di due veicoli, di cui uno in movimento; in ogni caso non erano noti i motivi per i quali si era verificato l’incidente autonomo.
2.3.Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenunati con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, posto che non erano note le ragioni per cui il ricorrente fosse uscito dalla sede stradale e comunque tale fuoriuscita non aveva causato danni a terzi o a beni altrui.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore osserva che COGNOME aveva esercitato il legittimo esercizio del diritto di difesa di rimanere silente, sicchè tale aspetto non avrebbe dovuto essere valorizzato.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.11 primo motivo è manifestamente infondato. Dirimente è il rilievo della tardività della l’eccezione relativa al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’omissione dell’avviso determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso in esame la difesa aveva prestato il consenso all’acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero e non aveva eccepito alcuna nullità (ex plurinnis Sez. 4 n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245 – 01).
6.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
La circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS, per espressa dizione normativa, quando il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
In merito a tale ultima nozione, GLYPH si è affermato, con orientamento ormai consolidato, che per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Ne consegue che, perché si possa parlare
di incidente stradale, è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/201, COGNOME, Rv. 253734; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012,COGNOME, Rv. 253921). Si è, così, ravvisata la circostanza in esame nel caso del conducente di motociclo che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4 , n. 27211 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha dato atto che COGNOME alla guida dell’auto aveva perso il controllo del mezzo ed era fuoriuscito dalla sede stradale ribaltandosi sicché, pacificamente, si era verificato un sinistro stradale.
Quanto al significato da attribuire al verbo “provocare” utilizzato dal legislatore, è indubbio che lo stesso richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di ebbrezza. Si è precisato che, per affermare la sussistenza dell’aggravante, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270612 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/201, COGNOME, Rv. 256209). Si è, tuttavia, chiarito che non è richiesto un nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264419). Occorre, in altri termini, che l’incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME Rv. 270612 cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’interpretazione della previsione di cui all’art. 186 comma 2 -bis CdS, in coerenza con il maggior disvalore della condotta e con la formulazione letterale, impone di configurare l’aggravante quando l’incidente sia ricollegabile ad una condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, ovvero ad una alterata percezione delle situazioni di pericolo, collegata anche essa all’ebbrezza, e incidente sulla violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia nel senso indicato. Si tratta di accertamento che deve essere compiuto con riguardo alle circostanze del caso concreto, ovvero alle caratteristiche dell’incidente ed alle condizioni dell’ ebbrezza, essendo evidente che tanto maggiore è lo stato di alterazione del conducente, come documentato dagli agenti intervenuti e dal
livello di tasso alcolemico rinvenuto nel sangue, tanto più facilmente il nesso di strumentalità nel senso sopra indicato potrà dirsi provato, sulla base del mero rilievo di tali dati.
Nel caso di specie, la Corte di Appello, ha dato atto che COGNOME, in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione da cocaina, era fuoriuscito dalla sede stradale, e che non era stata accertata alcuna ragione di tale accadimento, diversa rispetto allo stato in cui l’imputato si era trovato. La motivazione adottata è logica e coerente, mentre, di contro, la censura mossa con il ricorso, così come quella fatta valere in sede di appello, nell’invocare in maniera generica, altre possibili cause, difetta del necessario requisito di specificità.
Il quarto motivo, attenente alla mancata sospensione condizionale della pena è inammissibile, in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in sede di appello in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte, ha dato conto in maniera argomentata delle ragioni per cui il beneficio non
poteva essere accordato, richiamando la precedente condanna per analogo reato e la gravità della condotta di reato che non consentivano di formulare una prognosi di futura astensione da analoghe condotte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.