Incidente Stradale e Stato di Ebbrezza: Basta il Collegamento Materiale
L’ordinanza n. 17766 del 2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per la sicurezza stradale: i presupposti per l’applicazione dell’aggravante per aver provocato un incidente stradale durante la guida in stato di ebbrezza. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, ribadendo un principio fondamentale: per l’aumento di pena non è necessaria la prova di un nesso di causalità diretto, ma è sufficiente un ‘collegamento materiale’ tra il sinistro e la condizione di alterazione del conducente.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La condanna era stata aggravata dal fatto di aver provocato un incidente stradale. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando, tra le altre cose, la sussistenza di tale aggravante e l’identificazione stessa del conducente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso generici e non supportati da una critica puntuale delle argomentazioni della Corte d’Appello. Il ricorso, infatti, si limitava a proporre una diversa lettura dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge.
L’aggravante dell’incidente stradale e il collegamento materiale
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’interpretazione dell’aggravante. La Corte ha chiarito, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, che ai fini della sua configurabilità non è richiesto l’accertamento di un nesso eziologico (un preciso rapporto di causa-effetto) tra la condotta di guida e l’incidente. È invece sufficiente che sussista un semplice collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente. In altre parole, la situazione di pericolo che ha portato all’incidente deve essere ricollegabile alla condizione di ‘impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente’ del conducente ubriaco.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è di natura processuale: il ricorso è stato giudicato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p. perché i motivi erano formulati in modo generico e si limitavano a contestare il merito della decisione, senza individuare vizi di legittimità. Le argomentazioni della Corte d’Appello, sia sull’identificazione del guidatore sia sulla sussistenza dell’aggravante, erano state ritenute logiche e prive di contraddizioni.
Il secondo pilastro è di natura sostanziale e riguarda l’aggravante. La Cassazione ha ribadito che lo stato di ebbrezza, riducendo i riflessi e la capacità di valutazione del pericolo, è di per sé una condizione che rende più probabile il verificarsi di un incidente stradale. Pertanto, quando un sinistro si verifica in queste circostanze, si presume che lo stato di alterazione abbia avuto un ruolo, anche solo nel non riuscire a evitare un pericolo, concretizzando quel ‘collegamento materiale’ sufficiente a giustificare l’aumento di pena.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento severo e volto a tutelare la sicurezza pubblica. La guida in stato di ebbrezza è una condotta estremamente pericolosa e la giurisprudenza tende a interpretare le norme in modo da garantire la massima deterrenza. Per gli automobilisti, il messaggio è chiaro: mettersi al volante dopo aver bevuto non solo costituisce un reato, ma in caso di qualsiasi tipo di incidente stradale, anche se non direttamente causato da una manovra palesemente errata, si rischia un sensibile aggravamento della pena. È sufficiente che lo stato di alterazione abbia contribuito a non evitare l’evento per far scattare le conseguenze più severe previste dalla legge.
Quando si applica l’aggravante di aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza?
L’aggravante si applica quando esiste un ‘collegamento materiale’ tra il sinistro e lo stato di alterazione del conducente. Non è necessario dimostrare che l’incidente sia stato causato da una specifica manovra errata del guidatore.
È necessario dimostrare un nesso eziologico diretto tra l’incidente e la condotta di guida per applicare l’aggravante?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che non è richiesto l’accertamento di un nesso eziologico rigoroso. È sufficiente che la situazione di pericolo sia ricollegabile alla ridotta capacità del conducente, a causa del suo stato di alterazione, di eseguire manovre per evitare l’incidente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, se i motivi sono generici, non criticano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, o se tendono a un riesame dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza d Corte d’appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermat Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all’art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (in Dario Boario Terme, il 27/7/2019);
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazio base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivaz 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al r cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giust argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla compiuta ident del guidatore, nonché alla sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un stradale, rispetto alla quale devono richiamarsi i principi più volte affermati da di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4 n. 54991 del 24 Fabris, Rv. 271557, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità dell’a esame, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e l dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistr alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntar idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di 27211 del 21/5/2019, COGNOME, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, COGNOME, Rv. 264419); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagame spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024