Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24409 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 579/2025
NOME COGNOME
CC – 06/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 8602/2025
NOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME Isaac nato in Ghana il 01/01/1988;
avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Modena, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Con sentenza del 8 novembre 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il 17 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in esito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui allÕart. 186, comma 2, lett. B, e comma 2, cod. strada, condannandolo alla pena finale di mesi 4 di arresto ed euro 1.400 di ammenda.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la sera del 31 gennaio 2021 lÕimputato si pose alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, cos’ provocando un incidente stradale: allÕesito dei controlli di rito fu infatti rilevato il valore di 1,24 g/l alla prima prova, e di 1,28 g/l alla seconda.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, poichŽ manifestamente illogica: la Corte territoriale ha erroneamente escluso che lÕinesatta indicazione dell’orario, da parte dellÕetilometro, potesse essere indicativa della scarsa affidabilitˆ del dispositivo.
Si osserva al riguardo che lo sfasamento temporale pu˜ essere indice di anomalia, poichŽ il fattore tempo concorre nel fornire un dato giuridicamente e scientificamente significativo.
Pertanto, in considerazione dei soli indici esteriori ritenuti sintomatici dellÕebbrezza, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare l’orientamento giurisprudenziale che, nell’assenza di un accertamento strumentale affidabile il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave di cui all’art. 186 cod. strada, oggi depenalizzata.
Inoltre, sottolineato che gli ÒscontriniÓ non furono fatti sottoscrivere al ricorrente, si evidenzia da un lato che il richiamo allo sfasamento temporale soddisfa l’onere di allegazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimitˆ, e dall’altro che nulla è dato sapere in ordine all’esito della revisione, prevista nel maggio 2021.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, con riguardo alla aggravante di cui allÕart. 186, comma 2, cod. strada: i giudici di merito hanno fondato la loro valutazione esclusivamente sulla misurazione di un tasso alcolemico superiore a quello consentito senza accertare il nesso di causalitˆ tra la condotta inosservante e l’evento, e quindi senza procedere al c.d. giudizio controfattuale.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale con riguardo alla causa di non punibilitˆ di cui all’art. 131cod. pen.: posto che la particolare tenuitˆ del fatto non è incompatibile con le diverse fattispecie di reato di cui all’articolo 186 cod. strada, i giudici di merito hanno erroneamente valorizzato il pericolo per l’incolumitˆ pubblica, senza avvedersi del fatto che, in concreto, dalla condotta non sono derivati danni a persone o cose.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della condotta collaborativa tenuta.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, a seguito della segnalazione di un incidente, avvenuto ad Imola il 31 gennaio 2021, la polizia municipale intervenne sui luoghi constatando che una vettura mod. Toyota era uscita di strada, per finire in un’area verde di proprietˆ privata, dopo averne danneggiato la recinzione.
Identificato il conducente nell’odierno imputato, gli agenti intervenuti rilevarono i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica, quali alito vinoso, eloquio sconnesso ed equilibrio precario.
Il Banson fu quindi sottoposto all’accertamento preliminare, che diede esito positivo; successivamente, dopo aver ricevuto gli avvisi di legge, il test alcolemico fece registrare il tasso di 1,24 nella prima prova (ore 20:06) e di 1,28 g/l nella seconda (ore 20:18).
Nel verbale si diede atto che gli orari erano anticipati di 20 minuti rispetto allÕeffettiva esecuzione delle prove.
2.1. Il primo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta lÕerroneo funzionamento dellÕapparecchiatura utilizzata per la misurazione del tasso alcolemico.
Per questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, univocamente apprezzati dalle conformi decisioni di merito e, comunque, poichŽ meramente reiterativo di censure sollevate
in grado d’appello e da quei giudici disattese con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, con la quale il ricorrente non si confronta specificamente.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 33127 del 10/07/2024, Ferro, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032 – 01).
é stato quindi affermato che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualitˆ dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 7, n. 4554 del 17/01/2024, Canton, non mass.; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550 Ð 01; cfr., Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937 – 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958), oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276570 Ð 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, COGNOME, Rv. 251117 – 01).
Nel caso in esame i giudici di merito hanno evidenziato che dall’inesatta corrispondenza dell’orario indicato con quello reale non pu˜ desumersi un malfunzionamento dell’etilometro, dipendendo il diverso orario soltanto da un mancato “aggiornamento” dell’orologio dell’etilometro.
Con motivazione non manifestamente illogica, hanno quindi sottolineato che la rilevazione dellÕorario in nulla interferisce con lÕesito della misurazione (ovvero con il tasso rilevato), trattandosi di parti autonome dellÕetilometro.
A fronte di tale conclusione il ricorrente formula una censura meramente avversativa, limitandosi ad affermare Ð peraltro in termini meramente ipotetici (p. 3 ricorso) lÕinterferenza tra lÕorologio dellÕetilometro e il sistema di misurazione, richiamando argomenti scientifici non meglio precisati.
DÕaltra parte, questa Sezione ha giˆ escluso che la mera indicazione di un orario non corrispondente a quello reale sia, di per sŽ, indice di malfunzionamento dellÕetilometro (Sez. 4, n. 33371 del 08/06/2023, Kanaychev, non mass.; Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non mass.).
Quanto alla violazione dellÕart. 379 reg. esec. cod. strada, l’etilometro, oltre ad essere omologato, è stato sottoposto a revisione del maggio 2020, ovvero 9 mesi prima del suo utilizzo: sul punto il ricorrente si limita ad affermare che nulla è dato
sapere circa verifica del maggio 2021 (p. 6 ricorso), senza confrontarsi con il pacifico principio per cui l’attestazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio è sufficiente per dimostrare il suo regolare funzionamento alla data dello svolgimento dell’accertamento sul quale è fondata l’ipotesi accusatoria (Sez. 4, n. 13348 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1930 del 23/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non. mass.; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non mass.).
Peraltro, come evidenziato dai giudici di merito (p. 2 sentenza del Tribunale; p. 3 sentenza ricorsa), lo stato di alterazione del ricorrente è stato confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l’alito vinoso, la difficoltˆ di espressione, il precario equilibrio; inoltre, le due prove furono regolarmente eseguite e rilevarono valori tra loro coerenti.
Infine, osserva il Collegio che deve ritenersi irrilevante la circostanza per cui il ricorrente non firm˜ gli ÒscontriniÓ (p. 4 ricorso): non si tratta, infatti, di documentazione cui è assegnato il valore di prova legale del risultato del test, per cui l’esito della verifica del tasso alcolemico pu˜ essere annotato nel verbale di contestazione e pu˜ formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo neppure necessario procedere alla stampa dei risultati del test (cfr. Sez. 7, n. 2393 del 18/12/2019, COGNOME non mass; Sez. 7, n. 24732 del 15/05/2019, Bussolaro, non mass.; Sez. 4, n. 17494 del 29/03/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3785 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263198).
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
LÕart. 186, comma 2, cod. strada, prevede una circostanza aggravante per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale.
Questa Corte, anche in tempi recenti, ha chiarito che il verbo “provocare” richiama la necessitˆ che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di alterazione (Sez. 4, n. 20325 del 3/04/2024, Paveri, non mass.).
Come pure sottolinea il ricorrente (p. 7 ricorso), si è precisato che, per affermare la sussistenza dell’aggravante, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non giˆ il mero suo coinvolgimento nello stesso (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270612 – 01; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 256209 – 01).
Si è, tuttavia, chiarito che non è richiesto un nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacitˆ di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile
la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557 – 01; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264419 – 01).
Occorre, in altri termini, che l’incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, Sez. 4, n. 20941 del 29/04/2025, Huang, non mass.; Sez. 4, COGNOME, cit.).
Si tratta di accertamento che deve essere compiuto con riguardo alle circostanze del caso concreto.
Posta lÕalterazione collegata allÕassunzione di alcool, nella specie le conformi decisioni di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse provocato il sinistro violando regole cautelari di condotta, tra cui quella di mantenere il controllo del veicolo e di porre in essere manovre di emergenza, e che era stato, quindi, provato il collegamento materiale fra l’incidente in cui era incorso Ð finendo autonomamente, dopo aver danneggiato la recinzione, in un giardino condominiale – e lo stato di alterazione, come documentato dagli agenti intervenuti e dal tasso alcolemico rilevato.
NŽ erano emerse cause del sinistro diverse dal suo stato di ebbrezza, avendo i giudici ritenuto non provata lÕesistenza di turbative stradali.
Pertanto, il ricorrente, nel sostenere che lÕaggravante è stata riconosciuta solo in ragione del tasso alcolemico (p. 7 ricorso), ha lamentato un vizio di motivazione in realtˆ insussistente, poichŽ nel percorso argomentativo delle sentenze di merito, che, in quanto conformi, possono essere lette congiuntamente, il tema del nesso di strumentalitˆ fra la guida in stato di ebbrezza e l’incidente è stato affrontato nel rispetto dei principi sopra indicati, fondando lÕaccertamento, in modo non irragionevole, sulle circostanze concrete in cui avvenne il sinistro.
I giudici hanno quindi concluso che il COGNOME non rimase semplicemente rimasto coinvolto in un incidente, ma vi diede causa autonomamente, con una condotta tenuta in violazione di regole cautelari, al cui accertamento, contrariamente a quanto afferma il ricorrente (p. 9), non è di ostacolo la mancata contestazione di specifici illeciti amministrativi.
Per questÕultimo profilo il Collegio intende richiamare lÕorientamento, che condivide, secondo il quale ai fini della configurabilitˆ dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, pu˜ essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Sez. 7, n. 15335 del
18/01/2023, COGNOME non mass.; Sez. 4, n. 14628 del 17/03/2021, COGNOME non mass.; Sez. 4, n. 18331 del 18/01/2019, COGNOME Rv. 276257 Ð 01).
2.3. Il terzo motivo è inammissibile.
I giudici di merito hanno congruamente motivato la determinazione di non riconoscere all’imputato l’applicazione della causa di esclusione della punibilitˆ ex art. 131cod. proc. pen. sulla base dei livelli alcolemici rilevati – prossimi al valore massimo – e della pericolositˆ della guida, avuto riguardo alle concrete modalitˆ dellÕincidente (pp. 2 e 3 sentenza ricorsa; p. 3 sentenza del Tribunale).
Quanto alle particolari caratteristiche dellÕincidente, i giudici hanno evidentemente fatto riferimento alla non esiguitˆ del pericolo causato, senza che rilevi la circostanza che non vi siano state coinvolte persone (ma solo cose, visto il danneggiamento della recinzione).
Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, e per tale ragione insindacabile in sede di legittimitˆ, da cui si desumono le ragioni concrete per le quali il fatto non è stato ritenuto di particolare tenuitˆ.
2.4. Anche il quarto ed ultimo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche per lÕassenza di elementi positivi di valutazione, dopo aver fatto riferimento al tasso alcolemico rilevato.
Inoltre, i giudici di appello hanno sottolineato come non possa assumere rilievo, al fine di concedere le generiche, la scelta di procedere con il rito abbreviato in quanto la valutazione premiale di tale scelta è giˆ posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 Ð 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 Ð 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242861 Ð 01).
A questo percorso argomentativo il ricorrente oppone il generico riferimento ad un Òcomportamento proattivo e collaborativoÓ (p. 12 ricorso) senza indicare in cosa sia effettivamente consistito.
Peraltro, giˆ il motivo di appello era assolutamente generico, limitandosi ad invocare una imprecisata Òbuona condotta nello svolgimento dei fattiÓ (p. 8 appello).
In ogni caso, osserva il Collegio che la motivazione dei giudici di merito è in linea con il consolidato orientamento di legittimitˆ secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., Sez. 2, n. 42 del 19/12/2024, dep. 2025,
COGNOME non mass.; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 Ð 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 Ð 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610 Ð 01).
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 Ð 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 Ð 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
Salvatore COGNOME