Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/12/1984
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME del foro di Udine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine del 2 marzo 2022, con la quale NOME era stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c) e co. 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: erronea applicazione dell’art. 186, comma 2bis d.lgs. n. 285/1992 con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale; violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla revoca di tale beneficio disposta dalla Corte di appello con riferimento ai due precedenti provvedimenti di condanna a carico del prevenuto.
I motivi sopra richiami sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar gomenti logici e coerenti con le emergenze acquisite dai giudici di merito (pp. 34) e non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
3.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’aggravante di cui all’art. 186, co. 2-bis, cit., non richiede l’accert mento di un nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’ gente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare, l’incidente sia direttamente collegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557 – 01), dovendosi parimenti ribadire che ai fini della configurabilità della stessa, deve intendersi per incidente stradale qual siasi evento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa costituire un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l’eventuale coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872-01; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921-01).
In applicazione di tali principi, i giudici del gravame del merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dell’aggravante
dell’art. 186, comma
2bis d.lgs. n. 285/1992, sottolineando l’evidente collega-
mento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato di alterazione psico-fis dell’agente (con tasso alcolemico indicato in 2,77 g/l), il quale, proprio a causa di
tale condizione, procedeva zigzagando e, perso il controllo del mezzo, rovinava a terra, abbandonando la bicicletta sul ciglio della strada e determinando così un
serio pericolo per la circolazione stradale. Il profilo riguardante la ricorrenz dell’aggravante in esame è pertanto sostenuto da conferente motivazione, con la
quale il ricorrente non si confronta.
3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto ine- rente al trattamento punitivo la cui determinazione è sorretta da adeguata moti-
vazione, laddove la sentenza impugnata dà atto che non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen, avendo l’imputato
fruito in precedenza già due volte della sospensione condizionale della pena, la quale è stata, inoltre, correttamente revocata dalla Corte di appello, stante la
commissione del reato in contestazione entro i due anni dalla esecutività del de- creto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza nonché entro
cinque anni dal passaggio in giudicato della seconda pronuncia di condanna.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025