Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 gennaio 2023 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Savona, all’esito di rito abbreViato, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto tra le 22 e le 7 (fatto accertato in Vado Ligure il 12.3.2018) condannandolo, operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3000 di ammenda.
L’odierno imputato era stato fermato dai Carabinieri per un controllo in località Portovado dopo che una pattuglia era stata attirata da un incidente stradale in cui una vettura Wolkswagen Polo aveva appena urtato un cartello stradale luminoso con le scritte del Comune di Vado Ligure. Nell’occasione il conducente, identificato nell’odierno imputato, presentava sintomi di ebbrezza alcolica e, sottoposto ad accertamenti con etilometro,
risultava positivo alle due prove.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, c:omma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 598 bis comma 1, cod.proc.pen. ovvero la nullità della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020.
Rileva che nella specie la disciplina applicabile al processo d’appello doveva essere quella di cui all’art. 598 bis cod.proc.pen. a pena di significative menomazioni del diritto di difesa e che ciò non può essere superato dall’art. 94 comma 2, d.lgs n. 150 del 2022.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 cod.pen. in punto di attribuibilità dell’incidente stradale nonché violazione dell’art. 606 comma1, lett. e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 192 comma 2 e 54.6 comma 1 cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in esito al malgoverno ed al travisamento delle prove.
Si assume che la condotta dell’imputato non integra il concetto di “incidente stradale” non essendovi stata alcuna alterazione della circolazione stradale.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é inammissibile.
Con riguardo alla prima censura, con la quale il ricorrente assume che il giudizio d’appello si sarebbe dovuto svolgere nelle forma di Clli all’art. 598 bis cod.proc.pen., dolendosi di non meglio precisate lesioni del diritto di difesa a seguito dell’entrata in vigore della disciplina transitoria di cui all’art. 94, com d.lgs. n. 150 del 2022, va rilevato in primis che il d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi d impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024” di talché nella specie correttamente il giudizio di appello é stato celebrato secondo il c.d. rito cartolare pandemico
Inammissibile é la seconda censura che reitera analoga doglianza proposta in appello senza confrontarsi con le statuizioni della Corte di merito che ha ritenuto che il sinistro fosse collegato allo stato di alterazione in cui versava l’odiern imputato.
In merito a tale ultima nozione, si è affermato, invero con orientamento ormai consolidato, che per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Ne consegue che, perché si possa parlare di incidente stradale, è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, potenzialment idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/C19/201, COGNOME, Rv. 253734; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, COGNOME, Rv. 253921). Si è, così, ravvisata la circostanza in esame nel caso del conducente di rnotociclo che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4 , n. 27211 dei 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dlispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23.1.2024