Incidente Stradale e Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Inammissibili
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi già discussi e rigettati nei gradi precedenti. Il caso in esame riguardava una condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente stradale, e offre spunti cruciali sull’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti di un automobilista per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis del Codice della Strada. La condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Milano, verteva sulla guida in stato di ebbrezza con l’applicazione dell’aggravante specifica per aver causato un sinistro.
L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: l’erronea applicazione della norma relativa alla nozione di “incidente stradale” e, di conseguenza, la contestata impossibilità di accedere ai lavori di pubblica utilità.
La Questione dell’Incidente Stradale e il Ricorso
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla corretta interpretazione del concetto di incidente stradale ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dal Codice della Strada. La difesa sosteneva che i fatti non configurassero un vero e proprio incidente, cercando così di far decadere l’aggravante e le conseguenze sanzionatorie più severe.
Interessante notare come, in una memoria successiva, la difesa avesse addirittura manifestato la rinuncia alla prescrizione del reato, proprio al fine di ottenere una pronuncia nel merito sulla sussistenza o meno dell’aggravante contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nonostante le argomentazioni della difesa, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della definizione di incidente stradale, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto dirimente: il motivo di ricorso era “meramente riproduttivo” dei profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta, basandosi su principi consolidati della stessa Corte Suprema riguardo alla nozione di “incidente stradale”. Pertanto, il ricorso mancava del requisito di specificità necessario per superare il vaglio di ammissibilità, trasformandosi in una sterile ripetizione di doglianze già risolte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti o riproporre le medesime tesi difensive. È necessario, invece, individuare e contestare specifici vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione) presenti nella sentenza impugnata.
Un ricorso “meramente riproduttivo” è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La strategia processuale deve quindi essere mirata e tecnicamente precisa, per evitare di incorrere in una pronuncia che chiude definitivamente il caso senza nemmeno esaminarlo nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era “meramente riproduttivo”, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Qual era la questione giuridica principale sollevata dal ricorrente?
La questione principale riguardava la corretta interpretazione della nozione di “incidente stradale” secondo l’articolo 186, comma 2-bis del Codice della Strada, al fine di contestare l’applicazione della relativa aggravante e le conseguenti sanzioni.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORVINO SAN QUIRICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Casteggio, il 14/04/2019).
In data 21/03/2024, è pervenuta memoria con cui, oltre ad insistere nelle ragioni del ricorso, il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, comunica di rinunciare espressamente alla prescrizione del reato che interverrebbe qualora la questione fosse deferita, come si chiede, alla Sezione competente, al fine di sentire dichiarare l’insussistenza dell’aggravante contestata. Si allega all’uopo la relativa procura speciale conferita al difensore.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (erronea applicazione dell’art. 186, comma 2-bis comma 9-bis cod. strada – nozione di “incidente stradale” – concedibilità dei lavori di pubblica utilità) non è consentito i sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 12 sent. impugnata, ove si richiamano i principi stabiliti da questa Corte Suprema con riguardo alla nozione di “incidente stradale”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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