Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/12/1973
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione alla prova dell’elemento oggettivo del reato e con un secondo alla sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale di cui all’art.186 comma 2 bis cod. strada. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I proposti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Quanto al secondo motivo, lo stesso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, per quanto riguarda i profili di responsabilità, operano un buon governo dei dicta (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell’11/2/2021, COGNOME, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, COGNOME non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, COGNOME, non mass.,) che, in primis, per quanto riguarda l’etilometro, hanno evidenziato come l’omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Derivandone che,
anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.
La Corte territoriale ha dato atto che, nel caso che ci occupa, la prova alcolemica – che ha avuto esito positivo – è stata eseguita utilizzando l’apparecchio di cui a verbale si dà atto del numero di matricola, dell’avvenuta omologazione e della sottoposizione alle revisioni periodiche. E che a fronte di ciò mai nessuna eccezione difensiva volta a segnalarne specifici malfunzionamenti o difetti di ornologazione o di controllo era stata posta per tutto il corso del giudizio.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta criticamente con la congrua e logica motivazione dei giudici del gravame del merito che hanno evidenziato come l’incidente si sia verificato a causa delle condizioni alterate del conducente che gli avevano inibito ogni azione difensiva come dimostrava l’imbocco di una via in senso vietato.
Corretto appare il rilievo secondo cui la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (in ultimo Sez. 4, n. 27211/2019 secondo cui: “in tema di guida in stato. di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186 comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo ti normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività., senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli) che è chiara nell’indicare la ricorrenz dell’aggravante della quale si discute di fronte a qualsiasi impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, determinando un rischio per la collettività anche solo potenziale. L’aggravante dell’aver cagionato un incidente si ha quindi anche nel caso di urto contro un ostacolo e persino in caso di fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo richiesto che siano causati a danni a cose o a persone.
Nel caso in esame, correttamente la Corte del merito ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l’incidente: Fenocaj, infatti, circolava in senso vietato in una pubblica via e ciò è sufficiente a costruire un collegamento
causale tra tale violazione e gli eventi accaduti poco dopo. Quanto accaduto in rompeva e comunque turbava significativamente lo svolgimento della normale circolazione stradale e costituiva un elemento potenzialmente idoneo a determinar altri danni o pericoli per la collettività.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 22/01/2025