Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis, codice strada (in Mirtense il 16 gennaio 2021);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché pro per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, m cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto all’avviso di cui all’art. 114, disp. att., cod. proc. pen., attinto alla testimonianza del sanitario che si era occupato del caso, laddove la difesa ha rasse a questa Corte di legittimità il significato dell’atto probatorio, sollecitandone una divers preclusa in questa sede, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito (sulla natura d giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), con conseguente inammissibilità del primo e del secondo motivo;
che, parimenti, quanto all’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall 186, comma 2-bis, cod. strada, la difesa ha omesso di considerare che, secondo i principi più vol affermati in sede di legittimità, ai fini della sua configurabilità, non è richiesto l’accert nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazio pericolo(sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557-01; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero Rv. 264419-01; n. 27211 del 21/5/2019, COGNOME, Rv. 275872-01), con conseguente inammissibilità anche del terzo motivo;
rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024