Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIETI il 21/05/1989
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis, codice strada (in Mirtense il 16 gennaio 2021);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché pro per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, m cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto all’avviso di cui all’art. 114, disp. att., cod. proc. pen., attinto alla testimonianza del sanitario che si era occupato del caso, laddove la difesa ha rasse a questa Corte di legittimità il significato dell’atto probatorio, sollecitandone una divers preclusa in questa sede, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito (sulla natura d giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), con conseguente inammissibilità del primo e del secondo motivo;
che, parimenti, quanto all’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall 186, comma 2-bis, cod. strada, la difesa ha omesso di considerare che, secondo i principi più vol affermati in sede di legittimità, ai fini della sua configurabilità, non è richiesto l’accert nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazio pericolo(sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557-01; n. 36777 del 2/7/2015, COGNOME Rv. 264419-01; n. 27211 del 21/5/2019, COGNOME, Rv. 275872-01), con conseguente inammissibilità anche del terzo motivo;
rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024