Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICENZA il 08/02/1995
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di VENEZIA difensore di COGNOME il quale evidenzia il vizio di travisamento della prova nella sentenza impugnata e rileva l’ammissibilità del ricorso contestando la richiesta del Procuratore Generale di inammissibilità; si riporta ai propri scritti esponendo le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di guida nottetempo in stato di ebbrezza da cui era conseguito un incidente stradale, di cui all’art.186, commi 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S., e l’aveva condannata alla pena di giustizia.
Lamenta la ricorrente, con due distinti motivi di ricorso, entrambi concernenti l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale, vizio motivazionale e travisamento della prova dichiarativa di due testimoni che, precedendo nella marcia l’autovettura della BERDIN)avevano notato un veicolo di colore grigio che procedeva -ti GLYPH Ai e , . a elevata velocità in mezzo alla strada e GLYPH yypoi avuto notizia che detto veicolo aveva finito per impattare con il veicolo della loro conoscente.
Con una seconda articolazione assume difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento al criterio di giudizio utilizzato dalla Corte di appello per riconoscere la responsabilità della BERDIN, in ragione di una valutazione assertiva, basata sulla mera presenza della BERDIN sulla sede stradale invece che i , sulla base di eit , LL’í GLYPH 1-21 b n O (-A L i t elementi oggettivi, ovvero alla stregua dei contributi dichiarativi dei testimoni 3 OEL O Eit.4 contributo della ricorrente alla realizzazione del sinistro o, comunquegindispensabile relazione di strumentalità-occasionalità tra lo stato di alterazione e l’incidente stradale, accertamento che era del tutto mancato.
La difesa ha depositato memoria difensiva con la quale ha ribadito i motivi di doglianza i insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
3.1 Nessun travisamento di prova decisiva risulta presente nella sentenza impugnata, atteso che il giudice distrettuale ha fornito adeguata evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto irrilevante la deposizione di alcuni testimoni mentre, nel valorizzare le risultanze obiettive che derivavano dagli accertamenti della polizia giudiziaria sul luogo del sinistro, ha concluso che anche il veicolo della BERDIN, al momento dell’urto si trovava al centro della strada di montagna, caratterizzat6 da una serie di curve a visuale non libera / che percorreva in discesa a velocità non prudenziale. GLYPH
Del tutto logica deve pertanto riconoscersi la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato una relazione di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e le difficoltà palesate dalla BERDIN di seguire, in maniera lineare e in ora notturna, un percorso stradale in discesa, caratterizzato da curve a visuale non libera e privo di illuminazione, così da contribuire alla verificazione del sinistro che si era realizzato al centro della sennicarreggiata, tenuto altresì conto degli obblighi di specifica prudenza e cautela che gli utenti della sede stradale devono osservare lungo i pendii di montagna caratterizzati da forte pendenza, limitazione della carreggiata e tornanti, che, ai sensi dell’art.102 C.d.S./ comportano altresì il dovere per i conducenti di rallentare la marcia, fino a fermarsi, onde consentire il transito in sicurezza degli utenti della strada.
La motivazione della sentenza impugnata, invero, oltre a non incorrere in alcun travisamento delle emergenze istruttorie, che sarebbe comunque risultato privo dell’indispensabile carattere della decisività, ha operato un vaglio degli apporti dichiarativi del tutto logico i confrontandolo con l’esito degli accertamenti della polizia giudiziaria nel rapporto informativo, che teneva conto delle caratteristiche del luogo del sinistro e degli elementi oggettivi rilevati, da cui emergeva che la conducente, odierna imputata, non era stata in grado di O mantenere la semicarreggiata di propria competenza e / A destreggiarsi lungo i tornanti della strada di montagna che stava percorrendo.
Per tali ragioni risulta altresì manifestamente infondata la seconda ragione di censura, strettamente connessa alla prima, in quanto il giudice distrettuale ha riconosciuto la relazione di necessaria occasionalitàstrumentalità tra la condizione di ebbrezza alcolica della prevenuta e il sinistro stradale /poiché, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (sez.4, n.5991 del 24/10/2017, Fabris, Rv.271557-01), circostanza questa adeguatamente valutata e riconosciuta dai giudici di merito in ragione del grado di ebbrezza alcolica accertato e delle circostanze che avevano dato luogo al sinistro.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese caratter dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conform giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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il Presidente