Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3635 Anno 2026
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 3635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza del 18 giugno 2025 in ep,grafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2023 dal Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 28/11/2025
Tribunale di Cane° nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME del giudizio abereviatc, app cava ;a diminuzione della metà per la scelta del rito abbreviato suHa pena siccome determinata dai Tribunale, trattandosi di contravvenzione, e coro’rrnava rei restc la sentenza appellata.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada, perché, in data 17/07/2021 cireclava in Rocca De Baldi (CNINDIRIZZO alla guida dell’autovettura Fiat 500 targata TARGA_VEICOLO.AD io stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, ,do soalo accertaeo un tasso ,alcolemico di 1,55 grammi per litro e di 1,60 , Ji -dn.-ìrrii per ltro nelle due campionature eseguite rispettivamente alle ore 04,17 e alle ore 04,23, e quindi in orario notturno e provocava un incidente stradale’,. urto7do con ,o il guard-rail della INDIRIZZO
Avverso la sentenza della Corte di appello ha p.r000sto ricorso per cassEzione NOME COGNOMECOGNOME COGNOME mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due melHei di ricorso.
3.1. Con il prime motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà · r COGNOME lifesta illocicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, ett. e), cod. proc. per., per avere la sentenza impugnata attribuito valore di piena prova alla testinonianza resa dai verbalizzanti in ordine alla corretta funzionalità de ” . etilometro’ senza considerare che il verbale di accertamento è privo d fede prvileNOME sotto tale aspetto tecnico e alla luce della durata della espe,yzione alvaolare indicata nello scontrino dell’alcoltest. Profilo, questo, ritec irto ass Drbente tispetto al mancato avviso ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e disp, ott. cod proc. pen. Lamenta, inoltre, l’impossibilità oggettiva che i Cara’linieri cella stazione di Morozzo (CN) avessero visto l’autovettura andare a zig o gessen intervenut in locc solo successivamente,
3.2. COGNOME Con il secondo motivo, COGNOME il ricorrente lamenta mancanza, o manifesta illogicità della .7 – notivazione, ex art. 606, comma 1, lete cod. proc. Deo., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza agai-evante COGNOME – provocato nn incidente stradale, ir contrasto con le dic urazicn rese dal AVV_NOTAIO di parte AVV_NOTAIO, da cui emergevano: la ciroo;COGNOME ,:ae la p ,- ofonda fenditura dell’asfalto presente S’il luogo del sinistro eoio deva con il lin -, te della linea t NOME( . .ine destro della carreggiata e non era
con-raletamente al di là della striscia bianca come ritenuto dai giudici di merito, 0′ ,eoltre, ron era coerente con la traiettoria del guardrail, e quindi costituiva una situazione di pericolosità e di evidente insidia, non segnalata e imDrevedibile, per qualunque autovettura la calpestasse con l’intero penumatico ruota notoriamente più largo della striscia bianca di linea continua; la mancanza di iIuminazione nel tratto curvilineo; la mancanza della linea di rrle .:yeha, che aveva indotto l’imputato a tenere il più possibile il margine destro de carregmata; !a velocità di marcia dell’autovettura, da ritenersi modesta in non si era attivato l’airbag che sulla Fiat 500 elettrica scoppiava a 30 Krri/r e alla luce dei danni riportati dall’autovettura. e, de:’:
4, Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha requisitoria scritta, alla quale si è riportato nella trattazione orale chcd endo il i – igetto Ce , ricorso.
La :,:NOME ha depositato memoria di replica alle conclusioni rassegnate da gererale nella quale, ricKamando i motivi di doglianza, ha insjstito nel richiedere l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supe ra il vaglio di ammissibilità.
2. Il prin o motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in terna di giudizio di ·Et3sazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi d fata: posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nue ,,, e diva -si parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esp’ cativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04 , 11/2020′ dea. 2C21, F., Rv. 280601 – 01). È preclusa alla Corte di cassazione lC aossilita di una nuova valutazione dele risultanze acquisite da contrapporre a qc:elia effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure ‘ , ,neeessa Icgica, dei Cati processuali o una diversa ricostruzone storica dei fatti er diverso giudizic di ri l evanza c comuncR e di attendibilità delle fonti di prova (,See. 2, n, 91.0E dei 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – Cl Sez. 3, n. 18521 de 1/01/20,18, Ferri, Rv, 273217.
in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili cersure attirati a eizi della motivazione di,fersi dalla sua riancanza, dalla sua
rnEni.resta il’ogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Da ciò consegue l’inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le dogLanze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di , la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollec itano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle die-;e prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui )unti eell’atterdibilità, dela credibilità, dello spessore della valen proeatoria cel singoo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interterenza con la valitazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 91HG del 1.:702/2021, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262955)
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, la doglianza del ricorrente relativa ai corretto funzionamento dell’alcoltest, formulata con il primo mc co, costituisce cersura di merito inammissibile nel giudiz o di legittimità.
Peraltro, la censura’, si palesa manifestamente infondata, non apprezzandosi nak-.. – motivazione della sentenza impugnata alcuna mancanza, contraddittorietà o ne iifesta illocicità stdacabile da questa Corte.
La Corte territoriale, con motivazione esaustiva, coerente, certamente non rn2ni’estarnente illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, ha osservato che nel caso di specie l’unico elemento concreto dedotto riguardo a un rr perfe7jone nella misurazione concerne il primo test, che si sarebbe esaurito in ar solo minuto, e ha correttamente ritenuto che tale dato è neutro, dal nac mento con per I espirazione dell’aria alveolare non occorre più di qualche se( cncio e quindi tale operazione può terminare nello stesso minuto in cui è ini:NOMENOME La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che l’imputato non ha chiesto di quisire il libretto rnetrologico dell’apparecchio né di escutere il dirigente d reperto addetto ai centrolh.
La mct:vazione della sentenza di appello è conforme al più recente e consolidato : .-ientarnento della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di guida in stato di eobrezza. ‘onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova deThmologazione ceVetlonietro e della sua sottoposizione alle verifiche pe »eliche pev ste lana legge à ,configura Dile nel solo caso in cui l’imputato abcD assolte all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del dure funzioearnento Cell’apparec.chio, e cne non può risolversi nella richiesta di 255; , e portato a conoscenza dei dari relativi all’omologazione e alle revisioni, non a.v io tali dati di per sé rilievc probatorio ai fini dell’accertamento dello stat elo.:a=azza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 – 01)
La gitrisprudenza di legittimità ha, boe osservato che, in tema di guid stato di ebbrezza, COGNOME positk,o dell’alcoltest costituisce prova dello ebbrezza -Stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli perio rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente a orrologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della di de rnputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostra l’assenza o Linattualita dei prescritti cont -olli, tramite l’escussione del dirigente de reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro de · etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, R. 282659 – 01).
E ancora, in tema di guida in state di ebbrezza, il pubblico minister l’onere di fornire la prova cell’omologazione dell’etilometro e dell soltoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. ese strdda, nel scio caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a cont l’el’Eatuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, l ricista de predetto di essere portato a conoscenza dei dati re all’oilologazione e ala revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 2628 29d13/2024. COGNOME, Rv. 286500 – 01).
Quanto, poi, alla doglianza’ anch’essa formulata con il primo motiv relativa al reancato avviso ex artt 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 dis con proc. pen.’ dal ‘a motivazione della sentenza della Corre di appello ri che oli ope -ant hanno avvisato imputato del diritto di farsi assistere da d i f 1;u -e d. Cd Uda e che la Corte territoriale ha considerato irrilevante riseo;ta daae osse -vando che, peraltro, l’eventuale nullità, a redime intermedio, sarebbe stata sanata dalla richiesta del rito abbreviato.
La medvazione della Corte di appello è conforme a consolidata e3i1. spruder7a di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrez dc ;..daone dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assiste diferi3ore di fiducia al conducente da sottoporre a prelevo ematico presso streetura ranLaria finalizzatb all’accertamento del tasso alcole esci e siva me nte su richiesta dal a polizia giudiziaria, determina una null orsoe gere -ale a regime intermedio che pue essere ternpest vamente dedotta, a no.Taa dei combinato lisposto degH artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen fina 31 momento della deliberazione dePa sentenza di primo grado (Sez. U, n. 1E396 del 29/01/2015, COGNOME, P.v. 26:3023 – 01; Sez. 4, n. 37794 2310/2025 Locateli, Rv. 288701. – 01; Sez. 4, n. 52085 del 10/12/201 Rv. 277511 – 01; Sec. 4 ; n. 37795 del 17/05/2019, COGNOME, ,Rv. Lad’rt: (1t. COGNOME 7 275675 – 01), ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 d cod. proc. nea., dualore l’imputato ferrnuit uno idchiee3tc di rico abh.revialo (Sez. 4, n. de: :3/11/2021 Matn Rv. 282, -.202 e CI; Sez. 4, n. 24037 del 28/02/2018,
COGNOME, RV. 272959 COGNOME 01; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269609 – 01).
Infine, anche a doglianza relativa ala attendibilità dei carabinieri stEz one di Morozzc, contestata dal ricorrente, costituisce censura di me inammissibie nel gudizio di legittimità ed è, peraltro, superata dai ri de l’accertamento alcolmetrico.
3. Il secondo rroavo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo consokata giurisprudenza di legittimità, in terna di guida in s di .eabrezza’ ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’a con la 2-bis, cod, strada, deve intendersi per incidente.. stradale qu ava::aimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento dell cina:lazione, possa provocare pericolo ala collettività, senza che as l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 2721 21./C·5/2019. Rv. 275872 – 01; Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620 01a
In particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fin coi eurabilita della circostanza aggravante dell’aver causato un incid oresii , sta dad’art. 126, comma 2-ois, cod, strada, nella nozione di incid stradale sor,c da riconprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sua ‘Fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previs dar’, alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è suffi aln::·aasi’ parche sunificativa, turbativa del traffico, potenzialmente id dE:erminare danni (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557 – 0 Se. 4, n. 36777 dei 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264419 – 01; Sez. 4, n. 42 de i ‘9/09/2012, COGNOME, Rv. 253734 – 01).
La sentenza del ,a Corte di appello, con motivazione sinteUca ma esaustiva, con -Ente e nen manifestamente illogica, ha rilevato che il dislivello si colloca di à iella str scaa bianca continua delimitante il margine destro della carreg e ha quindi , -itenuto che, se l’imputato avesse tenuto una corretta direzione va a, rimanendo all’interno della carreggiata delimitata dalla striscia b no lo avrenbe ur’:.ato; di talché la perdita di controllo del mez sba -damento a! di là della striscia continua non erano riconducibili a una in irnarevedibile della strada (del resto nota all’imputato, il quale risiede stes.37) piccolo Comune in cui era avvenuto l’incidente), ma allo stat alterazione nei Capinelino e alla sua ridotta capacita, a caúsa della pre assuazione di bevande alcohche, di porre in essere manovre di emergenz idc ‘te a evitare I sinistro.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legitti sopra, riportata e le doglianze con cui lamenta il posizionamento della line margine destro della carreggiata proprio ai margini della profonda fenditu deasfalto presente sul luogo del sinistro ; In esistenza della linea di mezzeria e la mancata valutazione della velocità di marcia dell’autovettura, costituisc censure di rnerito inammissibili n& giudizio di legittimità, che, in ogni caso, esdAiJono il nesso e7.iologico tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alt de: rizorrente.
Alla dichiarazone di inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila fa n ore del[a lassa date ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa nun:o alla cAusa di . namrnissibiltà (Corte cost. n. 186/2000 . ).
P.Q.M.
Dichiara inammissib le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e NOME somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende.
Cosi jeciso I 28/11/ 7 025.