Incidente Stradale Guida in Ebbrezza: Quando si Applica l’Aggravante?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilevanza pratica: la definizione di incidente stradale guida in ebbrezza ai fini dell’applicazione della specifica aggravante. La pronuncia chiarisce che anche un’uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli, è sufficiente per far scattare un aumento di pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza, con l’applicazione dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale. L’imputato, infatti, aveva perso il controllo del proprio veicolo, uscendo dalla carreggiata, salendo sul cordolo di una rotatoria e terminando la sua corsa contro il guardrail. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione di tale aggravante, sostenendo, in sostanza, che un sinistro autonomo non potesse essere qualificato come “incidente” ai sensi della norma.
La Questione Giuridica: Cos’è un Incidente Stradale?
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava l’interpretazione dell’articolo 186, comma 2-bis, del Codice della Strada. Questa norma prevede un inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza e provoca un incidente. Il ricorrente contestava che il proprio evento, non avendo coinvolto terze persone o altri veicoli, potesse rientrare in questa definizione. La Corte è stata quindi chiamata a ribadire quale sia la portata della nozione di “incidente stradale” in questo specifico contesto.
La Decisione sull’Incidente Stradale Guida in Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato l’orientamento consolidato secondo cui, per configurare l’aggravante, non è necessario che vi sia uno scontro tra veicoli o il coinvolgimento di altre persone. È sufficiente un qualsiasi evento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e che sia idoneo a provocare un pericolo per la collettività.
Le Motivazioni
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante, sottolineando che il concetto di “incidente stradale” ha una valenza ampia. Esso include qualsiasi avvenimento che, alterando il corso regolare della circolazione, generi un pericolo concreto. Nel caso di specie, la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, con il successivo urto contro le barriere, rappresenta un’anomalia significativa nella circolazione, sufficiente a integrare la nozione di incidente.
I giudici hanno specificato che la ratio della norma è quella di punire più severamente non solo il danno effettivo, ma anche il pericolo qualificato che la condotta di guida in stato di ebbrezza ha prodotto. La perdita di controllo del mezzo, di per sé, costituisce una turbativa e un pericolo per la sicurezza pubblica. Di conseguenza, l’esclusione dell’aggravante, operata in primo grado e corretta in appello, sarebbe stata un errore.
Inoltre, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha precluso alla Corte la possibilità di esaminare eventuali cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione del reato, confermando un altro principio consolidato in materia processuale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’aggravante dell’incidente stradale per guida in ebbrezza ha una portata molto ampia. Per la sua applicazione, non è richiesto uno scontro con altri, ma è sufficiente che la condotta del conducente alteri la normale circolazione e crei una situazione di pericolo, come una semplice uscita di strada. Questa interpretazione rafforza la tutela della sicurezza stradale, sanzionando più gravemente non solo il danno, ma anche il rischio concreto generato da chi si mette al volante dopo aver bevuto.
Cosa si intende per ‘incidente stradale’ ai fini dell’aggravante per guida in ebbrezza?
Per ‘incidente stradale’ si intende qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività. Non è necessario uno scontro tra più veicoli.
È necessario il coinvolgimento di altri veicoli o persone per configurare l’incidente stradale?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è rilevante il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Anche un’uscita di strada autonoma, come nel caso di specie, è sufficiente per integrare l’aggravante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Inoltre, preclude la possibilità di dichiarare eventuali cause di non punibilità maturate nel frattempo, come la prescrizione, e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BORSA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte 24 N e 42i1 eir.£ di Appello di Milanodel GLYPH i ceai GLYPH 2023 che la ha condannato per il reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis , 187 comma 1 e 1 bis e D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso il 3 luglio 2019.
2.L’esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante relativa all’aver provocato un incidente stradale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ indirizzo costante di questa Corte che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Fattispecie in cui la Corte censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr, ex multis, Sez. 4 – , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 – 01, richiamata dalla sentenza impugnata; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 – 01. Nel caso di specie, la vettura era fuoriuscita dalla carreggiata, salendo sul cordolo di una rotonda e rimbalzando sul guardrail che si trovava di fronte.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizion intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
DEPOSITATA