Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SENIGALLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis cod. strada e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 6 giugno 2024 è stata depositata memoria nell’interesse dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito hanno motivatamente confutato la tesi difensiva che chiedeva di non riconoscere l’aggravante ricordando che nel caso di specie l’imputato avesse semplicemente urtato contro un veicolo parcheggiato in una zona ove era vietata la sosta.
In realtà, evidenziano i giudici dell’appello che dalla testimonianza assunta nel dibattimento, si poteva evincere come l’imputato avesse tamponato il veicolo che lo precedeva mentre si trovava in fase di semplice fermata (“l’auto, la Panda era in fase di fermata, perché una signora doveva scendere, si era accostata al margine destro della carreggiata e lui evidentemente non l’ha vista, non si è accorto e l’ha tamponata”). Caduta la versione della manovra vietata di sosta da parte del veicolo che precedeva quello di NOME, la logica conclusione è che il sinistro si è verificato a causa delle condizioni alterate del conducente che gli avevano inibito
ogni azione difensiva come dimostrava l’immediata richiesta rivolta agli inquirenti di non procedere ad accertamenti sulla alcolemia.
Sul punto, la sentenza impugnata opera un buon governo della richiamata giurisprudenza di legittimità, che è chiara nell’indicare la ricorrenza dell’aggravante della quale si discute di fronte a qualsiasi impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, determinando un rischio per la collettività anche solo potenziale. L’aggravante dell’aver cagionato un incidente si ha quindi anche nel caso di urto contro un ostacolo e persino in caso di fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo richiesto che sano causati danni a cose o a persone. Nel nostro caso, come si legge in sentenza, non può mettersi in dubbio la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l’incidente: COGNOME NOME, infatti, circclava a strada libera e non risulta provata l’esistenza di alcuna manovra vietata pcsta in essere dal veicolo che subiva il tamponamento.
Quanto accaduto, dunque, interrompeva e comunque turbava significativamente lo svolgimento della normale circolazione stradale e costituiva un elemento potenzialmente idoneo a determinare danni o pericoli per la collettività.
Conferente appare il richiamo al dictum di Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cou. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alta collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada).
2.2. Il motivo in punto di dosimetria della pena, anch’esso manifestamente infondato, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e il ricorso, in particolare, non si confronta con l’ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 3-4) negate in ragione della gravità del fatto e della situazione di pericolo creata con l’incidente e dell’assenza di elementi positivi atti a fondarne il riconoscimento.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolviment dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024