Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigraf e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.187, commi 1 bis e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’unico motivo di ricorso, attinente al perfezionamento della circostanz aggravante prevista dal citato comma 1-bis è inammissibile, in quanto non contenente un’effettiva censura rispetto alle argomentazioni spese dalla Cor territoriale.
Difatti, nella formulazione del motivo, lo stesso ricorrente ha dato e atto de collisione della vettura condotta dall’imputato contro un antistante marciapied elemento idoneo comunque a perfezionare la contestata aggravante.
A tale proposito – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – si ritenuto che il concetto di “incidente stradale” richiamato, ai fini dell’integra dell’aggravante citata, è ben più ampio di quelli d’investimento e di collision autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non imp necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro c altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stess bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in are aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello s conducente.
La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche ne quali l’agente si pone alla guida; infatti, quel rende la fattispecie aggrava fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dal di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264419); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’aggravante dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez 4, n. 37743 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 256209; Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872), rimanendo quindi escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibil e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alteraz (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
La Pres nte
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