Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BUCCINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di SALERNO, in difesa del ricorrente COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 28 febbraio 2023, GLYPH in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno con cui NOME COGNOME era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2′ lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Buccino il 210.10 2018), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminato la pena in mesi 6 di arresto e euro 1500 di ammenda.
NOME è stato ritenuto responsabile per avere condotto l’autovettura Fiat Punto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato parti a 1,71 g/l) e per avere provocato un incidente consistito nella fuoriuscita dell’auto dalla sede stradale e nell’urto contro un albero.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello rigettato l’eccezione difensiva di inutilizzabilità a fini probatori RAGIONE_SOCIALE risultanze del prelievo ematico effettuato sul persona dell’imputato. Il difensore osserva che dall’istruttoria non era emerso che l’imputato avesse espresso un consenso informato al prelievo ematico effettuato dai sanitari in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, da cui era risultato tasso alcolemico di 1,71 g/1: pur potendo essere il consenso espresso anche in forma orale, mancava tuttavia il riscontro oggettivo del suo essere stato manifestato. L’istruttoria non aveva chiarito se NOME fosse stato informato circa il fatto che il prelievo era stato richiesto dai sanitari non per motivi di cura, ben per accertare il tasso alcolemico nel sangue e/o l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS. La Corte avrebbe ricondotto l’incidente autonomo alla stato di ebbrezza, affermando che NOME aveva guidato l’autovettura in stato di agitazione e a velocità sostenuta, senza che tali circostanze fossero emerse dall’istruttoria. Per la configurabilità dell’aggravante è necessario che sia accertato un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente provocato dall’imputato, nesso che nel caso di specie non era stato provato.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.11 primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Occorre ribadire che, secondo orientamento ormai consolidatosi, in tema di guida in stato di ebbrezza la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, a fi dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186, comma 5, CdS , in attuazione della riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura RAGIONE_SOCIALE operazioni strumentali a detto accertamento (Sez. 4 n. 27107 del 15/09/2020, COGNOME, Rv.280047; Sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019 COGNOME, Rv. 277946).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha, comunque, dato atto che NOME aveva espresso il consenso al prelievo ematico, rilevando che i éarabinieri avevano invitato espressamente i sanitari ad acquisirlo e a comunicare un eventuale rifiuto, sicché l’effettuazione del prelievo doveva ritenersi indice del fatto che il consenso era stato espresso.
6.11 secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS ed in particolare in ordine al nesso di causalità tra lo stato di ebrezza e l’incidente stradale, è manifestamente infondato.
6.1.La circostanza aggravante in esame si configura, per espressa dizione normativa, quando il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. In merito a tale ultima nozione, si è affermato, con orientamento ormai consolidato che per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Ne consegue che, perché si possa parlare di incidente stradale, è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/201, COGNOME, Rv. 253734; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012,COGNOME, Rv. 253921). Si è, così, ravvisata la
circostanza in esame nel caso del conducente di motociclo che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4 , n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872). Nel caso di specie la Corte di Appello ha dato atto che NOME alla guida dell’auto era uscito fuori strada andando ad impattare in maniera violenta contro un albero di ulivo sicché, pacificamente, si era verificato un sinistro stradale.
Quanto al significato da GLYPH attribuire al verbo “provocare” utilizzato dal legislatore, è indubbio che lo stesso richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di ebbrezza. Si è precisato che, per affermare la sussistenza dell’aggravante, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270612 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/201, COGNOME, Rv. 256209). Si è, tuttavia, chiarito che non è richiesto un nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264419). Occorre, in altri termini che l’incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, 9ez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME Rv. 270612 cit.).
L’interpretazione della previsione di cui all’art. 186 /comma 2-bis t CdS, in coerenza con il maggior disvalore della condotta e con la formulazione letterale, impone di configurare l’aggravante quando l’incidente sia ricollegabile ad una condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, ovvero ad una alterata percezione RAGIONE_SOCIALE situazioni di pericolo, collegata anche essa all’ebbrezza, e incidente sulla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di prudenza, diligenza e perizia nel senso indicato. Si tratta di accertamento che deve essere compiuto con riguardo alle circostanze del caso concreto, ovvero alle caratteristiche dell’incidente ed alle condizioni dell’ ebbrezza, essendo evidente che tanto maggiore è lo stato di alterazione del conducente, come documentato dagli agenti intervenuti e dal livello di tasso alcolemico rinvenuto nel sangue, tanto più facilmente il nesso di strumentalità nel senso sopra indicato potrà dirsi provato, sulla base del mero rilievo di tali dati.
6.2.Nel caso di specie, la Corte di Appello ha spiegato che la versione del passeggero, per cui l’incidente sarebbe stato causato da altro veicolo che procedeva alle loro spalle con gli abbaglianti accesi e aveva costretto NOME accostare su/ ciglio della strada, era stata smentita dalla stessa dinamica dell’incidente, realizzatosi con violento impatto contro un albero, e dalle lesioni riportate dagli occupanti dell’auto, compatibili con un i andatura a velocità sostenuta. Da un lato, dunque, può dirsi che la ricostruzione della Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sia stata fondata su mere congetture, bensì su dati di fatto; dall’altro il collegamento operato dai giudici di merito fra lo stato di alterazione collegato all’ebbrezza e l’incidente è stato anch’esso fondato, in modo non irragionevole, su circostanze concrete attinenti alla dinamica del sinistro.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in 13. ma in data 13 settembre 2023