Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20941 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/10/1974
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 17 ottobre 2024, GLYPH ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 5 febbraio 2024 di condanna di .Junhua Huang in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Carmagnola il 5 dicembre 2020) alla pena di mesi 6 di arresto ostí euro 1.500,00 di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con confisca dell’auto.
Huang è stato ritenuto responsabile per avere guidato l’autovettura Peugeot 5008 in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,13 g/I alla prinna prova e 1,86 g/I alla seconda prova) e per avere cagionato un incidente stradale. GLYPH In particolare secondo la ricostruzione delle sentenze di merito conformi, GLYPH alla data su indicata Huang aveva perso il controllo del mezzo ed era andato a urtare contro la struttura di separazione di accesso al casello autostradale di Carmagnola; gli agenti intervenuti avevano rilevato sintomi dello stato di alterazione alcolica e gli accertamenti effettuati tramite alcoltest ne avevano dato conferma.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla assegnazione del difensore di ufficio al momento del controllo, alla valutazione della testimonianza del teste COGNOME, alla mancanza in atti dello sconfino n.2017.
Sotto il primo profilo, il difensore rileva che al momento del controllo del ricorrente, gli ufficiali intervenuti gli avevano assegnato un difensore di ufficio del foro di Torino, anziché di Asti. Tale errore aveva inficiato la possibilità del ricorrente di esercitare la facoltà di farsi assistere in occasione dell’accertamento tecnico irripetibile, tramite alcoltest, in quanto la nomina del difensore fuori foro rende, secondo il difensore, più difficile, se non impossibile la presenza del legale. Da tale errore sarebbe derivata, dunque, la nullità dell’accertamento. La Corte di appello, nel rigettare l’analogo motivo proposto, con l’impugnazione avrebbe dato rilievo alla vicinanza territoriale di Carmagnola rispetto a Torino, senza addurre argomenti tali da superare la violazione del diritto di difesa, che, in tal modo, si era realizzata.
Sotto il secondo profilo, il difensore osserva che il teste di polizia giudiziaria COGNOME aveva descritto l’imputato come poco collaborativo e in stato di alterazione, quando invece COGNOME aveva rilasciato spontanee dichiarazioni e dato prova, dunque, di essere lucido.
Sotto il terzo profilo, il difensore rileva che le misurazioni con l’etilometro non erano state consequenziali e che mancava in atti lo scontrino n. 2017: il mancato reperimento dello stesso non aveva consentito di verificare quale fosse la dicitura in esso impressa.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurazione della circostanza aggravante consistente nell’aver provocato un incidente stradale. Il difensore rileva che Huang aveva impattato contro un dissuasore in completa solitudine, senza aver causato pericolo per gli utenti o per altri veicoli, stante l’assenza di traffico, determinat dalle restrizione alla libertà di movimento per la pandemia da Covid 19. Non vi era, inoltre, prova che lo stato di alterazione avesse avuto efficienza cagbale nella causazione del sinistro, né era stata appurata la velocità del veicolo al momento dell’impatto.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte di Appello, nel rigettare la relativa richiesta, avesse fatto riferimento al solo tasso alcolemico, quando, invece, il fatto di particolare tenuità può essere ravvisato anche nel caso di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), CdS. La Corte avrebbe dovuto considerare che Huang non aveva altri precedenti e aveva superato positivamente gli esami della commissione medica provinciale e che l’incidente non aveva causato danni alle persone.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilifà del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo GLYPH motivo, GLYPH con cui si censurano GLYPH profili differenti, di ordine processuale e sostanziale, è manifestamente infondato e in alcune articolazioni inammissibile.
2.1. In merito alla nomina del difensore di ufficio di un foro differente rispetto a quello che avrebbe dovuto essere individuato in ragione del luogo di commissione del reato, la Corte di appellQ ha rilevato trattarsi di una mera irregolarità che non aveva determinato alcun vulnus alla legittimità dell’operato dell’organo accertatore, né al diritto di difesa. La decisione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen. di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’autorità giudiziaria procedente. Si è in tal senso affermato:
che il requisito dell’iscrizione in uno degli elenchi del distretto non incide sull’idoneità o capacità professionale, ma opera unicamente come norma di organizzazione professionale, sì che non pregiudica o limita territorialmente in alcun modo l’attitudine alla difesa di ufficio, regolarmente verificata sia pur presso altro distretto;
che non ricorre alcuna ipotesi di nullità, in quanto l’esercizio della difesa da parte di avvocato che è stato ammesso a far parte dell’elenco dei difensori d’ufficio, e quindi dotato della qualità che la legge richiede e ritenuto idoneo a garantire l’effettività della difesa, assicura l’assistenza dell’imputato (Sez. 1 n. 43816 del 04/10/2017, rv. 274533; Sez. 6, n. 6089 del 15/12/2003, COGNOME, Rv. 227649; Sez. 1, n. 40339 del 07/10/2008, COGNOME, Rv. 241710).
Il ricorrente, peraltro, nell’ipotizzare una GLYPH lesione del diritto di difesa in concreto, derivata dalla distanza fra Torino e Carmagnola, non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato che, al contrario, Carmagnola è più vicina Q Torino che ad Asti e dunque, neppure in concreto, alcun vulnus all’esercizio del diritto di difesa nel caso in esame era ipotizzabile.
2.2. La doglianza relativa alla mancata valutazione critica delle dichiarazioni del teste COGNOME a proposito della scarsa collaborazione di Huang e dei sintomi dell’ebbrezza alcolica rilevati sulla sua persona è inammissibile, in quanto generica e meramente reiterativa di quellq già formulata in appello, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata: ad analogo motivo, peraltro già formulato in termini generici e perciò inammissibili, la Corte ha replicato che lo stato di alterazione alcolica era stato descritto in modo puntuale dal teste ed era stato confermato dagli esiti del test alcolemico. La censura, di contro, nell’affermare una, peraltro insussistente, contraddizione fra i sintomi descritti e la capacità dell’imputato di rilasciare spontanee dichiarazioni, non si confronta, con il dato fondamentale rappresentato dai risultati del test alcolemico.
2.3. Infine inammissibile, in quanto aspecifica, è anche la doglianza relativa alla mancata acquisizione GLYPH deljbairip scontrino intermedio relativo all’alcotest
effettuato con etilometro, spiegato in maniera logica dalla Corte, sulla base della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, con il fatto che si era trattato misurazione con volume insufficiente per le difficoltà del ricorrente nell’effettuare la soffiata. Il ricorrente, anche sotto tale profilo, si limita a mettere in dubb l’attendibilità delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, senza, tuttav allegare elementi a conforto della sua tesi e senza incrinare l’iter motivazionale su indicato, nel quale la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria è stat indicata a corredo dell’elemento fondante della responsabilità, rappresentato dai risultati del test alcolemico.
3.11 secondo motivo, incentrato sulla configurabilità della circostanza aggravante dell’aver provocato un sinistro stradale, è inammissibile in quanto meramente avversativo e, comunque, manifestamente infondato.
Nel caso di specie la Corte di Appello ha dato atto che COGNOME alla guida dell’autovettura aveva impattato contro la struttura di separazione di accesso al casello autostradale di Carmagnola, creando pericolo per la circolazione, e ha, altresì, rilevato che l’incidente era da riferire alla riscontrata condizione di grave alterazione.
La motivazione della Corte è coerente con i dati riportati e rispettosa dei consolidati orientamenti di legittimità delineatisi in relazione alla fattispecie i esame. Questa Corte ha già reiteratamente chiarito che per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Ne consegue che, perché si possa parlare di incidente stradale, è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/201, COGNOME, Rv. 253734; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012,COGNOME, Rv. 253921). Si è, così, ravvisata la circostanza in esame nel caso del conducente di motociclo che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872).
Quanto al significato da attribuire al verbo “provocare”, si è precisato che è necessario sia accertato il coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro e non già il mero coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270612 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/201, COGNOME, Rv. 256209), nel senso che deve sussistere un collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv.
264419). Occorre, in altri termini che l’incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, COGNOME Rv. 270612 cit.).
Si tratta di accertamento che deve essere compiuto con riguardo alle circostanze del caso concreto, ovvero alle caratteristiche dell’incidente ed alle condizioni dell’ ebbrezza, essendo evidente che tanto maggiore è lo stato di alterazione del conducente, come documentato dagli agenti intervenuti e dal livello di tasso alcolemico rinvenuto nel sangue, tanto più facilmente il nesso di strumentalità nel senso sopra indicato potrà dirsi provato, sulla base del mero rilievo di tali dati.
La Corte, dunque, ha ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, che l’incidente autonomo, in una situazione di scarso traffico e in assenza di possibili turbative, fosse stato determinato dall’elevato tasso alcolemico riscontrato e ha, coerentemente ravvisato la circostanza aggravante in esame.
4.11 terzo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato.
Vero è che, come ricorda il ricorrente, COGNOME la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. La astratta configurabilità della causa di non punibilità, tuttavia, non esime il giudice dall’operare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anchaella condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
In tale senso ha operato nel caso di specie la Corte, valorizzando, in maniera non illogica, la gravità del fatto, desunta dall’alta percentuale del tasso
alcolemico rilevato di gran lunga superiore alla soglia della lett c) dell’art. 186
CdS, dalla sussistenza di un elemento circostanziale che deponeva nel senso di una offesa non tenue e, non ultimo, dalla sede stradale ( in prossimità di un
casello auostradale) in cui era avvenuto l’incidente.
Il motivo, dunque, nel sottolineare che la contestazione della fattispecie di cui all’art. 186, comma 1 lett c), CdS, non poteva di per sé essere considerata
ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, non si confronta con l’iter argomentativo della sentenza impugnata, in cui, come visto, i giudici non si sono
limitati ad invocare il dato formale della contestazione, ma hanno valutato gli indici di gravità concreta del reato.
4.All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico; a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Il Presidente
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2025 Il Consig vr 4tensore