Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ENACHE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e con il secondo motivo in relazione alla sussi stenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186 co. 2bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante hanno ritenuto non convincente la ricostruzione operata dalla difesa. Anzitutto, perché il fatto che la strada fosse in ca tive condizioni rimane una supposizione del teste COGNOME, che, in udienza, lungi dal conoscere con precisione le caratteristiche della strada, articolava considerazioni generali affermando: “Guardi, sinceramente, non me Io ricordo, però mi sembra che fossimo in un periodo autunnale o invernale, quindi, diciamo che la strada non è mai messa bene d’inverno . Magari c’è molta umidità, per quello…”.
Con motivazione priva di aporie logiche, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che tali dichiarazioni non fossero certamente sufficienti a poter ritenere che il manto stradale fosse ghiacciato o rovinato a tal punto da giustificare la fuoriu scita dalla careggiata. E che, tuttavia, se anche così fosse, la presenza di ghiaccio su una strada durante l’inverno non rappresenta un evento del tutto imprevedibile, di per sé causa unica del sinistro. E che appare del tutto irragionevole ritenere che un tasso alcolemico così elevato, pari 1,65 g/I, non abbia influito sulle capacità dell’NOME di controllare il veicolo, che si ribaltava su sé stesso.
Peraltro, si osserva in sentenza che la strada non si presentava in condizioni particolarmente insidiose, posto come non risulti essersi verificato alcun altro sinistro la notte del fatto e si conclude che, in tal senso, il Tribunale ha applic
correttamente le disposizioni in esame, sussistendo, evidentemente, un nesso di causalità fra sinistro e ubriachezza.
La pronuncia impugnata, pertanto, si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui va inteso come incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Sez. 4, n. 47276 de 6/11/2012, NOME, rv. 253921 che in motivazione chiarisce che “…quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente” intenda riferirsi a qualsiasi ti di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avveni mento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività. Ciò risu chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che provochi -ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversific i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 CDS che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a seconda delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso”).
In altra pronuncia si esprime identico concetto, allorché si chiarisce che “ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sed stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (così Sez. 4, n. 42488 del 19/9/2012 Rv. 253734 che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il guardrail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s.). E, ancora, è stato precisato che ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un inci dente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazi dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (così Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557, in una fattispecie in
cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada; conf.. Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620).
2.2. Il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE ha posto in essere una condotta particolarmente allarmante, considerando che si metteva alla guida della propria vettura con tasso alcolico così elevato, con un passeggero e la strada che avrebbe potuto essere, come descritto dalla difesa, ghiacciata.
E per i giudici di appello, anche a prescindere dalla capacità dell’imputato di sopportare l’alcol, trattasi di una condotta particolarmente riprovevole e sicuramente non rientrante nel paradigma della lieve entità del fatto di cui all’articolo di cui trattasi.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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