Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Ap di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di pronunci Tribunale di Trieste in ordine ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis D succ. mod. . (tasso alcolemico 1,69g/1).
2.L’esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazion ritenuta affidabilità del valore scientifico della analisi eseguite e alla mancata dell’aggravante relativa all’aver provocato un incidente stradale.
Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha sostenuto la fondatezza dei m proposti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e con giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, richiamata nella sentenza impug secondo cui ai fini dell’accertamento della concentrazione alcoolica, il codice della s relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, rilev esclusivamente l’impiego di una metodologia scientificamente corre (Sez. 4 – , Sentenza n. 48637 del 11/10/2022 Ud. (dep. 22/12/2022) Rv. 283928 Sez. 4, Sentenza n. 6497 del 09/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272600 – 01). Ne in esame non è neppure indicato dal ricorrente in cosa risiederebbe l’inattendibilità dell sotto il profilo scientifico.
Inoltre, è stato ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità dell’agg di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. st necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l’i dovendosi escludere l’aggravante se l’ incidente stradale di per sé oggettivamente impreve e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 – 01; Sez. 4 – n. 17183 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 01; Sez. 4 -, n. 40269 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277520 – 01). Va inoltre rammenta in materia di circolazione stradale, approssimandosi ad incrocio, anche l’utente favorito (qu l’imputato) ha il dovere di tenere velocità particolarmente moderata e, comunque, di metter grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la dovu precedenza. III principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strad responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite de prevedibilità ( ex multis, Sez. 4, n. 7664 de/ 06/12/2017 , COGNOME Rv. 272223 – 01 n. 4923 del 20/10/2022, Casano, Rv. 284093 – 01 ). Orbene, in proposito i giudici di
sottolineano come l’incidente non fosse affatto imprevedibile e inevitabile, emergend che il conducente del veicolo coinvolto, fermo al semaforo in pieno giorno, aveva a freccia a destra. Pur trattandosi di svolta non consentita, i giudici di merito o alcuna illogicità, che l’imputato era perfettamente in grado di avvistare l’auto ferm con l’indicatore acceso verso destra, e, ciononostante, aveva comunque proseguito l Nel caso di specie quindi era palesemente ravvisabile una disattenzione che la Corte ricollega, con ragionamento coerente, alla alterazione dei riflessi dovuta allo stat
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
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