Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l pronunciata dai Tribunale di Lucca in ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2, 2-bis, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di alterazione alcolica tale motivo, provocato un incidente stradale.
L’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: al mancato avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell accertamento del tasso alcolemico, alla ricostruzione dei sinistro, alla mancata conc sospensione condizionale della pena, al comportamento collaborativo dell’imputato, all concessione della libertà vigilata in sostituzione della pena detentiva.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Quanto all’avviso assistere dal difensore, non risulta attaccata nemmeno con i motivi di appello la della sentenza di primo grado secondo cui il prelievo ematico era stato eseguito neirambito d protocolli sanitari a seguito del trasporto in ospedale dell’imputato, circostanza necessario GLYPH l’avviso GLYPH (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, GLYPH Rv. 272225 GLYPH -01; Sez. 4 n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676), 11 motivo di appello, sostanzialmente ripro nel motivo di ricorso per cassazione, attiene alla mancanza, in atti, dei verbale d redatto successivamente alla relazione di servizio, ma la considerazione sopra es superflua l’indagine in ordine alla necessità dell’avviso.
E’ logicamente motivata anche la provocazione dell’incidente stradale, connessa a alterazione dell’imputato che ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli avev impedito di approntare le necessarie manovre di emergenza con conseguente respons nella verificazione dell’evento così come concretamente manifestatosi. Questa legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di guida in stato di ebbrezza che, configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalit di ebbrezza e l’incidente, dovendosi escludere l’aggravante se incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 2755
Sez. 4 – n. 17183 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 2757
Sez. 4 – , n. 40269 dei 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 – 01).
E’ altresì del tutto esaustiva la motivazione circa la prognosi della commissione d ancorata ai plurimi precedenti specifici, e al giudizio di bilanciamento. inoltre, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, im valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legit non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette d ti
motivazione, tale dovendosi ritenere quella ancorata ai tratti negativi dell dell’imputato e al grado di alcotemia presentato (Sei. li, n. 10713 del 25/02/2010, – 01). Del tutto corretta, è, infine, la motivazione relativa alla richiesta di pe ordine alla quale il ricorrente adombra un errore materiale nei motivi di appello, ce rilevabile dalla Corte territoriale.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore