Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 15/09/1980
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per aver ritenuto sussistente l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale (di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada) in ragione del collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro, comunque accertato a posteriori, e lo stato di alterazion dell’imputato. Alla condizione di impoverita capacità di approntare le manovre idonee a scongiurare l’incidente sarebbe stata ritenuta direttamente ricollegabile la situazione di pericolo, in luogo dell’accertamento del coefficiente causale della condotta del prevenuto rispetto al sinistro, non essendo invece sufficiente un mero coinvolgimento nello stesso. Con gli altri due motivi si deducono la nullità della sentenza per l’omessa valutazione delle conclusioni della difesa, pur avendo dato atto la Corte territoriale della loro ricezione, con particolare riferimento al ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice di merito dato conto dei numerosi fattori positivi che, a dire della difesa avrebbero dovuto condurre all’opposto risultato valutativo, con conseguente vizio cumulativo di motivazione in merito.
Il ricorso è manifestamente infondato laddove deduce la nullità della sentenza, non essendo stato violato il diritto di difesa dell’imputato la cu memoria, per quanto evidenziato dallo stesso ricorrente (pag. (pag. 3, ultimo capoverso, e pag. 4, del ricorso), è stata ricevuta dal giudicante che, peraltro, ha preso posizione sulle relative deduzioni con valutazioni di merito alle quali il ricorrente intende inammissibilmente sostituirsi. Ciò vale non solo con riferimento alla confermata esclusione delle circostanze attenuanti generiche, argomentata dalla ritenuta insussistenza di elementi positivi in ragione degli «atti riversati nel fascicolo processuale» e dalla sostanziale valorizzazione, in negativo, della gravità dei fatti e della condotta di vita anteatta di soggett gravato da due precedenti specifici, ma anche in merito alla confermata aggravante dell’aver provocato un incidente. Con riferimento a essa, peraltro, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione dei giudici di merito (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Al di là di riferimenti normativi o giurisprudenziali, si argomentata la provocazione dell’incidente da parte del prevenuto, in stato di alterazione psicofisica quale conseguenza dell’uso di bevande alcooliche (con tasso indicato in 1,86 g/1), dalle modalità della condotta, processualmente accertate. In merito si è fatto perno sulla perdita di controllo del veicolo da part del prevenuto cui è conseguita l’invasione della corsia opposta causa della collisione con una vettura regolarmente procedente nel proprio senso di marcia.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa
I
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammiss emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/200
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
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