Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48049 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Verona il DATA_NASCITA, letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso la sentenza in data 15/12/2022 della Corte di appello di Venezia; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in person AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiar l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/12/2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il precedente 14/02/2022 il Tribunale di Veron aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato incidente stradale e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena riten giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di
doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a p inammissibilità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 180, 182, 3 proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazion travisamento della prova.
Sostiene, in proposito, che nella decisione della Corte territoriale si sa erroneamente e immotivatamente ritenuta insussistente la dedotta violazion dell’obbligo di avvisare la parte della facoltà di farsi assistere da un di durante l’effettuazione del controllo alcolimetrico, posto che risultavano agl due distinti verbali di accertamento, recanti sottoscrizioni graficamente diss e redatti entrambi in orari successivi a quelli in cui erano stati eseguiti i in oggetto, in uno solo dei quali si era dato atto dell’avvenuta formula dell’indicato avviso.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., di vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di rit sussistenza dell’aggravante della causazione di un incidente stradale.
Rileva al riguardo che nella decisione oggetto d’impugnativa l’afferma configurabilità dell’aggravante in oggetto, ancorata alla deposizione di un che aveva riferito di aver visto l’auto condotta dal Gradoli impattare contro t veicoli in sosta, contrasterebbe con l’informativa redatta dai carabinieri ope a termini della quale non vi sarebbero state altre auto danneggiate per ef del sinistro.
2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva.
Osserva, in specie, che con la decisione della Corte di appello sarebbe st indebitamente disattesa la prospettata richiesta di rinnovazione istrut risultando più che mai doverosa la nuova audizione degli operanti a fronte de già evidenziate anomalie riscontrabili nelle diverse copie dei verba accertamento acquisiti agli atti.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertit legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato e dev’essere pertanto rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 180, 182, 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale si sarebbe illegittimamente e immotivatamente ritenuta insussistente la dedotta violazione dell’obbligo di avvisare la parte della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’espletamento del controllo alcolimetrico, posto che risultavano agli atti due distinti verbali di accertamento, recanti sottoscrizioni graficamente dissimili e redatti entrambi in orari successivi a quelli in cui erano stati eseguiti gli indica controlli, in uno solo dei quali si era dato atto dell’avvenuta formulazione dell’avviso.
Ritiene in proposito il Collegio che la Corte territoriale, nel porre a base della decisione assunta le risultanze del menzionato esame alcolimetrico, non sia incorsa in alcuna inosservanza delle evocate norme processuali, ove si consideri che in ciascuna delle copie del verbale di accertamento redatto dai carabinieri, peraltro debitamente sottoscritte dalla parte, si dà atto dell’effettuato avviso alla medesima della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’espletamento dell’esame e che in una di esse risulta espressamente indicata la volontà di non avvalersi, nell’occasione, dell’assistenza tecnica di un professionista.
Tale circostanza rende evidente la piena legittimità della decisione de qua, non emergendo dalla disamina dell’incarto processuale – consentita in ragione della natura di error in procedendo dell’oggetto della deduzione di parte l’impiego, a fini decisori, di atti viziati da nullità o, comunque, da inutilizzabi né assumendo rilevanza alcuna il fatto che entrambe le copie del verbale di accertamento rechino un orario di compilazione successivo a quelli in cui risultano espletati gli esami alcolimetrici, posto che è del tutto ragionevole che il verbale in oggetto sia compilato all’esito dell’effettuazione delle prove prescritte.
Le esposte considerazioni portano a ritenere insussistente anche il dedotto vizio di travisamento della prova, che non ricorre nel caso di specie, atteso che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, esso è configurabile nei soli casi in cui sia introdotta in motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo o, per altro verso, sia omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019,
PG. c/COGNOME, Rv. 276567-01 e Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01).
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante della causazione di un incidente stradale, sostenendo che la decisione della Corte territoriale contrasterebbe, in parte qua, con l’informativa stilata dai carabinieri operanti, a termini della quale non v sarebbero state altre auto danneggiate per effetto del sinistro.
Osserva, infatti, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si riscontra la denunziata contraddittorietà nell’impianto motivo a fondamento della decisione assunta dalla Corte di appello di Venezia, essendosi affermata la sussistenza dell’indicata aggravante alla stregua di deposizioni testimoniali integrative e non contrastanti con le risultanze dell’anzidetta informativa.
Deve, peraltro, rilevarsi che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, «In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli» (così: Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, P.G. c/Granelli, Rv. 275872-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264419-01 e Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734-01).
4. Del tutto privo di pregio risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo che nella decisione oggetto d’impugnativa sarebbe stata illegittimamente disattesa l’avanzata richiesta di rinnovazione istruttoria, posto che la nuova audizione degli operanti risultava doverosa a fronte delle evidenziate anomalie riscontrabili nelle diverse copie dei verbali di accertamento in atti.
Rileva al riguardo il Collegio che l’agitata doglianza non coglie nel segno, avendo chiarito, da tempo, la Suprema Corte che «La mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» (in tal senso: Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 29/01/2014, Inguì, Rv. 259136-01, Sez. 5,
n. 34643 dell’08/05/2008, P.G. e COGNOME RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 240995-01, Sez. 4, 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altri, 235654-01 e Sez. 2, n. 44313 dell’11/11/2005, Picone, Rv. 232772-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia s presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa del ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 09/11/2023