Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DELLA SCALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Appello di ‘Verona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronunciata dal Tribunale di Verona che lo ha condannato per ordine il reato di cui a co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 7 luglio 201 (tasso alcolemico 2,20 g/I).
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata escl dell’aggravante relativa all’aver provocato un incidente stradale e alla ritenuta i dell’art. 131 bis cod pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure d pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente p – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sinda di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruz essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/1 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, n illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata,in cui si è rilevato argomentazioni, che la dedotta successiva assunzione di bevande alcoliche rispetto all di guida non era seriamente sostenibile, atteso anche il luogo ove era stato ritrovat era totalmente isolato e lontano da luoghi ove poter acquistare bevande alcoliche. Q ricostruzione dei fatti la sentenza rileva come, in base alla testimonianza dell’u intervenuto sul posto, l’autovettura del ricorrente era finita fuori strada, precisam esterno, e non era autonomamente spostabile. Quanto, poi, alla adombrata sottovalu delle cattive condizioni del manto stradale in ordine alla esclusiva determinazione de sentenza impugnata argomenta, non illogicamente, che dette cattive condizioni, pur aver avuto un rilievo concausale, non avevano però impedito di attraversare il medesi sia agli agenti sia all’amico del ricorrente, accorso in suo aiuto. Va dunque ribadit di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante previst comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avveniment che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare peri collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di a (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’a un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed er strada) GLYPH :cfr GLYPH Sez. 4 – , n. 27211 del 21/05/2019, GLYPH Rv. 275872 GLYPH – GLYPH 01, GLYPH conforme Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 – 01. In ordine alla ritenuta inap dell’art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, i giudici di merito hanno reso motivazione esa congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giuris di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 13 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione prev sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 d Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01 specie, la Corte territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, rilevante grado del tasso alcolemico, dall’essersi spostato in ora notturna per compi non breve di strada extraurbana, dal pericolo per la circolazione provocato. In ordin diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la giurisprudenza di l costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzi detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133 cod determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri co nella predetta norma (Sez. 7 – n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01 n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01): è dunque immune da censu pronuncia impugnata che ha fatto riferimento agli elementi escludenti la tenuità del 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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