Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4323 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; -X e a wndi i o)
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 maggio 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cuneo dell’8 febbraio 2022, ha ridotto la pena inflitta a NOME nella misura di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura.
Con il primo ha dedotto violazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe manifestato la benché minima considerazione della richiesta di riconoscimento del beneficio ex art. 131-bis cod. pen. da lui invocato con memoria contente motivi nuovi, predisposta ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. il 9 maggio 2023 e tempestivamente depositata il giorno successivo.
Con la seconda doglianza il COGNOME ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186, comma 2 -bis, cod. strada, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale.
A dire del ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso di predisporre un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui risulterebbe infondata la questione, del pari eccepita dalla difesa con i motivi nuovi di appello, circa l’insussistenza della prova di una correlazione tra lo stato di ebbrezza da lui avuto al momento dei fatti e la verificazione del sinistro stradale.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato successive conclusioni scritte e note di replica, con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In primo luogo da accogliersi è l’introduttiva censura, con cui il ricorrente ha eccepito la mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., invocata con memoria contente motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
In proposito, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270801-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, COGNOME, Rv 244763-01).
Tale interpretazione è, all’evidenza, estensibile anche all’ipotesi in cui la difesa invochi espressamente il riconoscimento di un beneficio e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito. Ciò corrisponde al caso di specie, non avendo la Corte di appello espresso motivazione alcuna in ordine alla richiesta, avanzata dalla difesa con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
D’altro canto, questa Suprema Corte ha anche avuto modo di precisare che può essere dedotto con ricorso per cassazione il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (cfr., in questi termini: Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 28416001; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707-01).
Del pari fondato è il secondo motivo, con cui è stata lamentata l’incongruità della motivazione attraverso cui il giudice di merito ha ritenuto provata la correlazione tra lo stato di ebbrezza del NOME e la verificazione dell’incidente stradale, per l’effetto omettendo erroneamente di escludere la ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 -bis, cod. strada.
Il Collegio rileva, infatti, come la motivazione resa nel provvedimento impugnato non si sia adeguatamente confrontata con le dedotta censura, essendosi limitata ad affermare che, nel caso di specie, la verificazione del sinistro sia da ritenersi causalmente riferita, quale sua conseguenza diretta e immediata, all’imprudente manovra di sorpasso intrapresa dal COGNOME, poi accertato essere in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolernico pari a 1,95 g/I e 2,04 g/l).
In tal maniera, pertanto, il giudice di secondo grado ha del tutto omesso di verificare, come invece invocato da parte dell’imputato, se risulti giudizialmente comprovata la correlazione tra lo stato di ebbrezza in cui il suddetto versava e la causazione del sinistro, costituente l’imprescindibile presupposto per la configurazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
4. Le indicate omissioni determinano, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente