Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47754 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto, con requisitoria, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ls
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento emesso “de plano” in data 06 aprile 2023 il Tribunale di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato “non luogo a provvedere” sull’incidente di esecuzione, con contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare, proposto da COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 21 luglio 2010, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2015, di condanna per vari reati, tra cui quello di cui all’art. 485 cod.pen., per la cui eliminazione l’istante chiedeva la revoca parziale della sentenza, stante la sopravvenuta depenalizzazione della norma.
L’istante aveva proposto incidente di esecuzione sostenendo di essere stato dichiarato contumace, in quanto dichiarato irreperibile il 22/02/2010, e il decreto di citazione in giudizio era stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell’ar 159 cod.proc.pen.; anche l’estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato notificato presso il difensore di ufficio. Era quindi certo che egli non aveva avuto conoscenza della vocatio in iudicium. Aveva perciò chiesto la declaratoria di non eseguibilità della sentenza stessa, con la propria scarcerazione, per incolpevole mancata conoscenza del processo, la restituzione in termini per proporre impugnazione, e in subordine la revoca parziale della sentenza di condanna, quanto al reato di cui all’art. 485 cod.pen., contestatogli al capo C), a seguito della sua sopravvenuta abrogazione, con conseguente rideterminazione della pena.
Il Tribunale ha dichiarato “non luogo a provvedere”, ritenendo sussistere un’ipotesi di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod.proc.pen., di competenza della Corte di appello.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso COGNOME COGNOME per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della decisione e la illogicità della motivazione, per avere il giudice ritenuto sussistere un’ipotesi di rescissione del giudicato, dichiarando di conseguenza la propria incompetenza funzionale.
L’incidente di esecuzione ha ad oggetto una sentenza contumaciale, per cui l’unico rimedio esperibile è quello di cui all’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., nel testo previgente.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la nullità della decisione per non avere il giudice dell’esecuzione comunque deciso sull’istanza di restituzione in termini per l’impugnazione. Nel provvedimento manca del tutto una valutazione della
richiesta formulata ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., sulla quale il giudice avrebbe dovuto in ogni caso provvedere
2.3. Con il terzo motivo lamenta la nullità della decisione per avere il giudice omesso qualunque pronuncia anche sulla richiesta subordinata di revocare la condanna limitatamente al delitto successivamente abrogato, trattandosi di questione attribuita alla sua competenza, ai sensi dell’art. 673 cod.proc.pen., qualora egli, come ha fatto, non avesse accolto le richieste proposte in via principale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, stante la sua competenza in ordine a tutte le richieste avanzate.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in tutti i suoi motivi, e deve essere accolto.
1.1. Il giudice ha errato nel dichiarare la propria incompetenza per essere applicabile, nel caso del ricorrente, l’istituto della rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod.proc.pen., in quanto, come stabilito già dalla sentenza Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992, con riferimento al medesimo istituto, all’epoca previsto dall’art. 625-ter cod.proc.pen., «L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comnna secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente» (così Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Rv. 277240 con esplicito riferimento all’art. 629-bis cod.proc.pen.)
Nel presente caso non vi è dubbio che il condannato fu giudicato in cptumacia, pertanto l’unico rimedio per lui esperibile è quello della ,r45~”rei i · sill~ · di cui all’art. 175, comma 2, cod.proc.pen., vigente all’epoca del passaggio in giudicato della sua sentenza di condanna, e tuttora applicabile, essendo il nuovo testo dell’art. 175 cod.proc.pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, applicabile solo nel caso di «sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto», conne stabilito dall’art. 89, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
1.2. Il giudice ha errato, poi, nel non assumere alcuna decisione in merito alla questione sollevata, in via principale, circa la non esecutività della sentenza, non essendo chiaro se egli fosse stato processato come irreperibile, così formalmente dichiarato, o se fosse stato ritenuto irreperibile di fatto, trattandosi di questione sicuramente appartenente alla sua competenza.
Egli avrebbe dovuto quindi decidere, in ogni caso, sull’incidente di esecuzione presentato. All’esito di tale decisione, se negativa in merito alla esecutività del titolo esecutivo, avrebbe dovuto valutare l’accoglibilità dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare esplicitamente formulata, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod.proc.pen. La sua competenza è infatti stabilita dalla norma indicata quando, come nel caso di specie, la richiesta di restituzione nel termine sia proposta in modo subordinato o alternativo all’accertamento della validità del titolo esecutivo (vedi Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017; Sez.1, n. 36357 del 20/05/2016, Rv. 268251)
1.3. Il giudice ha errato anche nel non assumere alcuna decisione in merito alla questione, proposta in via subordinata e per il caso di non accoglimento delle precedenti istanze, della eliminazione della condanna relativa all’art. 485 cod.pen., per la sopravvenuta abolitio criminis. Una simile questione è esplicitamente attribuita alla sua competenza dall’art. 673 cod.proc.pen., ed egli avrebbe dovuto, quindi motivare la propria omissione, per questioni di incompetenza o per altre ragioni.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio su tutti i motivi dell’incidente di esecuzione proposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente