Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25248 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI LECCE nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a NOVA SIRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Gen NOME COGNOME per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che, in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29 settembre 2023, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi
dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce avverso l’ordinanza in data 31 maggio 2023 con la quale la Corte di Appello di Lecce ha accolto la richiesta proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME di revocare la confisca delle quote della società RAGIONE_SOCIALE disposta ai sensi dell’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con la sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE 1’8 marzo 2019 nei confronti di COGNOME NOME NOME, divenuta irrevocabile in data 25 ottobre 2022.
In data 8 marzo 2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – Seconda Sezione Penale, con sentenza N. 727/19 R.G. Sent., emessa nell’ambito del procedimento penale a carico di COGNOME NOME + NOME, ha disposto la confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 (attualmente art. 240-bis cod. pen.) del capitale sociale e dell’intero compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE
Il provvedimento di confisca, confermato nei successivi gradi di giudizio e divenuto irrevocabile, è stato adottato nell’ambito di un procedimento penale instaurato dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce nei confronti degli appartenenti al clan “RAGIONE_SOCIALE“, sodalizio criminale operante da anni nel territorio tarantino e dedito principalmente al traffico di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, condividendo la prospettazìone accusatoria, il Tribunale tarantino ha ritenuto l’esistenza di un’ipotesi di gestione diretta – mediante un sistema di interposizione fittizia di persona – della “RAGIONE_SOCIALE da parte degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, usufruttuari delle quote societarie, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, nudi proprietari delle medesime quote della RAGIONE_SOCIALE, odierni ricorrenti, non hanno preso parte al giudizio di cognizione, non essendo stati direttamente interessati – in veste di indagati/imputati o terzi estranei – dal procedimento penale in oggetto.
Gli stessi, d’altro canto, con alterne vicende, quali terzi interessati, hanno presentato istanze e impugnazioni, nella fase cautelare concernente il sequestro preventivo delle quote e del compendio, al fine di ottenere la restituzione delle quote della società loro intestate.
Terminato il giudizio di cognizione, allorché la statuizione in ordine alla confisca è divenuta definitiva, gli attuali ricorrenti hanno proposto incidente di esecuzione in data 13 febbraio 2023 per “far valere, per la prima volta e nel pieno contraddittorio, le proprie ragioni, volte a contrastare dettagliatamente le
argomentazioni espresse dal Tribunale e a dimostrare l’assoluta infondatezza della tesi della supposta presenza di una ‘intestazione fittizia’ dei beni”.
Con l’incidente d’esecuzione la difesa ha depositato una consulenza tecnica e gli esiti di investigazioni difensive (i verbali delle dichiarazioni rese da du persone informate dei fatti), indicati come elementi nuovi da considerare, unitamente a quelli già acquisiti, per escludere i presupposti della confisca.
La Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha provveduto con ordinanza emessa de plano, depositata in data 1° giugno 2023, disponendo la revoca della confisca del capitale sociale e dell’intero compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE, con restituzione dei beni agli istanti aventi diritto.
Avverso l’ordinanza ha proposto opposizione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce ex artt. 667 e 676 c.p.p. censurando il provvedimento sotto diversi profili:
-violazione di legge in quanto, considerato che la confisca era stata disposta con sentenza di condanna, l’unico strumento esperibile sarebbe stato la revisione della sentenza e la Corte di appello, pertanto, non avrebbe potuto pronunciarsi quale giudice dell’esecuzione e rivisitare il compendio probatorio già valutato in una sentenza divenuta irrevocabile;
-violazione di legge in quanto il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto comunque procedere a una nuova e diversa valutazione delle medesime prove già considerate dal giudice della cognizione;
-violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta novità degli elementi prodotti dalla difesa e con riferimento alla valutazione del compendio acquisito.
Nel corso delle udienze tenute a seguito dell’opposizione, la difesa ha depositato delle memorie e il Procuratore Generale ha prodotto gli esiti delle indagini delegate, confluite nella nota della Guardia RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 7 settembre 2023.
Con ordinanza del 29 settembre 2023, depositata in data 6 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Lecce, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta dal Procuratore Generale e, per l’effetto, ha confermato la già disposta revoca della confisca del capitale sociale e dell’intero compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE, con restituzione dei beni agli istanti aventi diritto.
Nel provvedimento, il giudice dell’esecuzione, dopo aver richiamato le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza depositata il 1° giugno 2023,
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ha evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto fondate le doglianze espresse dal Procuratore Generale nell’atto di opposizione e privi di rilievo gli esiti delle indagini delegate.
Quanto alla prima censura, la Corte ha ribadito che gli istanti non avevano mai preso parte al giudizio di cognizione e che, pertanto, non avendo potuto difendersi in tale sede, avevano correttamente fatto ricorso all’incidente di esecuzione, unico strumento processuale ammissibile cui va attribuita la natura di rimedio ‘restitutorio’ della facoltà partecipativa effettiva dei terzi interessa non realizzata nella fase cognitiva.
Con riferimento alle altre due censure, la Corte ha evidenziato che queste erano «del tutto generiche oltre che infondate», precisando che le stesse «…risentono, inevitabilmente, della prospettazione della prima, inconferente, doglianza. Al riguardo, infatti, se si contesta a monte la stessa possibilità per il giudice dell’esecuzione di rivalutare il materiale probatorio del giudizio di cognizione, ne deriva di conseguenza che si ritiene non condivisibile a priori la rilettura che di quegli elementi fa questa Corte. E così il P.G. opponente, senza confrontarsi criticamente nel merito delle argomentazioni di questa Corte, si è limitato apoditticamente ad affermare che si sarebbe trattato di una rilettura parziale ed erronea di quel materiale probatorio, che questa Corte non avrebbe compreso la vicenda processuale» (pag.13 dell’ordinanza impugnata).
In ordine al merito, la Corte ha ribadito le argomentazioni già espresse nell’ordinanza opposta per giungere alla revoca della confisca in esame, unitamente alle integrazioni rese necessarie dalla nota della Guardia RAGIONE_SOCIALE del 7 settembre 2023, peraltro ritenendo che da tali esiti di indagini delegate «non emerge alcun elemento di novità», in quanto le stesse «non fanno che ripercorrere quanto già emerso in precedenza» (pag. 22 dell’ordinanza impugnata).
Avverso l’ordinanza che ha disposto la revoca della confisca ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce che in un unico articolato motivo, ha dedotto le seguenti censure.
9.1. In prima battuta l’organo dell’accusa rileva che la pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con l’orientamento di legittimità che, nel caso in cui la confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 sia stata disposta all’esito di un giudizio di cognizione, prevede che l’unico rimedio esperibile è la revisione. In tale ipotesi, come stabilirebbero due recenti pronunce di questa Corte, infatti, il giudice dell’esecuzione non avrebbe il potere di pronunciarsi in ordine alla titolarità dei beni in quanto tale circostanza sarebbe già stata oggetto di accertamento e la statuizione sarebbe irrevocabile e, quindi, superabile
esclusivamente con una diversa pronuncia in ordine alla responsabilità del condannato. In tal senso il ricorrente cita Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01 e Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281825 – 01.
9.2. Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia che agli istanti non si può attribuire la qualità di terzi estranei, ciò in quanto gli stessi nel corso d procedimento hanno presentato delle istanze al fine di ottenere il dissequestro delle quote e delle impugnazioni avanti il Tribunale del riesame e anche avanti la Corte di cassazione. Impugnazioni che, seppure in alcune fasi hanno avuto esito favorevole, si sono comunque concluse con il mantenimento del sequestro.
9.3. Proprio il fatto che gli istanti hanno partecipato alla fase cautelare del processo, anche producendo documenti, tra cui una consulenza in tutto sovrapponibile a quella ora inserita nell’incidente di esecuzione, impone di escludere che gli elementi posti a fondamento della richiesta, e quindi della decisione, abbiano il necessario requisito della novità.
9.4. Per altro verso, inoltre, è la stessa impostazione ermeneutica seguita dalla Corte territoriale a essere sbagliata. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha proceduto a una totale rilettura di tutto il compendio probatorio già valutato dal giudice della cognizione ponendosi, di fatto, in una posizione che non è prevista dall’ordinamento tanto che il provvedimento emesso, una sorta di ultima e superiore istanza, sarebbe ai limiti dell’abnormità.
9.5. La motivazione dell’ordinanza, infine, è anche carente in quanto non tiene nella dovuta considerazione la relazione della Guardia di RAGIONE_SOCIALE prodotta dall’accusa che dimostrerebbe che la consulenza tecnica prodotta dalla difesa era un semplice “assemblaggio” degli argomenti già sostenuti nel corso del giudizio di merito.
Con ordinanza datata 20 ottobre 2023, su istanza del Procuratore Generale, la Corte d’Appello di Lecce, quale Giudice dell’esecuzione, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza emessa in data 6 ottobre 2023 fino alla decisione di questa Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale e, comunque, fino alla definitività dell’ordinanza predetta.
In data 7 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO, citando la giurisprudenza già indicata dal ricorrente e le Sezioni Unite COGNOME, ribadito che gli istanti hanno di fatto partecipato al giudizio seppure nella fase cautelare, chiede l’accoglimento del ricorso e che l’ordinanza impugnata sia annullata.
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12. In data 15 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Nell’atto le difese, in prima battuta, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto non si confronterebbe con il provvedimento impugnato e sarebbe pedissequamente reiterativo delle medesime censure già dedotte nell’opposizione.
Nel “merito” evidenziano che le censure sono infondate in quanto la pacifica giurisprudenza di legittimità riconoscerebbe che l’incidente di esecuzione è l’unico mezzo che il terzo rimasto estraneo al processo può utilizzare a sua tutela e ciò in quanto non legittimato a proporre la revisione.
In tale prospettiva, poi, come anche riconosciuto in recenti pronunce, il giudice di esecuzione avrebbe il potere di rivalutare, finalmente nel contraddittorio degli interessati, anche il compendio probatorio già acquisito nel corso del giudizio di cognizione in quanto, diversamente opinando, la tutela del terzo non sarebbe effettiva e concreta.
Sotto tali aspetti, pertanto, il percorso argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato sarebbe giuridicamente corretto e la motivazione, attenta e puntuale, sarebbe adeguata e coerente e, pertanto, non sindacabile in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Il ricorrente, in un unico articolato motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione prospettando diverse doglianze.
In prima battuta, in termini generali, si rileva che la statuizione relativa all confisca disposta ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992 (ora art. 240bis cod. pen.) contenuta nella sentenza di condanna non potrebbe essere oggetto di incidente di esecuzione, ma che l’unico mezzo di controllo esperibile sul punto, anche per i terzi estranei, sarebbe la richiesta di revisione.
Sotto altro profilo si evidenzia che nel caso di specie gli attuali istanti non sarebbero qualificabili come terzi in quanto gli stessi, avendo presentato richieste di dissequestro e restituzione in sede cautelare e avendo anche impugnato i provvedimenti sul punto, avrebbero di fatto partecipato al giudizio di cognizione.
fondamento della richiesta di revoca (costituita da una consulenza già prodotta Per altro verso, poi, si censura la ritenuta novità della prova posta a
nel corso del procedimento cautelare) e, più in generale, il criterio decisorio applicato dal giudice dell’esecuzione che non avrebbe il potere di procedere a una nuova e diversa valutazione delle prove in merito alle quali si era espresso il giudice della cognizione, essendo ciò precluso dal giudicato ormai formatosi sul punto.
Il primo e il secondo profilo di censura sono infondati.
3.1. La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, obbligatoria o facoltativa, ovvero di prevenzione che può essere applicata, a seconda dei presupposti espressamente previsti nelle diverse ipotesi, all’esito del processo (con la sentenza), nel corso dell’esecuzione o al termine del procedimento di prevenzione.
L’ordinamento modula i diversi sistemi di controllo in base al procedimento seguito e alla specifica posizione dei soggetti interessati.
3.2. Il procedimento di prevenzione, ad esempio, che è strutturato in modo autonomo, prevede due mezzi di impugnazioni ordinari, uno di merito e uno di legittimità, e uno straordinario, costituito dalla revocazione di cui all’art. 2 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Mezzo quest’ultimo esperibile qualora, dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, sopravvenga una prova nuova, che si è cioè formata in un momento successivo o, se preesistente, che sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, fermo restando che non è tale quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01).
3.3. Alla confisca disposta dal giudice dell’esecuzione si applica il procedimento di cui agli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. così che il sistema di controlli è delineato prevedendo il diritto della parte di proporre l’opposizione avverso il provvedimento emesso de plano e, successivamente il ricorso per cassazione e, nel caso sopravvengano nuovi elementi, all’interessato è riconosciuta la possibilità di proporre un nuovo incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634 – 01).
3.4. Alla confisca disposta con la sentenza di condanna, quando cioè questa è oggetto di una statuizione emessa all’esito del giudizio di cognizione, invece, si applica il regime ordinario e le questioni relative alla legittimità o meno della stessa devono essere devolute dalle parti con i mezzi ordinari e straordinari di controllo tassativamente previsti per la sentenza, cioè l’appello, il ricorso per cassazione e la revisione (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01).
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In tale situazione, infatti, la confisca è diretta conseguenza della dichiarazione di responsabilità e, pertanto, ogni decisione sul punto è attribuita al giudice che si è pronunciato nel merito, senza che il giudice dell’esecuzione possa intervenire una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281825 – 01; Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01).
3.5. Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche confermata dalla Corte costituzionale, però, il limite all’intervento del giudice dell’esecuzione opera solo nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo di cognizione (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 – 01).
Negli NOME casi, quelli in cui la richiesta provenga da un terzo, un soggetto, cioè, che, non avendo partecipato al giudizio non ha avuto modo di tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, il giudice dell’esecuzione può, anzi deve, pronunciarsi.
In tali ipotesi, infatti, l’incidente di esecuzione rappresenta una valvola di sicurezza del sistema assumendo la natura di rimedio ‘restitutorio’ della facoltà partecipativa non realizzata in sede cognitiva (da ultimo Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634 – 01; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, COGNOME, Rv. 247072 – 01) cui il terzo rimasto estraneo al processo può ricorrere allorché la sentenza diviene irrevocabile (Corte cost. n. 253 del 2017; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938 – 01).
3.6. La legittimazione del terzo rimasto estraneo a proporre l’incidente di esecuzione in relazione alla statuizione di confisca disposta con la sentenza di condanna, d’altro canto, non è venuta meno con l’entrata in vigore dell’art. 104 bis, comma 1 quinquies disp. att. cod. proc. pen., che prevede che questo venga citato in giudizio e, di conseguenza, che lo stesso possa intervenire nel processo di cognizione.
Nel caso in cui la citazione non sia stata effettuata e il terzo non abbia di conseguenza partecipato al processo, infatti, a fronte della mancata previsione di una nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, la tutela dei diritti del terzo è sempre garantita dalla possibilità di adire il giudice dell’esecuzione, anche richiedendo la revoca della misura, restando ovviamente ferma la possibilità del terzo di agire nel giudizio di merito cautelare, quando la confisca sia preceduta dal sequestro (Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282196 – 01).
Diversa, ovviamente, è la situazione del terzo che sia stato regolarmente citato e abbia partecipato, ovvero che non si sia costituito per sua scelta. Ciò in quanto in tale ipotesi lo stesso è stato parte del processo, o è a questa
equiparato, e ha pertanto avuto a propria disposizione i mezzi ordinari di impugnazione.
3.7. L’eventuale partecipazione del terzo alla fase cautelare, attraverso la presentazione di istanze di dissequestro o restituzione ovvero anche di impugnazioni dei provvedimenti cautelari, di contro, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, non è equiparabile alla partecipazione al giudizio.
Il procedimento cautelare – che pure si inserisce in quello principale tendendo a definire una questione certamente interna a questo, ma la cui soluzione non incide sul merito della decisione da assumere – è infatti comunque ‘altro’ rispetto al processo di cognizione (in questo senso cfr. Corte cost. n. 253 del 2017; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938 01).
Intervenendo nella fase cautelare, il terzo, d’altro canto, facendo riferimento a un diverso standard probatorio e a un differente criterio decisorio, si confronta con la fondatezza e la legittimità di un provvedimento provvisorio, destinato, anche qualora fosse favorevole, a venire meno allorché la statuizione della sentenza che dispone la confisca diviene irrevocabile.
3.8. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati.
La Corte di appello, infatti, evidenziando che la confisca è stata disposta con la sentenza di condanna nel corso di un giudizio al quale gli attuali ricorrenti non hanno partecipato, ha fornito corretta risposta alle analoghe censure formulate nell’opposizione, ora reiterate anche facendo riferimento a due pronunce di questa Corte che in effetti confermano l’assunto criticato nel ricorso (cfr. Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281825 – 01 e Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01 per le quali l’incidente di esecuzione è escluso per l’imputato che ha partecipato al giudizio).
Va, quindi, ribadito che la circostanza che il terzo abbia proposto istanze di revoca e sostituzione del sequestro preventivo nel corso del procedimento cautelare, in assenza di un contraddittorio sulle prove sulle quali si fonda la decisione di merito relativa alla responsabilità e alla confisca, non è equiparabile alla partecipazione al processo di cognizione. Ciò rende legittima l’azione del terzo intentata in sede esecutiva.
4. Il terzo profilo di censura è fondato nei termini che seguono.
4.1. L’incidente di esecuzione con il quale il terzo chiede la revoca della confisca che è stata disposta all’esito di un processo di cognizione al quale è rimasto estraneo, come visto in precedenza, è un rimedio di natura restitutoria, che ha, cioè, lo scopo di consentire all’interessato di instaurare un
contraddittorio a tutela del proprio diritto di proprietà (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, NOME, Rv. 281362 – 01).
In tale prospettiva l’incidente di esecuzione instaurato dal terzo non ha le stesse caratteristiche della revisione e anche della revocazione prevista per le misure di prevenzione dall’art. 28 D.Igs. 159 del 2011.
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’istanza, infatti, deve utilizzare sia prove acquisite in cognizione (Sez. 1, n. 30319 del 05/06/2013, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 256214), nonché le ulteriori prove valide e conducenti che il terzo deduca in proprio favore per dimostrare la titolarità del bene al fine di verificare se il compendio complessivo sia idoneo a dimostrare che le ragioni dallo stesso sostenute sono fondate.
In questo caso, quindi, diversamente da quanto rilevato nell’atto di ricorso, non è previsto che la richiesta si fondi su prove nuove quanto piuttosto è necessario che il terzo evidenzi e alleghi l’esistenza di elementi diversi e proponga argomenti ulteriori per cui è necessario procedere a una differente valutazione dell’intero compendio probatorio, anche quello in precedenza già acquisito e valutato dal giudice della cognizione.
Ciò in quanto diversamente, ritenendo che l’istanza possa fondarsi solo su prove nuove e che il giudice non possa procedere a una nuova valutazione delle prove esistenti, la tutela del terzo, il diritto dello stesso al contraddittorio su confisca disposta anche in suo danno, sarebbe pregiudicata (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634 – 01).
Sul punto, d’altro canto, si deve considerare che l’oggetto dell’incidente di esecuzione è quello di stabilire l’effettivo rapporto esistente tra il bene confiscato e il terzo nei cui confronti, pertanto, il giudicato non fa stato, diversamente da quanto accade per l’imputato condannato e per le parti che hanno partecipato al processo, per i quali le statuizioni sono irrevocabili (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 – 01).
Proprio in virtù di tale aspetto, quindi, l’incidente di esecuzione, seppure teso a mettere nuovamente in discussione la questione circa la riferibilità del bene, non è teso a dimostrare se l’affermazione di responsabilità, ormai irrevocabile, sia corretta o meno quanto, piuttosto, che il terzo sia l’effettivo proprietario del bene confiscato e che nei suoi confronti non sia configurabile alcuna negligenza (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 – 02).
In tale prospettiva, pertanto, il giudice dell’esecuzione, pure eventualmente avvalendosi dei poteri istruttori allo stesso riconosciuti, è tenuto a rendere una specifica e puntuale motivazione proprio su questo aspetto dando conto di avere considerato le allegazioni prospettate nella richiesta, dimostrando di avere proceduto a una valutazione complessiva anche delle prove già acquisite, senza
che possa ritenersi adeguato il percorso giustificativo che pone a fondamento della conclusione la carente ovvero insufficiente prova che l’imputato, già condannato con sentenza irrevocabile, abbia effettivamente gestito il bene confiscato, non essendo questo, come visto, il perimetro decisorio affidato al giudice dell’esecuzione.
4.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi in precedenza evidenziati e ha esteso una motivazione carente.
La Corte territoriale, che pure ha correttamente ritenuto che gli istanti, in quanto terzi estranei, erano legittimati a proporre l’incidente di esecuzione e che gli elementi da questi allegati erano idonei a instaurare il contraddittorio sul punto, ha omesso di fornire un adeguato supporto argomentativo alla ritenuta effettiva proprietà dei beni oggetto di confisca.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, fa riferimento pressoché esclusivo a una presunta carenza di prove del giudizio di cognizione, alla ritenuta insufficienza di elementi in ordine al ruolo gestorio attribuito da giudice della cognizione a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, questione questa ultima afferente alla declaratoria di penale responsabilità degli imputati che è sottratta alla valutazione del giudice dell’esecuzione.
Sotto tale profilo, quindi, il ragionamento giustificativo esposto è carente quanto alla verifica che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto effettuare circa l’effettiva riferibilità dei beni confiscati ai terzi istanti, cioè dell’esiste elementi che dimostrino che questi ultimi sono i reali ed effettivi proprietari dei beni sottoposti a confisca.
4.3. Alla luce delle ragioni evidenziate l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, affinché nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a un nuovo giudizio attenendosi ai principi esposti e colmando i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso a Roma il 1° marzo 2024
Il Consigli