Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40884 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/05/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l’annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22/05/2024, il Tribunale di Reggici Calabria ha dichierato inammissibile l’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. – proposto da NOME COGNOME, quale amministratore unico e socio al 20% di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME, quale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, socia all’80% di RAGIONE_SOCIALE – volto a chiedere la revoca della confisca di quest’ultima società disposta con decreto del 02/02/2022. Ha rilevato il giudice dell’esecuzione che nel caso di specie COGNOME e COGNOME, nelle rispettive qualità, erano stati citati nel procedimento di prevenzione di primo grado e non hanno ritenuto di parteciparvi, mente il solo COGNOME ha proposto appello limitatamente al capo relativo al decreto di confisca di RAGIONE_SOCIALE, sicché è preclusa a entrambi l’instaurazione dell’incidente di esecuzione.
Avverso l’indicato decreto del Tribunale di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle qualità sopra indicate, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. e dell’art. 4 d.lgs. n. 59 del 2011. In premessa, va rilevato che RAGIONE_SOCIALE Al. è stata confiscata in quanto ritenuta parte di un sistema illecito (c.d. sistema Scimone), poiché partecipata all’80% da RAGIONE_SOCIALE, costituita per il 50% da RAGIONE_SOCIALE di diritto inglese, a sua vo costituita da RAGIONE_SOCIALE, i cui soci erano il fratello e la moglie de proposto. Il decreto di appello ha disposto la revoca della confisca di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, mantenendo la confisca di RAGIONE_SOCIALE Al. non essendo stato impugnata la relativa statuizione. Con l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, si era contestata l’efficacia de titolo esecutivo in quanto l’80°/0 delle quote sociali di RAGIONE_SOCIALE er stata dichiarata lecita, mentre il 20% delle quote di NOME risultava lecito in considerazione dell’ammontare del suo giro di affari nel 2016, come risultante dalla allegata dichiarazione dei redditi. Non solo i casi in cui il terzo non è stato in condizione di partecipare al giudizio legittimano l’incidente di esecuzione, ma anche quelli in cui sussista un interesse concreto e attuale derivante da statuizioni del titolo esecutivo (nel caso di specie, la revoca della confisca) idonee a costituire in capo al terzo un interesse concreto e attuale, rispetto al quale l’intervento in precedenza sarebbe stato vano, essendo l’incidente di esecuzione un rimedio di ordine generale esperibile per la tutela degli interessi dei soggetti di qualsiasi rapporto processuale o dei terzi che traggano pregiudizio
dal provvedimento, sicché anche il terzo che ha avuto la possibilità di costituirsi in giudizio non incontra preclusioni all’azione quando non proponendo questioni di merito che avrebbe dovuto svolgere nel giudizio rappresenti la lesione dei suoi diritti per l’inconciliabilità degli effetti del provvedimento con quanto disposto dal provvedimento stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Con riferimento alla previgente disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca, sicché, qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l’onere di allegazione di cui all’art. 2-ter, comma quinto, della legge n. 575 del 1965, il ricorso all’incidente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento (Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 6798 del 03/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252410 – 01). Il principio di diritto, coessenziale alla fisionomia e al ruolo dell’incidente di esecuzione, è stato ribadito anche con riguardo alla disciplina vigente, con l’affermazione secondo cui, in tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo, che abbiano partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell’inammissibilità di una rivalutazione dei medesimi fatti sine die e ad nutum, l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo (Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Rv. 275987 – 01), in quanto l’istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’estraneità dei ricorrenti al processo in cui è stata disposta la confisca non sussiste nel caso di specie.
Il ricorso non offre validi elementi per superare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con riferimento alla quota dell’80% esistevano in capo a RAGIONE_SOCIALE. evidenti e attuali ragioni per costituirsi e difendersi in giudizio, ragioni coincidenti con quelle spese per le società che ne possedevano, in forma piramidale, il capitale sociale. Quanto alla quota del 20%, l’esito del giudizio di appello (e dunque le sorti di un titolo esecutivo peraltro mai formatosi con riguardo alle società diverse da quella per la quale è stato promosso l’incidente di esecuzione) non ha determinato alcun effetto, in quanto la deduzione del ricorrente fa leva su documenti che ben potevano essere dedotti nel giudizio.
I ricorsi, pertanto, devo essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua Così deciso il 15/10/2024.