Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Polizzi Generosa (Pa) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 244/2024/IESIGE del Tribunale di Termini Imerese del 28 gennaio 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni in replica redatte, nell’interessa della ricorre dall’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, con le quali si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Termini Imerese, intervenendo quale giudice della esecuzione’ ha, con ordinanza del 27 gennaio 2025, dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di una precedente istanza, il ricorso presentato da COGNOME NOME finalizzato ad ottenere la revoca dell’ordine di demolire un manufatto edilizio, in ipotesi abusivamente realizzato, contenuto nella sentenza emessa a carico della COGNOME in data 10 febbraio 2020 dal citato Tribunale, confermata il successivo 23 novembre 2021dalla Corte di appello di Palermo; la istanza della ricorrente era motivata dal fatto che la stessa aveva ottenuto in data 30 settembre 2021 dal Comune di Caltavuturo rilascio di permesso a costruire in sanatoria.
Il Giudice della esecuzione ha, in particolare, rilevato che non poteva ritenersi elemento nuovo, atto a giustificare una revisione della decisione in precedenza assunta sempre in sede di incidente di esecuzione dal medesimo giudice in data 14 novembre 2023 il provvedimento con il quale il Comune di Caltavuturo in data 19 luglio 2024 aveva rigettato, così di fatto confermando il precedente provvedimento di sanatoria, la istanza di revoca in autotutela sollecitata dalla stessa COGNOME del permesso a costruire in sanatoria.
Avverso la ordinanza del 27 gennaio 2025 ha interposto ricorso per cassazione la COGNOME, articolando tre motivi di impugnazione.
Il prìmo è riguardante la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il Giudice della esecuzione ritenuto inammissibile l’incidente di esecuzione in quanto ripetitivo di precedente istanza, senza avere considerato la esistenza del novum costituito dal provvedimento del 19 luglio 2024.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione del principio dì riparto delle competenze per avere il Giudice della esecuzione esercitato un potere spettante alla Autorità amministrativa e per non avere motivato il proprio provvedimento.
Infine con il terzo motivo di ricorso la COGNOME ha lamentato il fatto che il Giudice della esecuzione non abbia considerato il fatto che l’ordine dì demolizione si pone in contrasto con il provvedimento di rigetto della revoca in autotutela del permesso a costruire in sanatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile è, pertanto, come tale deve essere ora dichiarato.
Invero, come segnalato dalla stessa ricorrente difesa, l’ordine di demolizione del quale si chiede ora la revoca è stato adottato quale corollario della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 23 novembre 2021 (divenuta definitiva in quanto neppure assoggettata a ricorso per cassazione) con la quale era stata confermata la sentenza con la quale in data 10 febbraio 2020 il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato la penale responsabilità della attuale ricorrente in ordine ai reati edilizi e paesaggistici a lei contestati; in occasione della conferma della sentenza emessa in primo grado la Corte di appello ebbe occasione di apprezzare il fatto che, con provvedimento n. 5 del 30 settembre 2021 il Comune di Caltavuturo aveva adottato un atto, denominato “Permesso in sanatoria e per l’esecuzione di opere di completamente” che la allora ricorrente aveva ritenuto idoneo ad elidere la sua penale responsabilità.
In tale occasione, invece, la Corte territoriale – avendo osservato che nel predetto provvedimento erano contenute delle prescrizioni (evidentemente riferite ad atti ed azioni che allo stato, cioè fino al momento della presentazione della sua istanza di rilascio del permesso in sanatoria, non constava che la COGNOME avesse già compiuto od eseguito) condizionanti la efficacia del provvedimento ampliativo – aveva rilevato, sia pure incidentalmente (ma nei limiti della competenza che è riservata al riguardo al giudice ordinario) la illegittimità dell’atto e, pertanto, la sua inidoneità a elidere la rilevanza penale delle condotte poste in essere sino a quel momento dalla odierna ricorrente.
Così facendo, d’altra parte, la Corte territoriale aveva fatto applicazione dei principi già da lungo tempo affermati da questa Corte per casi analoghi, essendo stato più volte rilevato come sia illegittimo, e tale da non determinare l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, lettera b) , del dPR n: 380 del 2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2020, n. 28666, rv
280281; Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 dicembre 2015, n. 51013, rv 266034).
Va altresì, segnalato che, avendo la COGNOME presentato una prima istanza di revoca dell’ordine di demolizione accessorio alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo del 23 novembre 2021, il Giudice delle esecuzione, identificato nel Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 14 novembre 2023, avendo ribadito, sempre in via incidentale, la illegittimità del provvedimento di rilascio del permesso a costruire in sanatoria dei 30 settembre 2021 ed avendo, peraltro, correttamente segnalato come, in ogni caso, il predetto provvedimento avrebbe potuto elidere il reato propriamente edilizio contestato alla COGNOME ma nessuna valenza avrebbe potuto avere quanto ai reati previsti dalla legislazione antisismica, oggetto anch’essi di condanna, essendo anzi questa tale da precludere anche la possibilità di rilascio del permesso a costruire in sanatoria per cosiddetta “doppia conformità” (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2023, n. 2357, rv 284058), ebbe a rigettare la istanza in questione.
Ciò posto osserva il Collegio che la circostanza che, avendo, singolarmente, indirizzato all’Amministrazione del predetto Comune la COGNOME una richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento in sanatoria a lei, come accennato, a suo tempo rilasciato, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro fattuale degli eventi l’avvenuto rigetto della, si ripete del tutto singolare, istanza in discorso.
Infatti, premessa la natura meramente confermativa del provvedimento in questione, non idoneo pertanto, ad innovare i termini di riferimento della situazione, non può non segnalarsi che, secondo la previsione di cui all’art. 666. comma 2, cod. proc. pen. è inammissibile l’incidente di esecuzione che si limiti a formulare la mera riproposizione di una istanza già esaminata e rigettata, senza che vengano dedotti fatti o questioni che non avevano formato oggetto della precedente decisione (ex multis: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 febbraio 2025, n. 4761, rv 287553).
Siffatto rilievo, di per sé assorbente di ogni altra questione, esime questa Corte dall’esame dei singoli motivi di impugnazione presentati dalla ricorrente difesa, non essendo gli stessi, all’evidenza, idonei a superare il descritto profilo di inammissibilità della originaria istanza presentata dalla COGNOME.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Termini Imerese, agendo quale giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione a suo tempo presentato in relazione all’ordine di demolizione accessorio alla sentenza di condanna emessa a carico della odierna ricorrente, sicché anche il presente ricorso per cassazione, non adeguatamente confrontatosi con la ragione della inammissibilità dell’originario ricorso, deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presiden
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore