Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 23 marzo 2023, la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento n. 17/2014, 6/22, del 18 maggio 2022, del Tribunale della medesima città, con cui si era dichiarato inammissibile l’incidente d’esecuzione proposto da NOME COGNOME per la revoca della confisca, per il dissequestro e per la restituzione agli aventi diritto dei fabbricati siti in BovalinoINDIRIZZO INDIRIZZO, identificati al NCEU al fol. 10, part. 1208, sub 3 e 4. I fabbricati in questione risultavano definitivamente confiscati in seguito a provvedimento della Corte d’appello del 24 settembre 2019, dep. 12 agosto 2020, nei confronti del coniuge dell’istante, NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 28 del d. Igs. n. 159/2011, per avere la Corte d’appello errato nel rilevare l’assenza del carattere di novità della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di revoca. Come già le precedenti decisioni susseguitesi nel tempo (Tribunale 2017, Corte d’appello 2020, Corte di cassazione 2021), anche nel decreto qui impugnato si sarebbe confermata la confisca di un bene diverso da quello oggetto del procedimento di prevenzione, rispetto al quale era stato formulato il giudizio di pericolosità sociale del coniuge dell’odierna ricorrente. Sostiene la difesa che il bene confiscato alla ricorrente (piano seminterrato e primo piano del fabbricato già citato: particelle 3 e 4) era stato acquistato in un periodo antecedente al momento dell’accertata pericolosità del NOME; del pari, i relativi lavori di costruzione erano stati completati in anni non coincidenti con quelli per i quali è stato formulato di giudizio di pericolosità sociale.
Pertanto, come già eccepito dalla difesa con atto di ricorso per cassazione avverso il decreto di confisca della Corte d’appello del 24 settembre 2019 (dep. 12 agosto 2020), i giudici della prevenzione sarebbero reiteratamente incorsi nella violazione del criterio della necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale (accertata, con riferimento a NOME COGNOME, per il periodo 2007-2009) e il momento d’acquisto del bene (1999). Più in particolare, le particelle oggetto di confisca -osserva la ricorrente- erano state costruite nel 2001, dunque in un momento storico non riconducibile a quello dell’accertata pericolosità del COGNOME, e acquistate, peraltro, con spese sostenute non già dal COGNOME, bensì dalla COGNOME (attraverso la società della stessa, la RAGIONE_SOCIALE, le cui quote appartenevano, per metà, all’odierna ricorrente e, per l’altra metà, al fratello di quest’ultima, NOME COGNOME).
Nell’impugnato decreto, i giudici della prevenzione, rievocando un passaggio della motivazione resa dalla Corte d’appello con provvedimento del 24 settembre 2019/2020, affermano che, nel 2011, al primo piano del fabbricato (particelle 3 e 4) erano presenti le travi di sostegno; soltanto nel 2013, il fabbricato sarebbe stato ultimato. In tale passaggio si rivelerebbe l’errore percettivo della Corte: affermare che le travi di sostegno del primo piano del fabbricato (particelle 3 e 4) fossero esistenti, significherebbe affermare che, in quella data, il piano seminterrato e il primo piano esistevano già.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, perché, come rilevato correttamente dal Tribunale, la ricorrente non era legittimata a proporre incidente d’esecuzione, avendo già partecipato al giudizio di merito di prevenzione in qualità di terzo, quale coniuge di NOME COGNOME, ritenuta persona socialmente pericolosa in esito al giudizio davanti il Tribunale di Reggio Calabria del 9 marzo 2017. La Corte d’appello-sezione Misure di prevenzione-, con decreto del 12 agosto 2020, aveva già disatteso i motivi di ricorso proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, come ricordato dal Tribunale nell’impugnato decreto.
In tema di prevenzione reale, questa Corte ha chiarito che il proposto e il terzo che abbiano partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca, anche parziale, del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., rimedio generale di cui può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento, per non essere stato messo nelle condizioni di farlo (Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279843 – 01). Diversamente – ove fosse, cioè, consentito al terzo richiedere, «”sine die” e “ad nutum”, l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 275987-01, anche in motivazione, par. 1,) si finirebbe per snaturare la ratio del mezzo di impugnazione straordinario di cui al citato art. 28 del codice antimafia, di competenza della Corte di appello, ontologicamente incompatibile con qualsiasi possibilità di “riesame” dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura.
A tal proposito, il Tribunale ha ricordato che l’odierna ricorrente aveva appunto partecipato al giudizio di prevenzione, nel corso del quale era stata accertata la pericolosità del coniuge della ricorrente (NOME COGNOME) e, di conseguenza, disposta la confisca del fabbricato intestato alla RAGIONE_SOCIALE
Profilo ulteriormente chiarito dal Tribunale è quello concernente l’osservazione della Corte di cassazione, che, nella pronuncia conclusiva del primo giudizio (Sez. 2, del 7 settembre 2021, n. 41742, COGNOME, NOME e al., n.m.), indicò non già alla ricorrente, bensì al fratello della stessa (NOME COGNOME, quale socio della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, in qualità di soggetto potenzialmente interessato alla procedura e al fabbricato sequestrato), la possibilità di proporre incidente d’esecuzione per porre rimedio all’eventuale errore commesso nel giudizio di merito.
Sicché, nel lamentare la mancata risposta del Tribunale alla dedotta questione della diversità dei beni oggetto di confisca, la difesa elude del tutto il confronto con la motivazione, non fornendo alcuna contro-deduzione a quanto illustrato dal Tribunale circa la pregressa partecipazione della COGNOME, in qualità di terzo, al giudizio di prevenzione. Il preteso “errore percettivo” del Tribunale, che avrebbe portato alla confisca di un bene diverso da quello oggetto del giudizio di prevenzione, è stato già smentito da due pronunce di merito e dalla sentenza della seconda sezione della Corte di cassazione, prima citata. È, quindi, deprivata di ogni fondamento l’asserita violazione dell’art. 4, secondo comma, del Prot. n. 7 C.e.d.u. («le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta»).
Difatti, la Corte d’appello ha correttamente disatteso l’eccezione concernente le prove -asseritamente nuove e decisive- prodotte dalla COGNOME, ricordando come i dati documentali prodotti (e, in particolare, la consulenza tecnica di parte, a firma dell’AVV_NOTAIO, consultabile prima ancora dell’instaurazione del giudizio di primo grado, v. p. 7 dell’impugnato provvedimento, e non decisivamente mutata a seguito di completamento nel 2022) fossero stati già prodotti dalla difesa ed esaminati nel corso dei vari gradi del giudizio di prevenzione.
Si è inoltre ritenuto dimostrato (in base alle intercettazioni telefoniche): 1) che i materiali necessari per la costruzione delle particelle 3 e 4 erano stati acquistati nel 2009, dunque in un momento coincidente o, comunque, immediatamente successivo a quello dell’accertata pericolosità sociale del COGNOME; 2) che, nel 2011, nelle particelle in questione erano presenti soltanto travi di sostegno; il che implica qualcosa di ben diverso da quanto ritenuto dalla difesa, secondo cui il fabbricato era completo: come illustrato dalla Corte, gli ulteriori lavori di
costruzione e completamento dell’immobile avvennero successivamente al 2011, ovverosia in un momento in cui era stata dichiarata la pericolosità sociale del coniuge della ricorrente.
Per le ragioni fin qui esposte, ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26/03/2024
Il consigliere estensore