Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13556 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME RAGIONE_SOCIALE TOSCANI
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/04/1976
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 della Corte d’appello di Napoli
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 giugno 2024 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata da NOME COGNOME, terzo proprietario del bene, contro l’ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello il 6 dicembre 2022 con cui era stata respinta la istanza di revoca della confisca disposta nella sentenza del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2005 che aveva condannato il padre NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, sentenza riformata da quella della Corte di appello di Napoli del 3 febbraio 2015 che ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e mantenuto la confisca.
NOME COGNOME ha chiesto, come terzo proprietario, la restituzione della somma confiscata, sostenendo essa provenisse da redditi leciti del padre, ma la Corte di appello ha ritenuto che tale prova della liceità della provvista non sia stata raggiunta, rilevando che l’acquisto della polizza assicurativa, avvenuto il 23 aprile 1991, e successivamente smobilizzata in favore del figlio, Ł avvenuto nel periodo di ragionevolezza temporale rispetto al periodo di commissione (tra il 1989 ed il 1994) dei reati di usura ed estorsione per cui il padre del ricorrente era stato condannato con precedente sentenza del Tribunale di Napoli, mentre le vendite immobiliari che sono state indicate in istanza essere la fonte lecita della provvista necessaria ad aprire la polizza sono o successive all’acquisto della polizza o di molto precedenti ma seguite medio tempore da altri acquisti immobiliari, talchŁ da esse non può ritenersi provenga la provvista.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione, perchØ il ricorrente avrebbe dimostrato le piø che legittime provviste finanziarie del padre per acquistare la polizza; il denaro derivante dallo smobilizzo della polizza Ł stato poi donato al figlio.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perchŁ la Corte di appello, non esaminando integralmente i documenti prodotti dalla difesa, Ł incorsa in travisamento della prova, avendo selezionato i documenti da citare.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, Ł infondato.
La persona che ha proposto l’incidente di esecuzione Ł NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME, che era stato già condannato per i reati di usura ed estorsione con sentenza passata in giudicato, e poi condannato in primo grado anche per il reato di intestazione fittizia di beni in favore proprio del figlio NOMECOGNOME reato quest’ultimo dichiarato prescritto in grado di appello.
NOME COGNOME assume di essere il vero proprietario della somma di denaro confiscata al padre, che questi gli avrebbe donato con una sorta di donazione indiretta, ovvero semplicemente bonificando la somma di 84.305,40 euro su un conto a lui intestato. Egli sostiene che il padre avrebbe acquisito con redditi leciti la provvista che gli ha permesso di donargli la somma.
Questi argomenti devono essere respinti per un duplice ordine di ragioni.
1.1. In primo luogo, va osservato che NOME COGNOME ha presentato istanza di incidente di esecuzione, alla stregua di un soggetto estraneo al processo penale a carico del padre in cui fu disposta la confisca della somma in esame. In realtà, NOME COGNOME Ł stato parte del medesimo processo, in cui ha dovuto difendersi dall’accusa di ricettazione della medesima somma che il padre gli aveva trasferito con il bonifico in cui si sostanzierebbe la donazione indiretta.
Con la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli il 23 maggio 2005, il padre NOME COGNOME fu condannato per il reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 citato per aver intestato fittiziamente la somma al figlio, NOME COGNOME che fu assolto dal reato di ricettazione per aver ricevuto la somma in mancanza della prova della consapevolezza da parte di questi della provenienza illecita del bene.
Ne consegue che NOME COGNOME in quanto parte del processo in cui fu disposta la confisca, non può utilizzare il rimedio dell’incidente di esecuzione per chiedere la revoca della confisca, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto da tempo – nel sistema processuale antecedente all’inserimento nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. del comma 1-quinquies che ha disposto che ‘nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo’ che ‘la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio e non abbiano proposto impugnazione’ (Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Principalli, Rv. 255872 – 01; per riproposizioni recenti nella giurisprudenza di questa Sezione v. Sez. 1, Sentenza n. 46289 del 18/09/2024, COGNOME n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 16857 del 04/04/2024, COGNOME, n.m.).
La pronuncia Principalli Ł intervenuta, peraltro, in un caso analogo a quello oggetto del
presente giudizio, in cui la persona che aveva attivato il rimedio dell’incidente di esecuzione era un soggetto che era stato imputato nel processo in cui era stata disposta la confisca ed assolto in primo grado.
La titolarità del potere di proporre incidente di esecuzione per rivendicare la proprietà del bene appartiene, pertanto, soltanto al terzo che sia rimasto estraneo al processo di cognizione (Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, COGNOME, Rv. 240164 – 01: il terzo che rivendichi la legittima proprietà del bene confiscato o altro diritto reale sullo stesso e ne chieda la restituzione, qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale Ł stata applicata la misura può proporre incidente di esecuzione, nell’ambito del quale può svolgere le deduzioni e chiedere l’acquisizione di elementi utili ai fini della decisione), e tale non Ł l’odierno ricorrente, che era stato, invece, parte del processo in cui Ł stata disposta la confisca.
1.2. In secondo luogo, va osservato che le ragioni per cui ha proposto ricorso il terzo non sono ammesse dalla legge. Infatti, con l’istanza di incidente di esecuzione, e poi con il ricorso per cassazione, NOME COGNOME ha sostenuto la provenienza della provvista da redditi leciti del padre NOME, contestando, pertanto, i presupposti posti a fondamento della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen..
Però, il terzo che assume di essere proprietario di un bene confiscato per essergli stato intestato fittiziamente può rivendicare soltanto la titolarità effettiva del bene ma non può proporre argomenti che riguardano il soggetto cui il bene fu confiscato, quali i presupposti per l’applicazione della misura o la sussistenza di una sproporzione tra il valore del bene confiscato ed i redditi leciti dichiarati (Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287474 – 01: In caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non Ł legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonchØ la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere; sul punto cfr., anche, nella materia della confisca di prevenzione Sezioni Unite 27 marzo 2025, informazione provvisoria).
Ne consegue che il ricorrente non era legittimato a proporre argomenti sulla liceità dei redditi attraverso cui il padre avrebbe formato la provvista.
In definitiva, il ricorso Ł infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME