Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1204/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 12/09/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 15564/2024
NOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/02/1931
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
1.NOME Barillˆ ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza dellÕ11 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Calabria che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dellÕingiunzione a demolire la porzione di un immobile abusivamente realizzato ed adibito a civile abitazione, ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Pubblico ministero in attuazione dellÕanalogo ordine contenuto nella
sentenza di condanna della defunta moglie del 26 gennaio 1999 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 8 CEDU lamentando lÕomessa motivazione in ordine alla violazione del principio di proporzionalitˆ avuto riguardo alle proprie condizioni di salute ritualmente sottoposte allÕattenzione del giudice dellÕesecuzione ma da questi completamente neglette.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perci˜ non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessitˆ che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau, Rv. 271457 – 01; Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 – 01; Sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000, dep. 2001, Fontanella, Rv. 218633 – 01; Sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998, Sciarabba, Rv. 211627 – 01);
3.2.è stato coerentemente precisato che, nel procedimento introdotto da un incidente d’esecuzione è ammissibile la precisazione o l’integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell’indicazione dell’oggetto materiale del “petitum”, effettuata dalla parte interessata, d’iniziativa o su sollecitazione del giudice dell’esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorchŽ sottoposto alla disciplina del giudizio d’impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d’un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto nŽ del principio devolutivo nŽ delle specifiche formalitˆ di proposizione dei mezzi d’impugnazione, trattandosi, invece, d’un procedimento di prima istanza avente la mera finalitˆ di stabilire, nell’interesse della giustizia, il concreto contenuto dellÕesecuzione (Sez. 1, n. 1229 dellÕ11/11/2020, Marseglia, Rv. 280217 – 01);
3.3.tuttavia, la parte che si dolga in sede di legittimitˆ dellÕomessa motivazione su questioni non oggetto dellÕatto introduttivo dellÕincidente di esecuzione ha lÕonere di allegare gli elementi specifici dedotti in sede di merito a sostegno della modifica o integrazione della domanda, sopratutto se tali elementi richiedono valutazioni di fatto che non sono di pertinenza della Corte di cassazione;
3.4.ed invero, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non pu˜ devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285124 – 01; Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, COGNOME, Rv. 269421 – 01, secondo cui dalla dichiarata inammissibilitˆ in sede di legittimitˆ non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrˆ far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati; nello stesso senso, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, COGNOME, Rv. 215976 – 01);
3.5.in virtù del principio di specificitˆ del mezzo di impugnazione è necessario che il ricorrente indichi con precisione il tema dedotto in sede esecutiva e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, alleghi al ricorso gli elementi a sostegno della domanda con la prova della loro effettiva produzione in sede di merito;
3.6.non è pertanto sufficiente allegare il verbale della prima udienza dal quale risulta che la parte ha depositato Òulteriore documentazione riguardante il BarillˆÓ (verbale del 18 marzo 2021), tanto più nel caso in cui, in sede di conclusioni, la parte privata non risulta aver sollecitato il giudice a pronunciarsi sulla specifica questione della proporzionalitˆ dellÕingiunzione a demolire dopo che lÕintera istruttoria si era concentrata solo ed esclusivamente sulla condonabilitˆ dellÕopera (esclusa dal giudice dellÕesecuzione con motivazione non oggetto di impugnazione);
3.7. l’Autoritˆ giudiziaria, nel dare esecuzione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l’unica abitazione familiare, è certamente tenuta a rispettare il principio di proporzionalitˆ enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, COGNOME e COGNOME c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, COGNOME c. Lituania, a condizione, per˜, che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto (Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284627 – 01);
3.8.tali fatti non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimitˆ surrettiziamente allegando il vizio di omessa motivazione del giudice del merito, posto che lÕapplicazione del principio di proporzionalitˆ richiede accertamenti di fatto non risolvibili in questa sede se non dedotti in sede di merito.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente
nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 12/09/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME