Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48097 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48097 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a in ALBANIA il DATA_NASCITA
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione collegiale – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza datata 16/03/2023, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, a mezzo della quale era stata chiesta la declaratoria di estinzione per prescrizione, con riferimento alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano del 14/12/2009 (passata in giudicato il 03/06/2010), per essere tale richiesta la mera reiterazione di analoga istanza, presentata in data 15/02/2023 e antecedentemente disattesa dal medesimo Tribunale, con ordinanza del 28/02/2023. Il provvedimento reiettivo – per quanto ora interessa – ha anzitutto sottolineato l’identità di petitum e di causa petendi esistente fra le due domande, tale da qualificare l’istanza ora in esame alla stregua di una mera riproposizione della precedente richiesta, restando irrilevante il differente dato del presentazione delle stesse, rispettivamente, ad opera del difensore e dello stesso condannato. Non sono stati dedotti, inoltre, elementi di novità: il tema della ritenuta inidoneità dell’arresto del COGNOME all’estero, ad impedire l’effetto estint della pena connesso al decorso del termine, infatti – seppur non specificamente dedotto nella precedente istanza – era stato comunque trattato dal Tribunale; sarebbe stato necessario, dunque, impugnare tempestivamente la precedente decisione, piuttosto che riproporre una nuova istanza di identico contenuto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. a cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 568, comma 5 e 6 comma 4 cod. proc. pen., per omessa conversione della istanza di declaratoria di estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. in atto di opposizione, nonché per omessa fissazione dell’udienza camerale. Il Giudice dell’esecuzione avrebbe avuto l’onere di controllare se la seconda richiesta, prescindendosi dal dato formale rappresentato dal nomen juris alla stessa attribuito, avesse – nella sostanza – la funzione di un atto di opposizione ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen.; all’esito di tale nuova qualificazione, essa sarebbe risultata tempestivamente proposta e, pertanto, sarebbe stata da considerare ammissibile. Pacifico è che, con l’istanza del 16/03/2023, a confutazione specifica dell’ordinanza del 28/02/2023, si è dedotta la illegittimità originaria del titolo, in forza del quale il prevenuto era detenuto a fini estradizionali in Albania. Essendo incontestata, quindi, l’esistenza
di un collegamento funzionale, fra la nuova istanza e il precedente provvedime attraverso la prima erano stati semplicemente condotti all’attenzione del Gi dell’esecuzione elementi in precedenza non conosciuti, assumendo così l’ista stessa la veste di atto di impugnazione. Risulta nulla, quindi, la declara inammissibilità inaudita altera parte.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 6 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.,, in relazione all’art. 172 co preclusione endoprocessuale non opera, in presenza di istanza prospettat termini differenti, ovvero fondata su nuovi elementi o argomentazioni. Nel cas specie, nel precedente provvedimento non era stata presa in considerazione revoca, ad opera del Pubblico ministero, del decreto di unificazione di pene concorrenti, sulla base del quale era stato emesso il M.A.E. eseguito in Alban confronti del condannato; proprio tale elemento integrava la novità, a legittimare la proposizione della nuova istanza. Il provvedimento di inammissib de plano, inoltre, può essere emesso esclusivamente allorquando l’elemento dell novità possa essere escluso immediatamente, senza necessità di qualsivog valutazione critica. Il provvedimento ora impugnato, del resto, è errato anch merito, atteso che la difesa aveva sollecitato il Giudice dell’esecuzione a esp sul tema della efficacia di un atto non affetto da invalidità processu intrinsecamente illegittimo.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ric L’istanza in esame costituisce mera riproposizione di una precedente richiesta prospettando essa il pur minimo elemento di novità, rispetto a quella già disa Il ricorso – anche quanto al merito – è infondato, in quanto il termine di presc e di estinzione della pena era stato interrotto, grazie all’arresto dell all’estero in esecuzione di un M.A.E., relativo alla pena irrogata con la su sentenza passata in giudicato il 03/06/2010. All’esecuzione di tale pe condannato si sottrasse dandosi alla fuga, per essere poi nuovamente trat arresto. Gli atti interruttivi della prescrizione, inoltre, sono idonei a con scopo anche se nulli.
La difesa ha presentato una memoria a confutazione della requisitor del Procuratore AVV_NOTAIO, insistendo per raccoglimento del ricorso. La requisi non si sarebbe confrontata – in ipotesi difensiva – con le argomentazioni p fondamento dell’impugnazione, nonché con il contenuto del provvedimento che era stato oggetto del gravame. La difesa, in realtà, non aveva sostenuto la “n del provvedimento, ma ne aveva censurato esclusivamente il profilo del legittimità.
5. Giova preliminarmente ricordare quanto segue. L’art. 666, comma 2 cod. proc. pen. prevede la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecu non solo allorquando emerga la natura manifestamente infondata della richies ma anche nel caso in cui questa rappresenti una pedissequa reiterazione, fond sui medesimi elementi, di altra già disattesa. Viene quindi posta una preclusione processuale, in forza della quale è anche possibile l’instauraz plurimi incidenti di esecuzione in ordine al medesimo titolo esecutivo, a però, che essi siano fondatcii su elementi tra loro diversi, venendosi – in carenza di tale requisito – a formare il giudicato endoprocessuale. La giurisprude legittimità ha ripetutamente affermato che condizionì necessari & ai fini della ammissibilità della reiterazione dell’incidente di esecuzione, sono la diversit causa petendi e la novità dell’elemento diverso. Tale ultimo requisito, sebbene n presente nel dettato dell’art. 666, comma 2, cod. proc. peri., risulta des dal principio della efficienza processuale. In mancanza del requisito della n si arriverebbe alla moltiplicazione sostanzialmente indefinita degli incid esecuzione, potendosi innestare per ogni motivo uno specifico procedimento; c confliggerebbe con il principio costituzionale della efficienza e della ragio durata del processo, provocando anche una incongrua distonia rispetto alla della cognizione, laddove ad ogni fatto corrisponde un solo processo ed il giud copre il dedotto e il deducibile (Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, Iannott 230943; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, COGNOME, Rv. 250785; Sez. 3, n. 60 del 27/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268834; Sez. 1, n. 25345 d 19/03/2014, COGNOME*, Rv. 262135 ha anche precisato che la sanzione d inammissibilità delle istanze di tipo puramente reiterativo di preceden disattese, in ragione della mancata prospettazione di elementi di novità postula la definitività del precedente provvedimento di rigetto. Tale disposi infatti, è volta a scongiurare, ma anche a prevenire, possibili contras successive decisioni, in ordine al medesimo tema e laddove sia restata immut la regiudicanda). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.1. Nella fattispecie in esame, i due incidenti di esecuzione hanno avu medesimo oggetto, ossia la pretesa prescrizione ex art. 172 cod. pen., della irrogata a NOME dal Tribunale di Milano, con sentenza del 14/12/20 (passata in giudicato il 03/06/2010). Tali procedimenti, inoltre, hanno prese il medesimo elemento di controversia, ossia la auspicata inidoneità dell’arres condannato all’estero, a produrre l’effetto estintivo della pena. Trattasi di che, sebbene non espressamente dedotto nella precedente istanza, è stato diffusamente analizzato dal Tribunale nell’istp-r -a del 28/02/2023.
5.2. Pare infine opportuno precisare – quanto alla richies riqualificazione del ricorso in opposizione – come il principio della conserva del mezzo di impugnazione impropriamente proposto, ricavabile dalla lette dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., possa operare soltanto allorquando di impugnazione proposto presenti tutti i requisiti – sostanziali e forma diverso mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre. Risulta inve inammissibile l’impugnazione proposta con l’utilizzo di uno strumento diverso quello prescritto, quando dall’esame dell’atto – come accade nel caso di spe si possa desumere «che la parte impugnante abbia voluto effettivamen esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 21640 18/12/2017, dep. 2018, Lomagistro, Rv. 273149
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo indica tremila euro – in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023.