Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 06/03/1978
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la
violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen, nonché ti vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di attenuanti generiche è
manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag.6 della sentenza) ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi positivamente
valutabili (tale non potendosi ritenere l’esclusione della recidiva operata dal primo
Giudice), così operando correttamente alla luce del consolidato orientamento di t4
legittimità secondo il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62
bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente
alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il
diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con
modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dell concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
La Preside