Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10412 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10412 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 12/09/2025 dep. il 17/09/2025 con cui la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza n. 88/2024 del GUP del Tribunale di Patti, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 61, n. 5 e 423 cod. pen.;
Considerato che il ricorso – cui ha fatto seguito la memoria difensiva del 24 febbraio 2026 – col quale si deduce asserita violazione di legge e asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale a titolo di reato consumato anziché tentato (motivo primo) ed al diniego delle attenuati generiche (motivo secondo) è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura qualificatori già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica dell argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugNOME;
Che, in particolare, le censure di cui al primo motivo , sono del tutto generiche, aspecifiche e soprattutto fattuali perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello (cfr. pag. 3 sent. imp.), ha posto a sostegno in punto di responsabilità dell’imputato a titolo di delitto di cui all’ar 423 cod. pen., ribadendo il principio di diritto – ben decliNOME rispetto all fattispecie concreta (scandagliata a pag. 5 sent. pen.) – nell’ipotesi in cui l’agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità dei risultati raggiunti, un incendio di proporzioni tal da mettere in pericolo la pubblica incolumità, questi deve rispondere del delitto di incendio doloso e non del meno grave delitto di danneggiamento seguito da incendio (pagg. 4-5 sent. imp.);
Considerato che, del pari, anche nel secondo motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati nell’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME (v. pagg. 5-6 sent. imp.) ma
limitandosi, in maniera aspecifica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione in punto di diniego ovvero l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 62-bis cod. pen., attraverso censure in ogni caso manifestamente infondati, giacché «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato, con la conseguenza che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piller°, Rv. 266460-01; Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, COGNOME, non mass.), potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 39566 dell’8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 278856-01), essendo in ogni caso inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motiv.; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ribadito che non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 7, ord. n. 39396 del 27/5/2016, COGNOME, Rv. 268475-01), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cu esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in miOra
sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, COGNOME, non mass.), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma essendo sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo bastevole (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02);
Considerato che, pertanto, l’odierno ricorso, con riguardo ad entrambi i motivi, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della -.rma di euro tremila in favore della Cassa delle
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