Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8175 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8175 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PACECO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d’appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso; l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, Quarta Sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena della reclusione di anni tre ciascuno, in ordine al reato di cui all’art. 110, 423 cod. pen., dichiarando gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, condannandoli, altresì, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita NOME COGNOME, per complessivi 30.000,00 euro, oltre al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell’incendio commesso nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2016 della condotta di incendio del locale adibito ad uso commerciale, di proprietà del COGNOME e dagli stessi utilizzato per l’esercizio di attività di compravendita di frutta e verdura, cagionando danni quantificabili in 15.000,00 euro.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducono due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la carenza, la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, la manifesta illogicità della motivazione, nonchØ l’omessa motivazione sulle specifiche argomentazioni dedotte in appello.
In particolare, i ricorrenti rilevano che pur essendo emerso in modo inconfutabile che, relativamente al locale di proprietà del COGNOME, si fossero susseguite nel tempo una
pluralità di gestioni da parte di soggetti diversi e una pluralità di incendi, danneggiamenti e atti vandalici, la Corte di appello Ł giunta all’affermazione della loro responsabilità, quali istigatori dell’incendio, senza argomentare in relazione allo specifico episodio in contestazione.
Inoltre, la sentenza di appello avrebbe completamente svalutato le condotte lecite, oggettivamente riconducibili ai due ricorrenti, quali la correttezza dei loro comportamenti concernenti la gestione, il compenso, le proposte di acquisto e locazione del locale, oggetto di trattativa con il titolare COGNOME, al quale avevano riconsegnato il locale su semplice richiesta verbale dello stesso.
La sentenza, secondo la difesa, ha fondato l’affermazione della responsabilità sulla sussistenza di un presunto astio conseguente all’asserito rifiuto del prezzo di acquisto del locale e sulla coincidenza temporale tra l’episodio incendiario e il rifiuto della proposta di acquisto avanzata dagli imputati.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 192, commi 1 e 2 cod. proc.pen. e il travisamento delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in rapporto alle registrazioni telefoniche ed ambientali effettuate dal COGNOME.
In particolare, si osserva come le dichiarazioni rese dal COGNOME ricollegabili all’evento incendiario e alla responsabilità degli imputati sarebbero soltanto quelle in cui la persona offesa riferisce quanto ha appreso dal COGNOME e dal COGNOME; i quali però negano il suo narrato e lo smentirebbero sia nel corso della loro escussione in udienza sia nel corso delle registrazioni.
Piø specificamente, nel ricorso si evidenzia che la persona offesa ha affermato che l’identità degli autori dell’incendio gli sia stata riferita dal COGNOME, il quale però in udienza ha negato di sapere chi fossero gli autori e nulla risulterebbe dalla registrazione espletata dalla vittima; si evidenzia altresì che a pagina 4, il provvedimento impugnato fa discendere la identità degli autori e la conoscenza dei fatti dal tono con cui il COGNOME, nel corso della telefonata registrata, si rivolge al COGNOME con l’espressione ‘si me l’hai detto’, alla notizia che il COGNOME aveva presentato la denuncia.
La sentenza farebbe discendere dal tono della voce del COGNOME la colpevolezza degli imputati, ed enfatizzerebbe, nel senso della non affidabilità, alcune contraddizioni in cui il teste Ł incorso per qualificare il rapporto di conoscenza con il COGNOME (amico, conoscente, cliente del negozio).
Inoltre, ad avviso della difesa, i giudici di appello avrebbero travisato anche le dichiarazioni rese dal COGNOME e registrate dal COGNOME, dalle quali non risulterebbe affatto che il COGNOME abbia riscontrato quanto affermato dal COGNOME, ovvero che il COGNOME gli abbia riferito di aver visto una tanica per benzina riconoscendo il tappo come quello rinvenuto davanti al locale incendiato, in quanto il COGNOME, come risulta dalla trascrizione della conversazione, di cui se ne riporta stralcio nel ricorso, si sarebbe limitato a parlare di un piccolo bidoncino e di un tappo, senza nulla riferire in ordine agli imputati.
Si rileva, poi, come il COGNOME, nel corso della conversazione abbia riferito di un generico motorino parcheggiato e non nascosto e non fa alcun riferimento all’utilizzo del motorino, quale strumento per appiccare l’incendio; non menziona date specifiche in ordine agli incendi che si sono susseguiti.
In conclusione, secondo la difesa, il racconto di COGNOME Ł contraddetto dalla trascrizione della conversazione con il COGNOME e dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo,
con la conseguenza che il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, costituitasi parte civile, non si sarebbe fondata su una valutazione rigorosa degli elementi emersi che, anzi, smentirebbero le dichiarazioni rese.
NØ la sentenza di appello, ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa, ha considerato la circostanza dell’astio nutrito dal COGNOME nei confronti degli imputati, nØ ha considerato la spropositata richiesta risarcitoria, nØ si Ł soffermata su quanto già dedotto con i motivi di appello ovvero che dalle dichiarazioni rese dal Maresciallo COGNOME, escusso sulla registrazione ambientale e piø in generale sulle indagini, era risultato che le dichiarazioni del COGNOME fossero state smentite e screditate dalle conversazioni.
NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto un ulteriore ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen., nonchØ, la contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che la sentenza impugnata ha desunto la sua partecipazione al delitto unicamente dalla compresenza nei pressi del luogo del fatto, da generiche dichiarazioni di terzi, in quanto prive di riferimenti concreti alla sua condotta, pervenendo alla conclusione che egli abbia contribuito attivamente all’innesco dell’incendio, in mancanza di alcun riscontro oggettivo.
Inoltre, la sentenza avrebbe fondato il giudizio della sua responsabilità senza alcuna verifica della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e senza alcuna verifica della genuinità delle registrazioni audio operate dalla persona offesa.
La Corte di appello avrebbe poi omesso una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, ignorando le ipotesi difensive plausibili, fondando il giudizio di colpevolezza su mere congetture.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria orale, ha concluso per il rigetto dei ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO Ł inammissibile poichØ svaluta il giudizio di attendibilità della persona offesa mediante doglianze che si confrontano solo in parte con l’apparato argomentativo della sentenza d’appello, la quale ha integralmente confermato la decisione di primo grado.
In particolare, nel dedurre che le dichiarazioni di COGNOME NOME, circa il narrato dei testi COGNOME e COGNOME risultano smentite dalle dichiarazioni rese in udienza dagli stessi testi, il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza nella parte in cui, specificamente, affronta il profilo del contrasto delle dichiarazioni rese dal COGNOME con quanto emerge dalla registrazione della conversazione; contrasto dal quale la sentenza fa derivare la credibilità del COGNOME, lì dove aveva riferito che il COGNOME conosceva gli imputati, emergendo dalla registrazione della conversazione che in passato aveva tentato di convincere la persona offesa a cedere il locale agli imputati.
Ed a tal riguardo la sentenza sottolinea come tale circostanza costituisca riscontro alla genuinità del racconto di COGNOME, anche in relazione a quanto egli stesso ha dichiarato in dibattimento, ossia che il COGNOME successivamente gli aveva riferito che l’incendio del locale era dipeso dal mancato accoglimento delle richieste dei due ricorrenti.
NØ, inoltre, il ricorso si confronta con la motivazione della sentenza nella parte in cui,
con riferimento alle dichiarazioni in parte reticenti del COGNOME, riporta lo stralcio della conversazione registrata dalla quale risulta che la persona offesa aveva chiesto al COGNOME di mostrargli dove i ricorrenti avessero posizionato il motorino utilizzato per innescare l’incendio nel locale, ricevendo come risposta la disponibilità a fornire le indicazioni, ma anche la richiesta di non essere coinvolto nella vicenda per paura che i due imputati, per ritorsione, avrebbero potuto danneggiare la macchina sua e quella di suo fratello.
Si tratta di argomentazioni che il ricorso non considera, limitandosi ad allegare, solo parzialmente, brani della trascrizione della conversazione così sminuendo il significato di quanto riferisce il COGNOME circa le dimensioni del recipiente contenente il liquido utilizzato per dare fuoco al locale.
Altresì reiterativa e generica Ł, poi, la deduzione riferita alla sproporzione della richiesta risarcitoria, in relazione alla quale la sentenza risponde esaustivamente evidenziandone l’irrilevanza ai fini del giudizio di attendibilità.
Parimenti inammissibile, alla luce di quanto appena evidenziato, Ł anche il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO in quanto non declinato su profili specifici della sentenza di appello in punto di affermazione della riconducibilità del fatto agli imputati e sul movente, risultando, pertanto, assolutamente generico. É, inoltre, priva di pregio, oltre che non supportata da alcuna argomentazione la doglianza con la quale la difesa si duole, specificamente, della circostanza che la condanna dell’imputato NOME si sarebbe fondata unicamente sulla compresenza nei luoghi del fatto.
Anche in relazione a tale profilo, deve rilevarsi che la sentenza di appello non reca alcun vizio motivazionale dal momento che la illustrazione del quadro probatorio Ł riferito specificamente anche al ricorrente NOME COGNOME.
In definitiva, il ricorso si limita a contestare l’affermazione di responsabilità senza indicare quali parti della motivazione della sentenza di appello sarebbero caratterizzate da contraddittorietà o manifesta illogicità; nØ espone le ragioni della presunta insussistenza della gravità indiziaria o della pretesa inadeguatezza della motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa.
Quanto, infine, alle registrazioni audio delle conversazioni effettuate dal la persona offesa, va rilevato che non vengono indicate le ragioni della pretesa non genuinità del mezzo di prova; nØ Ł supportata da alcuna argomentazione la dedotta necessità di un’autorizzazione, non essendosi il ricorso confrontato con la sentenza nella parte in cui richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la registrazione di conversazioni tra privati, ha natura di documento che esula da qualsivoglia autorizzazione da parte autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 280996 01;Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, P.m. e altri in proc. gambino e altri, Rv. 271973 – 01).
Alla luce delle esposte considerazioni entrambi i ricorsi, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, vanno dichiarati inammissibili contenendo doglianze del tutto generiche «in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano gli argomenti già prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l’appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (per la inammissibilità del ricorso in quanto genericamente riproduttivo delle doglianze spese in appello, Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, COGNOME;
Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone)»(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.Non deve invece disporsi la condanna degli stessi al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile giacchØ non Ł intervenuta nella discussione in pubblica udienza, essendosi limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME