Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla questione riguardante l’art. 131. bis c.p. udito il difensore avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglirnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Palermo, il 11 maggio 2022, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in quanto riconosciutolo colpevole del delitto p. e p. dall’art. 449, comma 1, cod. pen. perché, quale addetto ai giochi pirotecnici esplosi presso il locale per ricevimenti denomiNOME “Villa Mautha”, sita in Cinisi (INDIRIZZO), INDIRIZZO, cagionava per colpa un incendio, che interessava numerosi terreni che costeggiano la INDIRIZZO e altre strade limitrofe. In Cinisi (PA), in data 21.7.2018
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 125, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen. nonché mancanza assoluta, apparenza e illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale, nel confermare la condanna dell’imputato, avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni dedotte dal primo giudice, senza fornire adeguate risposte alle deduzioni difensive su 4 dei 5 motivi complessivamente proposti, limitandosi a considerare il motivo aggiunto, con il quale si chiedeva l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.2.
Si erano invece anche richiesti: a) l’assoluzione con formula ampiamente liberatoria dal contestato reato di incendio colposo; b) l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.; c) il contenimento della pena e l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.; d) l’esclusione della punibil per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Risulterebbe, pertanto, palese la omessa motivazione sui diversi motivi di impugnazione che avevano ad oggetto:
La configurabilità del reato contestato, in quanto, nel primo motivo di impugnazione, alla luce di recenti sentenze di legittimità era stata contestata la configurabilità del reato di incendio dal momento che non era stata verificata, con giudizio ex ante, l’offensività in concreto del fatto e non vi erano state, nel caso i esame, fiamme divoratrici tali da porre in pericolo la incolumità di un numero indetermiNOME di persone. Infatti, dall’analisi del verbale di intervento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era emersa la presenza di alcuni focolai in zona rurale, spenti senza difficoltà anche con secchi di acqua messi a disposizione dagli abitanti.
La sussistenza del nesso causale, in quanto nell’atto di impugnazione, attraverso l’analisi del verbale dei RAGIONE_SOCIALE, delle dichiarazioni delle person
offese e degli atti di autorizzazione all’esecuzione dei giochi pirotecnici, si erano documentate ed evidenziate rilevanti incongruenze sugli orari di avvistamento dell’incendio e sull’orario di inizio dei giochi pirotecnici. In particolare, si e segnalati errori sul tipo di vento presente al momento dei fatti e sulla forza dello stesso e i rilevati errori sull’indicazione del vento erano stati ampiamente motivati e riportati nell’atto di impugnazione principale e non solo fatti notare dalla difesa in udienza, come riporta !a impugnata sentenza a pag. 2. Si erano evidenziati errori sulla valutazione di un video che non avrebbe assolutamente ripreso l’inizio dei giochi pirotecnici ed errori sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali res dal cameriere, sig. COGNOME.
3. La sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Nei motivi di impugnazione e successivamente con il motivo aggiunto era stata contestata la sussistenza della colpa, sia sotto il profilo della colpa generica che sotto il profilo della co specifica. In particolare, atteso l’evidente errore sul tipo di vento che spirava quella sera, non si rinveniva alcuna violazione dell’atto di autorizzazione ai giochi pirotecnici e pertanto, alcuna colpa specifica. Si richiama, in proposito, il recente dictum di Sez. 4 n. 17622/2023.
Nessuno di tali motivi di impugnazione – ci si duole – è stato esamiNOME dall’impugnata sentenza che ha del tutto omesso la motivazione.
Sotto altro aspetto si rileva la manifesta illogicità della motivazione che si fonderebbe su aspetti non desumibili dalle prove acquisite. Il ricorrente si riferisce: 1 all’affermazione secondo cui dopo l’accensione dei fuochi di artificio si sarebbe sviluppato l’incendio; 2. al video che avrebbe avvalorato gli elementi probatori; 3. alle dichiarazioni del cameriere sentito in sede di indagini difensive; 4. sulla presenza di residui caldi nei terreni circostanti.
Orbene, relativamente alla connessione tra l’accensione dei fuochi di artificio e lo sviluppo dell’incendio, per il ricorrente la impugnata sentenza non avrebbe analizzato le incongruenze sugli orari riportati negli atti e rilevati nei motivi impugnazione. In particolare, in merito alle dichiarazioni del testimone COGNOME, non corrisponderebbe al vero l’affermazione contenuta in sentenza che “… l’atto di appello non ha speso nessuna osservazione…” mentre nei motivi di impugnazione a pagina 7 erano state analizzate le dichiarazioni testimoniali. E sul video che avrebbe confermato la riconducibilità della causa dell’incendio ai giochi pirotecnici a pag. 6 dell’atto di impugnazione si era evidenziata la scarsa qualità dello stesso, per come riportato nell’annotazione di P.G. del 25 luglio 2018; immagini che certamente non avevano ripreso i fuochi di artificio ma l’incendio che si era sviluppato. Infine, sulla presenza di residui caldi che hanno attizzato le fiamme (pag. 3 sen-
tenza) non si comprende da quale atto probatorio sia stata tratta tale affermazione. Dal momento che, il rinvenimento di alcuni reperti pirotecnici sarebbe avvenuto giorni dopo i fatti e certamente non potevano essere caldi.
Inoltre, risulterebbe totalmente mancante motivazione sul trattamento sanzioNOMErio e sulla chiesta applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.,. con conseguente esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Sul punto, ci si duole che la impugnata sentenza abbia omesso totalmente una riposta in motivazione, ritenendo erroneamente che non fossero stati sollevati dalla difesa motivi di impugnazione.
In particolare, sulla chiesta applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si era evidenziata la presenza di un episodio isolato dopo anni di attività lavorativa priva di qualsiasi rilievo da parte dell’odierno rico rente; la esiguità del danno arrecato, pochi alberi, che non ha neppure indotto le persone offese a costituirsi parte civile ed a richiedere risarcimenti danni; il grado della colpa certamente, non facilmente prevedibile.
Tutti elementi che potevano certamente condurre alla chiesta applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Conclusivamente, sarebbe evidente che nel caso in esame la impugnata sentenza ha totalmente omesso motivazione ritenendo erroneamente che la difesa avesse presentato un unico motivo di impugnazione, vizio che risulta “ictu oculi” dal testo del provvedimento.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte, con memoria scritta del 20/4/2024, ha anticipato le proprie conclusioni.
Le parti hanno poi concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi in punto di responsabilità – nei termini che si andranno a specificare – sono fondati ed assorbenti rispetto agli altri proposti, per cui la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
In premessa va evidenziato che il presente processo sconta effettivamente il vizio d’origine – su cui pone l’accento la difesa dell’imputato nei motivi nuovi di un capo d’imputazione in cui si non si specificano i profili di colpa addebitati a COGNOME.
Il profilo di doglianza, tuttavia, è infondato.
Ciò perché nella sentenza di primo grado (cfr. pagg, 3-4) il Gup palermitano ha connotato i profili di colpa nel senso che «il comportamento colposo contestato all’odierno imputato va ricostruito non soltanto in termini di colpa generica, per il comportamento negligente ed imperito posto in essere in quell’occasione, ma anche in termini di colpa specifica, in quanto nell’autorizzazione allo spettacolo concessa dal comune di Cinisi, si faceva espresso obbligo di astenersi dall’esecuzione dei giochi in caso di forte vento (cfr. prescrizione n. 7 licenza, contenuta nella documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 26.5.2021)».
Sin dalla pronuncia di primo grado, dunque, il contraddittorio tra le parti è stato riferito a profili di colpa ben specificati e ciò non produce alcun vulnus rispetto al provvedimento emaNOME (cfr. per un’ampia disamina in relazione alla giurisprudenza di legittimità e ad una corretta interpretazione del principio costituzionale di cui all’art. 111, comma 3, della Costituzione alla luce delle sentenze della Corte E.D.U. nel caso COGNOME contro Italia Sez. 2 dell’11/12/2007 e Sez. 1 del 24/2/2018, dalla dottrina comunemente indicate come sentenze “COGNOME 1″ e “COGNOME 2″ l’articolata e condivisibile motivazione di Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275762 – 01 cui si rimanda).
In un caso che presenta molti tratti comuni rispetto a quello che ci occupa, si è concluso nel senso che il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e all qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6, comma primo e terzo, lett. a) e b), CEDU così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. COGNOME c. Italia, è garantito anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 – dep. 2013, COGNOME e altro, Rv. 254135). E in tale prospettiva, è stato perciò ritenuto che la diversa qualificazione del fatto effettuata anche dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, perché l’imputato può contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204).
Costituisce, pertanto, íus receptum il principio che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961; Sez. 2, n. 32840 del 09/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253267; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 15 19/02/2013, NOME, Rv. 254649; Sez. 3, n. 2341 del
07/11/2012 – 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254135; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357).
Orbene, non paiono fondati i rilievi difensivi per quanto concerne la sussistenza del nesso causale tra le fiamme sviluppatesi e l’accensione dei fuochi pirotecnici.
Sul punto il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità – a fronte di due sentenze di merito che, con motivazione logica e congrua sul punto, evidenziano come le fiamme si siano sviluppate.
Pacifico, ma ininfluente ai fini del decidere, è che il procedimento abbia preso le mosse dalla denuncia querela dei proprietari dei terreni adiacenti alla Villa Mautha dove, altra circostanza incontestata,in occasione di un ricevimento matrimoniale, l’imputato ha eseguito dei giochi pirotecnici, nella serata del 21 luglio 2018.
Già il giudice di primo grado ha evidenziato come la denunciante COGNOME NOME – in relazione alle cui dichiarazioni, evidentemerte, non sono emersi elementi di inattendibilità, non potendo gli stessi essere ritenuti desumibili ex se dal fatto che si trattasse di un soggetto infastidito, secondo la tesi difensiva, dagl schiamazzi prodotti dai ristoratori suoi vicini – avesse dichiarato che, verso le 23,40 del 21 luglio 2018 dalla zona adiacente Villa Mautha, dopo circa un minuto dall’inizio dei fuochi di artificio, aveva visto chiaramente cadere alcuni fuochi pirotecnici nel proprio terreno, con l’immediato propagarsi delle fiamme, velocemente arrivate a circa dieci metri dall’abitazione. E come di identico tenore siano state le altre dichiarazioni, peraltro confermate da un video registrato con uno smartphone ed acquisito agli atti, relativo alle fiamme in questione.
Ultimo elemento probatorio del nesso eziologico tra l’attività pirotecnica e l’evento-fuoco è costituito – secondo il concorde e logico opinare dei giudici di merito- dal rinvenimento di alcuni reperti pirotecnici nei terreni coinvolti, consegnati alla P.G. (il giudice di primo grado richiama sul punto l’annotazione di p.g. e e le s.i.t. Badalamenti Antonino del 4/8/2018).
Le risultanze sopra sintetizzate forniscono, dunque, la prova del rapporto di causalità fra l’esecuzione dei giochi pirotecnici e le fiamme sviluppatesi nei terreni circostanti, non lasciando spazio per ricostruzioni alternative.
Non contestato – come ricordano ancora i giudici del merito – è il fatto che il NOME fosse il titolare della ditta che si è occupata dei fuochi d’artific esplosi quella sera in occasione del ricevimento per un matrimonio presso il locale denomiNOME “Villa Mautha”, sita a Cinisi, in INDIRIZZO, e che tale condotta
fosse stata autorizzata dal citato Comune sebbene con la prescrizione di astenersi dall’esecuzione dei giochi d’artificio in caso di vento forte.
Ed è pacifico – e va qui ribadito – che il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell’obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità di un’attività, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizion di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del “neminem ledere” (così Sez. 4, n. 27425 del 26/03/2009, Chiarenza, Rv. 245110 – 01 che, in relazione all’incendio boschivo cagioNOME per colpa da persona incaricata dal Comune dell’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico, ha escluso che la presenza di supporto di personale addetto ai servizi comunali di assistenza e prevenzione potesse escludere l’assunzione da parte dell’imputato di una posizione di garanzia; conf. Sez. 4, n. 3458 del 09/11/2004, dep.2005, Chiarenza, Rv. 230897 – 01 in un caso in cui l’imputato aveva eseguito uno spettacolo pirotecnico in una giornata particolarmente calda e in prossimità di un’area boschiva, cagionando colposamente un incendio di circa 20.0000 ettari di terreno boschivo).
In altra condivisibile pronuncia, nel ribadire il principio che lo spettacolo pi rotecnico è attività che richiede una diligenza e un’attenzione maggiore, per la naturale pericolosità degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintil sulla vegetazione, la Corte di legittimità ha chiarito che non esonera il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l’esplosione dei fuochi avvenga in un’area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell’amministrazione comunale (Sez. 4, n. 48942 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271531 – 01).
5. Fondate, invece, appaiono le ulteriori doglianze in punto di responsabilità.
Ed invero, l’imputato, con l’atto di appello del 24/06/2022, aveva in maniera pertinente ricordato la giurisprudenza di questa Corte (cfr. pag. 2-3 dell’appello) secondo cui: “Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituen un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l’offensività in concreto del fatto, verificando, con giudizio “ex ante’, se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell’espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero potenzialmente indetermiNOME di persone (Sez. 4 n. 14263 del 14/11/2018, dep. 2019, Ratze Rv. 275364 – 01)”. Nel caso in esame, perciò, la difesa aveva chiesto ai giudici di appello, lamentando che non lo avesse fatto quello di primo grado, di “verificare se erano stati integrati gli estremi di un incendio con fiamme divoratrici, divampate in vaste proporzioni e tali da porre in pericolo un numero indetermiNOME di persone” nonché di “successivamente(…) verificare se l’odierno appellante avesse posto in essere
tutta la necessaria diligenza e perizia per lo svolgimento dei fuochi pirotecnici in totale sicurezza” (così pag. 3 dell’atto di appello).
Ebbene, a tali doglianze, la cui valutazione si pone in termini pregiudiziali rispetto a qualsivoglia valutazione dell’aspetto soggettivo del reato in contestazione, la Corte territoriale, così come già il giudice di primo grado, non fornisce alcuna risposta.
Non a caso, fin qui, si è parlato in questa motivazione di “fiamme” o di “fuoco” e non di “incendio”. Se ci si trovasse di fronte ad un incendio, valutando gli elementi di fatto emersi nel corso dell’istruttorio, è valutazione di fatto, sin omessa, che compete al giudice del merito.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre disti guere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indetermiNOME di persone (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, COGNOME, Rv. 282701 – 01; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842 01; Sez. 4, n. 43126 del 29/10/2008 Cominetto, Rv. 242459 – 01).
Tale deficit motivazionale dovrà, dunque, essere colmato dal giudice del rinvio che dovrà uniformarsi alle costanti coordinate ermeneutiche di questa Corte di legittimità in punto di sussistenza, da un punto oggettivo del reato di incendio, dovendosi ricordare, oltre ai dicta appena citati che, per la configurabilità del reato di incendio colposo, il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell’agente, deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, restando irrilevante che resti circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi (così Sez. 4, n. 37599 del 02/07/2007, COGNOME, Rv. 237774 – 01 in una fattispecie, relativa ad incendio occorso in una fabbrica, la Corte ha precisato che l’imprenditore deve dotarsi di ogni più recente tecnologia atta ad aumentare la sicurezza; conf. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229670 – 01 che, affermando il medesimo principio nel caso di un incendio che si era sviluppato all’interno di una camera iperbarica, entro cui si trovavano alcuni pazienti sottoposti al trattamento di ossigeno-terapia, e la Corte ha ritenuto sussistente il reato di incendio colposo in presenza di un fuoco che si era propagato in maniera particolarmente rapida e aggressiva e che si era spento in pochi minuti, senza che avesse la possibilità di estendersi ulteriormente)., ha chiarito che in presenza di tali caratteristiche i giudice, il cui accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se condotto con criteri non illogici, deve prescindere dall’accertamento di un pericolo
concreto, in quanto nel reato in questione il pericolo per la pubblica incolumità è presunto.
6. In uno step successivo, qualora il giudice del rinvio ritenga che i fatti vadano giuridicamente qualificati in termini di “incendio”, come si ricorda in ricorso, il giudice del merito dovrà verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
L’imputato afferma di essersi attenuto alle imposizioni di cui alle ricordate autorizzazioni così come – sostiene sempre la difesa – a tutte le regole di cautela imposte dalla sua attività professionale di addetto ai giochi pirotecnici. Più in particolare il COGNOME ha riferito di aver regolarmente svolto la sua attività non r scontrando alcun problema e premurandosi di chiamare I’RAGIONE_SOCIALE per l’autorizzazione concessa all’orario stabilito. E quanto al vento, presente quella sera, la difesa, oltre a far notare in udienza che in effetti si trattava di libeccio e non scirocco, ha sostenuto nel corso del giudizio che era “un vento teso” e non un “vento forte” in presenza di condizioni che, ex ante, non facevano prefigurare il verificarsi di eventi dannosi.
Pacifico in ogni caso è che spirasse un vento di circa 37 km, orari che, secondo la logica valutazione dei giudici del gravame del merito, per quanto possa essere definito un “vento teso”, e non esattamente un “vento forte”, costituiva senz’altro un evidente fattore di rischio anche in considerazione del periodo estivo; e non assume rilievo che fosse un vento di scirocco, ovvero di libeccio, posto che in entrambi i casi si tratta di un vento caldo da sud: lo scirocco proviene come noto da sud-est ed il libeccio da sud-ovest.
In ogni caso il giudice del rinvio dovrà confrontarsi con il recente e condivisibile dictum di Sez. 4 n. 17622 del 12/04/2023, COGNOME, non mass. secondo cui l’elemento soggettivo del reato di incendio colposo che deve assistere la condotta di colui che ha posto le condizioni perché il fuoco si propaghi, deve coprire anche la diffusività del fuoco nelle condizioni di tempo e di luogo in cui esso si accenda, dunque le condizioni meteorologiche e ambientali alle quali si correla l’origine del fuoco. L’agente, dunque, in tanto può considerarsi imprudente in quanto, con valutazione ex ante nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali il fuoco venga acceso, abbia trascurato di valutare qualche prevedibiie elemento che lasciava presagire che il fuoco si sarebbe diffuso, ovvero abbia trascurato di adottare gli accorgimenti utili a prevenirne la diffusione. E allorché la colpa si sostanzi nella violazione di comuni regole di prudenza, perché sia configurabile la figura del reato è necessario, inoltre, che l’evento lesivo, dal quale dipende l’esistenza del reato, sia prevedibile e cioè tale da poter essere previsto da una qualsiasi persona, avveduta e coscienziosa, nella situazione data.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezion della Corte d’Appello di Palermo. Così deciso il 14/05/2024