Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIESOLE il 11/11/1994
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa dell’imputata, nel senso dell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe confermato la responsabilità di NOME COGNOME per l’incendio colposo di cir ettari di bosco (ex art. 423-bis, comma secondo, cod. pen.). L’incendio bosc è stato ritenuto innescato dalla propagazione della fiamma di un punto fu acceso presso il campo scout, del quale l’imputata era responsabile, contemplato dal provvedimento di autorizzazione all’accensione di fuoch rilasciato alla stessa prevenuta quale «responsabile dei fuochi», ed eseguit modalità non conformi a quelle previste con riferimento ai punti fuoco inv autorizzati.
Avverso la sentenza, nell’interesse dell’imputata l è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessa motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si dedu violazioni di legge (artt. 40, 41, 42 e 43 cod. pen.) e vizi cumula motivazione in merito sia all’accertamento del nesso causale tra condott evento sia all’imputazione soggettiva di esso, con riferimento anche alla «causalità della colpa».
2.1. Quanto al primo profilo, i giudici di merito non avrebbero vagliat non con motivazione apodittica ovvero manifestamente illogica, la ricostruzi alternativa prospettata dalla difesa. Per essa, sulla base di deduzi consulente tecnico di parte circa il c.d. spotting fire, l’incendio si sarebbe propagato a causa del sollevamento in aria di faville da un punto fuoco peraltro, sempre per la tesok difensiva, non sarebbe necessariamente coincide con quello acceso in violazione delle prescrizioni di cui all’autorizzazio sarebbe altresì conseguita la mancata considerazione, quale causa interrut del nesso causale, dell’omessa revoca dell’autorizzazione rilasciata all’im avente a oggetto l’accensione di punti fuoco. Successivamente al rila dell’autorizzazione sarebbero difatti divenuti elevati gli indici di pro d’innesco e di velocità di propagazione, in ragione del mutato sta disidratazione del combustibile costituito dalla vegetazione circostante, dunque doverosa la revoca della stessa autorizzazione.
2.2. In ordine all’imputabilità soggettiva dell’evento, prosegue la ricorr giudici di merito, proprio in considerazione della situazione di con prospettata dalla difesa (innanzi sintetizzata), avrebbero sostanzial preteso dalla ricorrente una condotta da t’ ielk . non esigibile, ancorché prescritta dal provvedimento autorizzatorio: una pulizia del suolo da vegetazione se che, stanti i suddetti elevati indici di innesco e di propagazione, solo un
di antincendio boschivo avrebbe potuto praticare in termini efficaci. Qualora i giudici di merito avessero correttamente individuato la causa dell’innesco, oltre che considerato la situazione di contesto caratterizzata dagli elevati indici di innesco e di propagazione, aggiunge infine la ricorrente, sarebbe stata peraltro esclusa la causalità della colpa: proprio la condotta tenuta avrebbe ridotto il rischio dell’innesco, in quanto sostanziatasi nell’accensione del fuoco all’interno di uno scavo nel terreno.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui profili di censura sono suscettibili di trattazione congiun è inammissibile, non confrontandosi le doglianze con la ragione fondante la sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme», hanno individuato, quale innesco dell’incendio, il punto fuoco realizzato, diversamente da quanto autorizzato, non mediante l’accensione all’interno di un bidone, in zona distante dalla vegetazione e su suolo preventivamente ripulito della stessa, onde evitarne la propagazione, bensì con modalità contrarie a quelle di cui alle norme precauzionali imposte dal provvedimento autorizzativo. Si è difatti trattato di punto fuoco non autorizzato ed eseguito x in punto non contemplato dall’autorizzazione, utilizzando un bidone posto orizzontalmente nel terreno (con funzione di «forno») riscaldato da un fuoco acceso direttamente sul terreno sottostante, non correttamente ripulito della vegetazione infiammabile. Ne è conseguita la sua propagazione fino a raggiungere, con notevole capacità diffusiva, la vegetazione secca presente a una distanza di soli due metri.
2.1. Con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, è stato quindi escluso, quale causa dell’innesco, lo spotting fire in termini di sollevamento di faville, peraltro prospettato dalla difesa, in termini fattualmente diversi da quelli accertati, come originato, in ipotesi, da un punto fuoco diverso da quello eseguito in assenza di autorizzazione. La causa dell’incendio è stata difatti individuata nella propagazione del fuoco derivante dal punto fuoco non autorizzato, eseguito in
luogo non contemplato dall’autorizzazione e contravvenendo alle norme precauzionali da essa previste. Norme che, come chiariscono i giudici di meri prescrivevano di eseguire i punti fuoco all’interno del bidone e non diretta sul terreno, previa ripulitura del terreno circostante da vegetazione nonché dì distanziarsi dalla vegetazione, proprio al fine di evitare il concret del rischio dì incendio mediante propagazione del fuoco eseguito, come nel specie, sul terreno e nelle descritte circostanze di contesto. A fr prospettazioni teoriche della difesa, fondate sostanzialmente sulla descrizion fenomeno dello spotting fire, í giudici di merito sono invece pervenuti alla ricostruzione di cui innanzi, oltre che in ragione dell’accertata assenza di in considerazione della lettura congiunta di diversi elementi probatori. Trat dati e rilievi tecnici suppo4ati da documentazione fotografica, dalle deposi degli esperti intervenuti nell’immediatezza dei fatti e da quanto ammesso d stessa prevenuta circa l’innesco costituito dal punto fuoco non autoriz eseguito in luogo non autorizzato e contravvenendo alle norme precauzionali cui all’autorizzazione.
2.2. Le censure, laddove deducenti la mancata considerazione dell ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, dimenticano peraltro regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubb (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusiva ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della senten sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Su Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (ex plurímís: Sez. 7, n. 39358 del 17/09/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108-01, nonché, co particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione a sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 21 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti pr dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sull colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito da giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alte a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corr ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al pro non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis: Sez. 7, n. (
39358 del 17/09/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 30827/2022, Castello; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237-01).
2.3. Sono infine inconducenti le censure che si appuntano sull’interruzione del nesso causale in ragione dell’omessa revoca dell’autorizzazione oltre che sull’imputazione soggettiva dell’evento, per l’inesigibilità di una efficace ripulitur del terreno e per l’omessa individuazione della condotta alternativa lecita. Si è difatti trattato, per come emerge dall’apparato motivazionale della sentenza impugnata, di punto fuoco che non sarebbe dovuto essere eseguito proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 gennaio 2025
Il Presid t