Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17550 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17550 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a VILLANOVA MONDOVI’ il DATA_NASCITA
NOME nato a BUSALLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona del 3 luglio 2020 che aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati previsti dagli artt. 423 e 449 cod.pen., in essere il 30/6/2017, condannandoli alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione.
Si è contestato agli imputati, quali legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’autocombustione di materiali composti, di avere cagionato un incendio in area di pascolo arborato per colpa specifica, consistita nella violazione del DVR adottato dall’azienda ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, in particolare nel non aver previsto una fascia di rispetto tra il cumulo di composti, per sua natura materiale infiammabile, e la vegetazione limitrofa circostante, cagionando l’incendio di 2000 mq circa del pascolo arboreo, con chiusura del traffico veicolare per motivi di pubblica sicurezza ed intervento del mezzo aereo per lo spegnimento dell’incendio.
La Corte territoriale, confermando l’accertamento del Tribunale, ha rilevato che dalle acquisizioni probatorie costituite dall’esame e controesame del funzionario verbalizzante dei RAGIONE_SOCIALE, delle persone a conoscenza dei fatti e del consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE difesa, oltre che dalla lettura RAGIONE_SOCIALE documentazione degli atti, era emerso in fatto che l’incendio sprigionatosi era stato di vaste proporzioni ed il suo spegnimento aveva richiesto l’impiego di 19 persone tra vigili del RAGIONE_SOCIALE ed ausiliari, il blocco RAGIONE_SOCIALE circolazione veicolar RAGIONE_SOCIALE zona e l’intervento di un elicottero.
Incrociando i dati relativi alla direzione del vento ed alla piegatura delle piante, grazie alle foto aeree ed agli ulteriori rilievi fotografici, si era compre che le fiamme si erano propagate dall’area aziendale verso la vegetazione del pascolo arborato presente nel torrente Arroscia.
I cumuli di materiale compostabile non erano segregati da una congrua fascia di salvaguardia, rispetto alla vegetazione circostante. L’incendio aveva avuto un andamento a calice che andava a stringersi nel punto di origine, coincidente con il sito operativo dell’azienda.
La tesi del consulente RAGIONE_SOCIALE difesa non poteva essere accolta in quanto, da un punto di vista statistico e probabilistico, non poteva sostenersi ragionevolmente che l’incendio fosse nato nella zona di pascolo arborato circostante l’azienda, non frequentata, ed al cui interno non era emersa alcuna evidenza di possibile azione colposa di terzi.
Un cumulo di materiale infiammabile era in effetti stato attinto dalle fiamme, come constatato dai RAGIONE_SOCIALE, del resto si trattava di materiale
altamente infiammabile e la valutazione indiziaria aveva trovato conferma nei dati RAGIONE_SOCIALE estrema vicinanza tra il materiale e la sterpaglia esterna, per cui la forza del vento e la sua direzione non rilevavano in ordine alla causa dell’incendio, e nell’assenza di arbusti bruciati all’interno dell’area aziendale. Anche il rilievo del funzionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla piegatura degli arbusti era significativo in tal senso.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando un articolato motivo, con il quale è stata dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, vizio risultante dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nonché da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
In particolare, si deduce l’erroneità del ragionamento probatorio svolto dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, circa la valutazione delle presunte evidenze indizianti, e RAGIONE_SOCIALE prova logica con riferimento ai criteri adottati nella valutazion RAGIONE_SOCIALE prova.
La sentenza aveva individuato erroneamente l’origine dell’incendio nel compost presente in cumuli nel citato sito, sulla base del solo rilievo che si tratta di materiale infiammabile, essendo vero che il deposito del medesimo materiale aveva richiesto l’adozione di una serie di precauzioni (ossigenazione, irrorazione e segregazione dello stesso).
Su tale punto, la Corte sarebbe entrata in contraddizione, con riferimento a specifici punti RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei fatti, in relazione alla circostanza che, dal mera natura infiammabile del materiale, si era tratta la spiegazione del fenomeno dell’autocombustione in occasione dell’incendio oggetto di contestazione.
Rilevano i ricorrenti che la Corte territoriale ha ritenuto il racconto del test appartenente ai RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del tutto preciso e puntuale, omettendo però di valutare debitamente le critiche del consulente RAGIONE_SOCIALE difesa ed inoltre l’incoerenza logica in cui era caduta la sentenza evocando valutazioni probabilistiche del tutto illogiche, tendenti solo a dissimulare il fatto che non v era stata alcuna certezza nella individuazione RAGIONE_SOCIALE causa dell’incendio.
AVV_NOTAIO COGNOME, consulente RAGIONE_SOCIALE difesa, nel corso del suo esame, aveva evidenziato che il compost per bruciare necessita di una temperatura di 250 gradi; lo stesso, quindi, non potendo prendere RAGIONE_SOCIALE in modo autonomo, solo a contatto con fiamma ed opportunamente irrorato ed ossigenato si sarebbe potuto incendiare. Dunque, se l’incendio fosse effettivamente partito dal cumulo di composto, tutti i cumuli all’interno dell’area si sarebbero dovuti trasformare in
cumuli in cenere, mentre era stato ritrovato un unico cumulo di terriccio attinto dalle fiamme. Altrettanto criticabile, inoltre, era stata l’esclusione, mediante i richiamo ad affermati criteri statistici, RAGIONE_SOCIALE ipotesi che l’innesco dell’incendi fosse derivata dall’area di pascolo arborato circostante l’azienda, piena di sterpaglie, non frequentata. Ciò aveva determinato il travisamento RAGIONE_SOCIALE circostanza posta a fondamento del ragionamento, non potendo escludersi la presenza di terze persone nell’area del pascolo. Anche le affermazioni rese dal verbalizzante sulla direzione del vento erano stati clamorosamente smentiti dai dati metereologici acquisiti, estratti dalla Stazione ENAV del vicino aeroporto di di Villanova d’RAGIONE_SOCIALE, che indicava lo spirare – al momento del fatto- del vento con direzione sud ovest/ nord est, quindi non parallelo alla valle, Altrettanto poco significativa, infine, doveva ritenersi la curvatura delle foglie che varrebbe a dimostrare la compatibilità dell’origine dell’incendio dallo stabilimento RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha replicato a quelle del Procuratore generale, insistendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. L’unico motivo di ricorso intende privare di coerente sviluppo logico il ragionamento probatorio utilizzato dalla sentenza impugnata al fine di stabilire all’origine dell’incendio, sostenendo che tale dato sia in realtà rimasto incerto.
In ordine alla regola di giudizio da utilizzare in tale contesto, è stat affermato da giurisprudenza ormai risalente (Sez. 4, n. 13690 del 24/06/1986 Rv. 174512 – 01) che, nell’ambito del diritto penale, in considerazione del fine di repressione che l’ordinamento persegue, la prova non può essere identificata soltanto con quella scientifica e non può quindi essere fondata esclusivamente sulla base di una “regolarità senza eccezioni” nella successione di determinati fenomeni. Ne consegue che, al fine dell’indagine causale, possono considerarsi validi, in assenza di leggi scientifiche, i risultati di generalizzazione del sens comune, fermo restando che è doveroso da parte del giudice orientare, finché possibile, l’indagine verso una spiegazione scientifica o, comunque, statistica, esplicativa dei fenomeni.
Più di recente, sempre in tema di prova dell’origine causale di un incendio, la giurisprudenza di legittimità (Sez.4, del 14/06/2023, n.31532) ha precisato che anche in relazione all’indagine volta ad individuare la specifica causa di innesco
di un incendio, va fatta applicazione dei principi che, secondo diritto vivente, governano l’apprezzamento giudiziale RAGIONE_SOCIALE prova scientifica da parte del giudice di merito e che presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità.
1.2. Nel delineare l’ambito dello scrutinio di legittimità, secondo i limiti dell cognizione dettati dall’art. 609 cod. proc. pen., si è chiarito che alla Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti da specialisti.
La Suprema Corte ha evidenziato, sul piano metodologico, che qualsiasi lettura RAGIONE_SOCIALE rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabil nel processo penale, non può avere l’esito di accreditare l’esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice; che il ricorso a competenze specialistiche con l’obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti c impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell’uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell’incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativ quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva; e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole RAGIONE_SOCIALE logica dimostrativa dell’opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo RAGIONE_SOCIALE sintesi critica del giudizio (Cass. Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m.).
1.3. Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito, deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all’attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l’impiego RAGIONE_SOCIALE prova scientifica, viene a dipendere dall’affidabilità dell informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo. Si tratta di questione di centrale rilevanza nell’indagine fattuale, giacché costituisce parte integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni di ordine extragiuridico emerse nel processo. Il giudice deve, pertanto, dar conto del controllo esercitato sull’affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l’imparzialità e l’autorevolezza scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali.
1.4. Il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha espresso nella sentenza impugnata. Del resto, la Corte regolatrice ha anche ribadito il
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principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate. La Suprema Corte è cioè chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini spiegazione del fatto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248944; Cass. Sez. 4, sentenza n. 42128 del 30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.).
1.5. E si è pure chiarito che il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura RAGIONE_SOCIALE questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione RAGIONE_SOCIALE scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indiriz interpretativo di questa Suprema Corte, che non rappresenta vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, di per sè, l’omesso esame critico di ogni più minuto passaggio RAGIONE_SOCIALE perizia (o RAGIONE_SOCIALE consulenza), poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere RAGIONE_SOCIALE motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 4, sentenza n. 492 del 14.11.2013, dep. 10.01.2014, n.m.).
2. Tanto chiarito, deve osservarsi che, con riguardo all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova scientifica, afferente specificamente all’accertamento del rapporto di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che deve considerarsi utopistico un modello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico – deduttivo, affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. Ciò in quanto, nell’ambito dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali, congiunte con l’analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, si è chiarito che coefficiente probabilistico RAGIONE_SOCIALE generalizzazione scientifica non è solitamente molto importante; e che è invece importante che la generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, Rv. 222138). Nella verifica dell’imputazione causale dell’evento, cioè, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla
casualità omissiva – che pure viene in rilievo nel caso di specie – si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere condizionalistico RAGIONE_SOCIALE causalità omissiva, indicando il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico RAGIONE_SOCIALE condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull’analisi RAGIONE_SOCIALE caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica” (Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, cit.); e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l’apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Rv. 248943).
Ai fini dell’imputazione causale dell’evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato realizzato il comportamento richiesto all’imputato dall’ordinamento. Si tratta di insegnamento ribadito dalle Sezioni Unite che si sono soffermate sulle questioni riguardanti l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALE causalità omissiva ed i limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la valutazione argomentativa espressa in sede di merito (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 38343 del 24.04.2014, dep. 18.09.2014, Rv. 261103).
Applicando i richiamati principi di diritto al caso in esame, deve considerarsi che le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello, sulla questione relativa all’accertamento del fattore di innesco dell’incendio dell’area a pascolo arboreo richiamato in rubrica risponde ai principi appena indicati.
Il ragionamento che si trae dalla lettura composita RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale unitamente a quella RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, trattandosi di cd. doppia conforme, si è mosso sul piano scientifico, mediante l’acquisizione del sapere esperto dei testi, tecnici di settore in quanto RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, e, per tale via, s data risposta a tutti i profili tecnici criticamente rilevati dal consulente de difesa.
Così, anche a proposito del rilievo secondo il quale, per confermare l’autocombustione del materiale stoccato, la temperatura esterna avrebbe dovuto raggiungere i 250 gradi, che è ipotesi del tutto eccezionale, superato dal Tribunale considerando che tale ipotesi è smentita dal fatto che invece il rischio di autocombustione è tipico dell’attività di compostaggio ed in relazione allo stesso si giustificano le regole precauzionali disattese nel caso di specie; ovvero
la questione relativa alla direzione del vento, asseritamente non favorevole alla tesi dell’accusa, posto che la stessa è stata superata in ragione dell’esame incrociato dei dati relativi alla direzione del vento, alla piegatura delle piante dopo le fiamme, alle foto aeree ed ai rilievi fotografici dopo il fatto, tutti element che consentivano di comprendere che le fiamme si erano propagate dall’area aziendale verso la vegetazione del pascolo arborato presente nel torrente Arroscia.
I cumuli di materiale non erano segregati da una congrua fascia di salvaguardia, rispetto alla vegetazione circostante; i rilievi fotografic evidenziavano un andamento dell’incendio” a calice”, che andava a stringersi nel punto di origine, coincidente con il sito operativo dell’azienda; l’incendio, dunque, aveva avuto origine dai cumuli di materiale, che i vigili del RAGIONE_SOCIALE, al loro arrivo, vedevano bruciare ed i carabinieri ancora emettere fumo, e si era propagato in direzione est-nord est, in direzione del Centa, per essere poi estinto dall’intervento articolato di vigili del RAGIONE_SOCIALE, volontari e personale dell’azienda pe la parte interna.
La sentenza, nel suo percorso logico, ha pure esaminato e confutato i rilievi qui riproposti. In particolare, non superava il vaglio del ragionamento statistico probabilistico la mera ipotesi che l’incendio fosse nato nella zona del pascolo arborato circostante l’azienda, perché zona di fitta sterpaglia non frequentata e rispetto alla quale non era emerso alcun indizio circa una possibile azione, dolosa o colposa, di terze persone, nulla avendo segnalato, nella relazione agli atti, i vigili del RAGIONE_SOCIALE che avevano proceduto allo spegnimento.
Anzi, il ragionamento probabilistico statistico conduceva a ritenere logicamente probabile che il RAGIONE_SOCIALE fosse partito da un cumulo del “compost”, materiale infiammabile e per questo necessitante di specifiche precauzioni (ossigenazione, irrorazione, segregazione rispetto alla zona circostante). I RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed i RAGIONE_SOCIALE intervenuti avevano visto il cumulo bruciare e poi fumare, il che rendeva evidente, seppure in via indiziaria, il mancato rispetto delle regole precauzionali. Gli indizi erano aggravati e confermati dal fatto che proprio l’estrema vicinanza del cumulo di compost dalla sterpaglia rendeva irrilevante la forza e la direzione del vento al momento del fatto, e dalla considerazione che non avevano preso RAGIONE_SOCIALE altri cumuli del medesimo materiale, né all’interno dell’area aziendale erano stati segnalati arbusti bruciati provenienti dall’esterno, che invece avrebbero dovuto spargersi all’interno dell’area aziendale per effetto del vento e delle correnti d’aria prodotte dalle fiamme. Significativa anche la considerazione resa dal maresciallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Loano, secondo cui tutte le graminacee presenti sul perimetro dell’area di stoccaggio del compost, piante che per il calore perdono il turgore delle cellule
presenti nel fusto piegandosi nel verso RAGIONE_SOCIALE direzione del RAGIONE_SOCIALE, presentavano la concavità verso RAGIONE_SOCIALE, con ciò dimostrando che il RAGIONE_SOCIALE era andato dall’interno dell’azienda verso l’esterno. Tutto ciò era stato confermato dai rilievi aerei che avevano mostrato l’andamento a calice dell’incendio, il cui punto più stretto risultava proprio all’interno dell’area aziendale.
Il ragionamento probatorio è pienamente rispondente al paradigma fissato dalla interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo di ricorso appare meramente reiterativo delle ragioni già motivatamente disattese dal giudice d’appello, e comunque genericamente impostato su una logica di critica inidonea a scalfire il solido apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con la quale non si confronta.
6. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.