Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34698 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d’appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, con la decisione indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 20 maggio 2022, ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato p. p. dall’art. 423 bis cod.pen., per aver colposamente contribuito a cagionare, per imprudenza e imperizia, bruciando residui vegetali derivanti da potatura presso il fondo dallo stesso condotto in affitto, un incendio boschivo, fonte di ingenti danni all’ambiente circostante e ai terreni limitrofi appartenenti a COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per una superficie di circa 6.500 mq. In Imperia, il 3 ottobre 2018.
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per il seguente motivo. Il ricorrente deduceex art. 606 lett. e) vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio riguardo alla presenza dell’imputato sul luogo dell’incendio. Parte ricorrente contesta la ricostruzione giudiziale e la valutazione probatoria in ordine alla sua ritenuta presenza sul luogo dei fatti, che assume essere stata ricollegata esclusivamente alla sua telefonata ai Vigili del fuoco.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Viene dedotto vizio di motivazione, sostanzialmente A derivante dalla affermata mancanza di prova della presenza dell’imputato al momento in cui fu appiccato il fuoco alle sterpaglie presenti nel braciere e dalla mancata considerazione di valide ipotesi alternative, quale ad es. la responsabilità dì terzi introdottisi nel fondo.
A fronte dei rilievi esposti e del tipo di vizio fatto valere, va precisato che alla Corte di legittimità è precluso il compito di rinnovare l’attività di cognizion propria del Giudice di merito, essendo invece proprio del giudizio di legittimità il compito di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito, derivante dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori dì applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro.
Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova
esistente, nell’uno e nell’altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. D’altro canto, il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione.
Non possono essere oggetto di valutazione in sede di legittimitk r le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate in concreto, ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda che occupa nei seguenti termini. A seguito di chiamata al 118 da parte del COGNOME, i Vigili del fuoco erano intervenuti sul fondo di proprietà di NOME COGNOME e condotto in affitto dall’imputato sin dal 20 maggio 2017, per spegnere un incendio che si era propagato nei terreni limitrofi, coinvolgendo 1000 metri quadrati di oliveto e 6.500 mq di area boschiva. Una volta spento il fuoco, gli operanti avevano effettuato i necessari accertamenti dai quali era emerso che era presente un braciere, ormai esaurito, fatto di sterpaglie di ulivi ed erba secca, che aveva costituito l’origine del fuoco. Al momento dell’accesso sul luogo l’imputato non era presente e solo il giorno dopo lo stesso si era presentato in caserma. In sede di interrogatorio, l’esame era stato interrotto per l’emersione di indizi di reità a suo carico.
Il giudizio di responsabilità è stato fondato su un ragionamento basato su scansioni logiche e giuridiche corrette. In particolare, il ricorrente è stat identificato, pacificamente, quale affittuario del fondo nel quale l’incendio ha avuto origine. Lo stesso imputato è stato correttamente ritenuto titolare di una posizione di garanzia riguardo alla gestione dei rischi generati dall’attività ivi espletata Questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di responsabilità per colpa, l’utilizzatore “uti dominus” di un bene è titolare, nella qualità di custode dell stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario (Sez. 4, n. 51452 del 12/09/2023, Rv. 285573 – 01).
Ciò premesso, la sentenza ha ritenuto, in base ai diversi elementi indiziari sopra indicati, che l’imputato avesse partecipato all’attività di bruciatura degli
stralci della potatura degli ulivi, avendo chiamato i vigili del fuoco nell immediatezza dell’avvenimento e, soprattutto, rilevando che il ‘braciere’ dal quale era scaturito l’incendio era localizzato proprio nel terreno condotto in affitto dal medesimo imputato, ove risultavano in corso lavori di falciatura dell’erba e taglio dei rami di ulivo, ossia proprio lo stesso materiale poi arso nel braciere (cfr. pg . 2 della sentenza impugnata); infine, è stata ritenuta del tutto implausibile e, quindi, meramente congetturale la ricostruzione alternativa fornita dall’imputato secondo cui l’incendio sarebbe stato appiccato da terzi di passaggio, stante l’assoluta carenza di qualsiasi indizio probatorio in tal senso e, al contrario, la convergente presenza di plurimi indizi in senso contrario.
Quanto, poi, al possibile impiego di collaboratori nell’appiccare l’incendio, il giudice a quo ha giustamente sottolineato come la loro eventuale responsabilità si presenterebbe solo in forma concorsuale e non esclusiva, non potendo certamente fungere da esonero per la condotta tenuta dal ricorrente che, in posizione di garanzia rispetto alla gestione del rischio di incendio derivante dalla bruciatura degli sfalci del fondo condotto in affitto, alla luce degli elementi richiamati, risul autonomamente accertata. Tanto premesso, appare evidente che le censure sollevate dalla difesa siano versate in fatto e pertanto, al lume dei principi richiamati in premessa, risultano inammissibili in questa sede.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 24/09/2025
Il Presidente NOME COGNOME