Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46923 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46923 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
H – 137C – cl-rterrte l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti in composizione monocratica, che dichiarava NOME COGNOME colpevole del delitto di incendio boschivo in concorso con il padre NOME COGNOME e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione.
Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, COGNOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l’identificazione di NOME COGNOME COGNOME. Si rileva che gli operanti identificavano l’imputato, come colui che conduceva il veicolo dal quale veniva visto scendere il padre del medesimo ed appiccare il fuoco a delle sterpaglie, attraverso un cannocchiale a notevole distanza dai luoghi in cui si sviluppava l’incendio. Si osserva che il Collegio giudicante non spiega se la condotta di NOME COGNOME COGNOME, distante settecento metri dai luoghi in cui il reato è stato perpetrato nel momento di commissione dello stesso, si possa ricondurre al concorso nell’incendio boschivo, pure ammesso che l’imputato fosse consapevole della condotta che il padre, proprietario dell’azienda agricola oltre che dall’autovettura dal suddetto guidata, stava ponendo in essere; e non spiega in che modo si fosse prestato ad agevolare la condotta criminosa del genitore, essendosi limitato ad accompagnarlo nel viaggio, circostanza che non può considerarsi idonea a superare la linea di discrimine tra connivenza e concorso.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e in particolare del disposto di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi ritenere la sentenza impugnata pronunciata in violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Secondo la difesa la Corte di appello di Messina si sarebbe limitata ad aderire alle conclusioni del primo Giudice, senza neppure accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’escussione del maresciallo NOME COGNOME sui dati probatori acquisiti incerti.
Inoltre, non avrebbe riqualificato il fatto in quello di cui all’art. 424 cod. pen. ovvero in quello di cui all’art. 423 dello stesso codice –
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riqualificazione invocata in quanto la qualità della vegetazione coinvolta nell’incendio non consentiva di configurare un incendio boschivo – sulla base di una motivazione illogica.
Avrebbe, infine, rigettato la richiesta di concessione di tutti i benefici di legge con mere formule di stile.
Il difensore insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione.
Invero, come evidenziato dalla sentenza impugnata, l’imputato per sua stessa ammissione risultava trovarsi alla guida del fuoristrada localizzato e individuato dalla P.g. operante sui luoghi ove si sviluppava l’incendio, restando detta circostanza un dato di fatto inconfutabile nel processo. Sottolinea, inoltre, detta sentenza come le circostanze riferite da COGNOME COGNOME e in particolare che l’imputato si trovasse lì per aprire il cancello e fare uscire bovini e cavalli presenti sui luoghi interessati dalle fiamme e che il padre fosse all’interno del fondo per raggruppare i cavalli, non trovino alcun riscontro probatorio, poiché come riferito dal teste di P.g., il vicebrigadiere NOME COGNOME, il ricorrente veniva bloccato sulla pubblica via mentre era alla guida del fuoristrada dal quale era sceso il padre che si era avvicinato ad una macchia di rovi poi successivamente interessata da incendio. Ed evidenzia come sia oltremodo improbabile che lo stesso padre potesse trovarsi all’interno del fondo per raggruppare i cavalli, laddove il suddetto teste di P.g. ha riferito che mentre veniva identificato l’imputato un’altra macchia di rovi vicino a dove si trovava il padre andava a fuoco e che gli animali non si trovavano affatto dove i due erano stati fermati (“lui li tiene più sotto”); e come sia meno convincente la valorizzazione della distanza che sarebbe intercorsa tra la posizione di COGNOME e quella degli operanti in una prima fase, oltre che fra lo stesso e il padre, posto che solo in un primo momento l’attività di osservazione era svolta con il cannocchiale, decidendo poi i carabinieri, sempre per quanto riferito dal suddetto teste, di spostarsi più vicino, al fine di cambiare punto di osservazione e di percorrere la stessa strada del fuoristrada attenzionato, avendo modo di constatare, altresì, che era poca la distanza del prevenuto dal padre, pari a circa settecento metri. Conclude la pronuncia impugnata col ritenere che NOME .,,
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COGNOME NOME, trovandosi alla guida di un mezzo dal quale era sceso il padre per appiccare fuoco sulla vegetazione circostante, mezzo sul quale, inoltre, era rinvenuto materiale con ogni evidenza utilizzato a tal fine e grazie al quale quest’ultimo avrebbe potuto allontanarsi più velocemente dai luoghi, non possa non ritenersi responsabile a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. nell’incendio boschivo doloso cagionato materialmente dal padre, per avere fornito al medesimo un evidente contributo causale, non dissimile da quello del conducente-palo in una rapina.
Il motivo di ricorso, che insiste su un’incerta localizzazione dell’imputato, in particolare rispetto al padre, e lamenta un mancato approfondimento del contributo causale del suddetto al reato posto in essere dal genitore, dimostra di non confrontarsi con le argomentazioni appena riportate, scevre da vizi logici e giuridici, ripercorrendo i medesimi rilievi con cui i Giudici di appello risultano essersi già ampiamente e logicamente confrontati.
1.2. Inammissibile, per manifesta infondatezza oltre che per aspecificità, è il secondo motivo di ricorso.
La sentenza, invero, motiva il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, fondandolo sulla adeguata illustrazione della situazione di fatto percepita dagli operanti da parte del vicebrigadiere NOME COGNOME e quindi sull’esaustività della sua deposizione.
Il ricorrente insiste genericamente sulla mancata escussione del maresciallo NOME COGNOME, senza spiegare il conseguente vulnus motivazionale, e senza, quindi, confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento che è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230); e secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla
responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).
I Giudici di appello, quanto alla richiesta di riqualificazione della vicenda in esame nelle diverse fattispecie di incendio ex art. 423 cod. pen. e di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 stesso codice, evidenziano come il dolo specifico di quest’ultima fattispecie, consistente nella volontà di danneggiare una cosa altrui senza previsione che ne derivi un incendio, sia del tutto da escludere, non palesandosi certo, visto il contesto di luogo e di azione, tale condotta come diretta al solo danneggiamento di un bene preso di mira; e come la piena parificazione punitiva, in termini di pena edittale, fra l’ipotesi di cui all’art. 424, terzo comma (chiaramente, nell’eventualità, pure ben prospettabile in ragione della natura dei luoghi in atti descritta e della vegetazione su essi presente), e quella in contestazione, essendosi chiaramente appurato il propagarsi di un vero e proprio incendio nella zona e non di un semplice fuoco, renda del tutto ininfluente tale invocata riqualificazione. Sottolineano, inoltre, che per la localizzazione dell’azione pirogenetica e la sua direzione verso zona vegetata “a macchia di rovi mista con macchia mediterranea”, come da deposizione del teste ,COGNOME, la fattispecie non può certo qualificarsi come semplice incendio, di cui all’art. 423 cod. pen., ma correttamente è stata ritenuta come ipotesi di incendio boschivo ex art. 423-bis cod. pen., il cui elemento oggettivo secondo consolidata giurisprudenza di legittimità può riferirsi anche ad estensioni di terreno a boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea, in quanto l’intento del legislatore è di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Con tali argomentazioni, conformi al dato normativo che si assume violato e all’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, dimostra non confrontarsi la doglianza sulla mancata riqualificazione e incorrere nella manifesta infondatezza.
Altrettanto inammissibile, per le medesime ragioni, è la censura su un rigetto dei benefici di legge che sarebbe avvenuto con mere formule di stile . &fronte, invece, di un iter motivazionale logico e giuridicamente corretto, che pone il diniego di detti benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) in relazione con l’entità della pena inflitta dal primo Giudice, pari ad anni tre di reclusione, ritenendola congrua e calibrata ai sensi dell’art. 133 cod. pen., avuto riguardo alla pericolosità ed offensività della condotta, alla chiara volontà di concorrere ad
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un’attività di incendio su zone boscate tutelate dalla legge e alla già intervenuta mitigazione del trattamento sanzionatorio con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio .2023.